Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16587 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16587 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2024
Oggetto: cessione d’azienda
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Grosseto, INDIRIZZO
– controricorrente –
Nonché
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE
– intimata –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n.203/2022 pubblicata il 2.2.2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal
Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ RAGIONE_SOCIALE, oggi incorporata in RAGIONE_SOCIALE, ha ottenuto dal Tribunale di Grosseto, sede Orbetello, decreto in giuntivo n. 202/2005 di € 311.994,81, oltre accessori e spese, contro RAGIONE_SOCIALE (oggi in RAGIONE_SOCIALE), a titolo di prezzo per la vendita di plurime quantità di pesce effettuate negli anni dal 2003 al 2005.
RAGIONE_SOCIALE ha opposto il decreto, premesso che il rapporto andava qualificato non come vendita, ma come commissione (RAGIONE_SOCIALE aveva mandato di vendere prodotti di RAGIONE_SOCIALE.lli RAGIONE_SOCIALE presso il mercato ittico di Cagliari), ha eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale di Grosseto, essendo invece competente il Tribunale di Cagliari, dove essa aveva sede, dove il contratto era via – stipulato e dove doveva essere eseguito; ha chiesto in riconvenzionale il pagamento di € 349.622,37, pari alla commis sione del 10% a lei spettante sul fatturato del triennio 2003-2005.
AVV_NOTAIONOME COGNOME si è costituita e ha ribadito trattarsi di contratti di compravendita, che si perfezionavano mediante comunicazioni telefoniche. Le quantità di pesce pattuite venivano spedite a Cagliari e il prezzo dipendeva dal prezzo all’ingrosso fissato quotidianamente al mercato a seguito di asta.
Su istanza di NOME COGNOME, è stato chiamato in causa NOME COGNOME, sul presupposto che egli -già l.r. e poi liquidatore della società a RAGIONE_SOCIALE.l. -continuasse, a titolo d’impresa individuale, l’attività pregres sa in forza di cessione d’azienda .
─ Il Tribunale di Grosseto ha, previa riqualificazione dei contratti da vendita a commissione, revoca to l’ingiunzione e rideterminato il credi to in € 303.961,18, oltre accessori; respinto la domanda riconvenzionale; accolto la domanda anche nei confronti di NOME COGNOME, gravato assieme alla società dei costi di causa.
3.─ RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME proponevano gravame, dinanzi alla Corte di appello di Firenze che, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello di NOME COGNOME e in parziale accoglimen to dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contro RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 576/2019 del Tribunale di Grosseto, ha condannato RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , a pagare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a titolo di commissione, la somma di € 30.396,12 .
Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha statuito che:
a) la compensazione propria, cui la disciplina codicistica si riferisce, è solo quella nella quale i due crediti contrapposti abbiano titoli diversi, mentre quando, come nel presente caso, essi scaturiscono dal medesimo rapporto, la compensazione è impropria e può essere operata anche di ufficio dal giudice, consistendo in una mera operazione contabile; si deve constatare che la prova testimoniale ha offerto una dimostrazione pressoché certa del pagamento di quanto RAGIONE_SOCIALE doveva ricevere per provvigione. Se il meccanismo, come ormai dimostrato, era che RAGIONE_SOCIALE tratteneva il 10% sulle somme che avrebbe dovuto riversare a RAGIONE_SOCIALE , è conseguenza obbligata che, calcolato in € 303.961,18 l’importo dei ricavi delle vendite realizzate che la commissionaria omise di trasmettere alla committente, il 10% di esso era dovuto a titolo di commissione;
b) premesso che il terzo è ammesso a dare la prova della cessione con qualsiasi mezzo, valendo la forma scritta ad probationem (art.
2556, comma 2, c.c.) solo fra le parti, le contestazioni, svolte sugli esiti probatori su cui il giudice di I grado ha ritenuto provata l’esistenza della cessione, non possono esser accolte poiché frazionano indebitamente gli elementi presuntivi presi in esame dal tribunale, senza valutarli nel loro complesso, con ciò frustrando indebitamente una prova che, per sua natura (art. 2729 c.c.), postula un giudizio di sintesi. È ovvio che ogni singolo indizio, di per sé solo, può essere contrastato, ma è la sua concordanza con gli altri e la convergenza di tutti quanti verso il medesimo risultato probatorio che contano. Da tale valutazione emerge che la cessione dalla società all’impresa individua le è avvenuta proprio per eludere le ragioni creditorie ed è, del resto, per questo che RAGIONE_SOCIALE ha esteso il contraddittorio;
correttamente il giudice di I grado ha motivato che essendo la cessione occulta non si poteva ricorrere alla regola del criterio formale dell’iscrizione dei d ebiti nelle scritture contabili ed è pertanto conseguenziale ed irrilevante che manchino passaggi formali fra la società e l’impresa individuale ;
d) il trasferimento occulto della azienda, al fine di eludere le ragioni creditorie rende applicabile al caso di specie, consente di estendere la responsabilità del cessionario anche ai debiti non iscritti nei libri contabili poiché in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario – fissato dall’art. 2560, comma 2, c.c. con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e condizionato a che i debiti risultino dai libri contabili obbligatori – deve essere applicato considerando la “finalità di protezione” della disposizione, la quale permette di far comunque prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali essa è stata introdotta e, dall’altro, un quadro probatorio che, ricondotto alle
regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.
─ NOME NOME ha presentato ricorso per cassazione con un motivo.
5. ─ RAGIONE_SOCIALE ha presentato controricorso, ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
6. ─ Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione di legge -Violazione dell’art. 2560, comma 2, c.c., in rapporto al motivo di ricorso di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Premesso che la Corte di legittimità ha statuito che la prova dell’iscrizione del debito nelle scritture contabili obbligatorie, quale dato formale e oggettivo, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti era comunque conosciuta o con oscibile dall’ac quirente/cessionario dell’azienda, quale dato sogg ettivo e risultante da prova costituenda e che vada individuato in un accollo cumulativo ex lege prescindendo da una manifestazione di volontà in tal senso espressa dal cessionario -accollante, la Corte di merito ha ritenuto discostarsi dai principi giurisprudenziali sopra riassunti, richiamando un diverso orientamento della medesima Corte di legittimità che in assenza di iscrizione nei libri contabili riteneva che debba prevalere il principio generale di responsabilità solidale del cessionario qualora risulti, da un lato, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi rispetto a quelli per i quali ess a è stata introdotta e, dall’al tro, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di assicurare tutela effettiva al creditore.
6.1 ─ La censura, evoca i corretti principi giurisprudenziali in tema di cessione d’azienda e della essenzialità della presenza nelle scritture contabili dei debiti aziendali per l’opponibilità al cessionario degli stessi. Ed, infatti, questa Corte ha costantemente ribadito che: « « l’iscrizione nei libri contabili obbligatori dell’azienda rappresenta propriamente … un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell’acquirente per i debiti inerenti all’azienda ceduta, avendo lo scopo non tanto di tutelare i terzi creditori – già contraenti con l’impresa e, peraltro, sufficientemente garantiti pure dalla norma di cui all’art. 2560, comma 1, c.c. – quanto di consentire al cessionario di acquisire adeguata e specifica cognizione dei debiti assunti »(da ultimo v., Cass., n.23881/2021).
Il ricorrente, evocando questo tradizionale orientamento sulla questione, contesta il richiamo della Corte di merito ad un altro precedente di questa Corte (Cass., n. 32134/2019) che sembra delineare soluzioni parzialmente diverse per un caso specifico ed evocare una parte della motivazione delle SS.UU. di questa Corte (n. 5054/2017) che aveva precisato:
« La ricostruzione ermeneutica così delineata dell’ambito applicativo dell’art. 2560, cpv., cod. civ. incontra un limite -del resto, evidente – solo nella carenza di un’effettiva alterità soggettiva delle parti titolari dell’azienda: come nell’ipotesi di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica del soggetto (artt. 2498 e segg. cod. civ.) – stante la continuità dei rapporti giuridici pendenti – ed in quella di conferimento dell’azienda di un’impresa individuale in una società unipersonale (che non costituisce una trasformazione in senso tecnico): in cui, pure, è ravvisabile una perdurante identità soggettiva – sostanziale, se non formale – significativa di una conoscenza diretta dei rapporti giuridici in fieri, estranea alla ratio protettiva del successore a titolo particolare nell’azienda, sottesa all’art.2560 cod. civile ».
Tali conclusioni sono riprese anche da Cass., n. 26450/2023 che in un giudizio con specificità concrete simili ha statuito:
« In tema di cessione di azienda, la disciplina di cui all’art. 2560, comma 2, c.c. – che richiede, ai fini della responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento, la loro risultanza dai libri contabili obbligatori – è applicabile soltanto in presenza di un’effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l’esigenza di salvaguardia dell’interesse dell’acquirente dell’azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell’azienda.(In una fattispecie in cui la compagine sociale e gli organi amministrativi dell’impresa erano rimasti immutati, la RAGIONE_SOCIALE ha affermato la responsabilità del cessionario, per i debiti anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro risultanza dalle scritture contabili) » .
7. -P er quanto esposto, appare opportuno trattare il presente ricorso in pubblica udienza, in considerazione delle questioni di diritto di particolare complessità ed importanza che devono essere decise.
P.Q.M .
La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la fissazione della trattazione del ricorso in pubblica udienza della Prima sezione civile.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione