Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30421 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/11/2023
ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, con ordinanza resa il 10/11/2022, nel giudizio iscritto al n. 14886/2022 R.G., pendente tra COGNOME NOME , titolare dell’impresa individuale ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , e RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, datate 25/04/2023, con le quali è stato chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Torre Annunziata;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in riassunzione dinanzi al Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, in seguito a ordinanza di incompetenza pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, COGNOME
NOME, titolare dell’impresa individuale denominata “RAGIONE_SOCIALE“, ha chiesto che venisse accertata, in via preliminare, la conclusione di un contratto di cessione d’azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE di scommesse RAGIONE_SOCIALE sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell’RAGIONE_SOCIALE di scommesse di cui sopra, oltre al risarcimento dei danni.
Si è costituita la RAGIONE_SOCIALE di NOME NOME e NOME, contestando in fatto e diritto l’avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di trattazione e comparizione, il giudice istruttore ha sollevato d ‘ ufficio la questione di incompetenza, invitando le parti a discutere sulla competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, come individuata dal giudice remittente e, poi, ha rimesso la decisione al Collegio, previa rinunzia delle parti ai termini per eventuali comparse conclusionali e repliche.
Con ordinanza resa il 10/11/2022, il Tribunale di Napoli, ha sollevato il conflitto negativo di competenza, ritenendo che le domande proposte non rientrassero nella competenza per materia della sezione specializzata, ma in quella del Tribunale ordinario di Torre Annunziata, nel cui circondario aveva sede la società convenuta (art. 19 c.p.c.) ed era sorta o doveva eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 c.p.c.).
Le parti hanno ricevuto la comunicazione dell’ordinanza , ma non hanno depositato scritture difensive.
Il Pubblico Ministero, nella persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte datate 25/04/2023, con le quali ha chiesto affermarsi la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La richiesta di regolamento di competenza proposto d’ufficio è fondata.
1.1. Nell’ordinanza che ha sollevato il conflitto si legge che la materia del contendere riguarda l’azione promossa da COGNOME NOME, titolare dell’impresa individuale denominata “RAGIONE_SOCIALE“, con la quale ha chiesto che venisse accertata la conclusione di un contratto di cessione d’azienda stipulato dalla stessa, in qualità di cedente, con la RAGIONE_SOCIALE, in qualità di cessionaria, avente ad oggetto la gestione dell’RAGIONE_SOCIALE di scommesse RAGIONE_SOCIALE sita in Torre del Greco e, conseguentemente, la risoluzione per inadempimento di detto contratto, con condanna della convenuta alla restituzione dell’RAGIONE_SOCIALE di scommesse e al risarcimento dei danni.
1.2. Com’è noto, secondo quanto previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 168 del 2003, così come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le sezioni specializzate in materia di impresa hanno competenza a decidere sulle seguenti materie:
contro
versie di cui all’articolo 134 d.lgs. n. 30 del 2005, n. 30, e successive modificazioni, salvo alcune eccezioni per le quali è prevista l’attribuzione della cognizione a l tribunale unificato dei brevetti;
contro
versie in materia di diritto d’autore;
contro
versie di cui all’art. 33, comma 2, della l. 10 ottobre 1990,
287 (controversie in materia di intese, abuso di posizione dominante ed operazioni di concentrazione);
contro
versie relative alla violazione della normativa antitrust dell’Unione europea;
contro
versie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile;
contro
versie di cui alla parte V, titolo II.1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Le sezioni specializzate in materia di impresa sono altresì competenti, relativamente alle cause riguardanti le società per azioni, le società in accomandita per azioni, e le società a responsabilità limitata, le imprese cooperative e mutue assicuratrici le società europee di cui al Regolamento CE n. 2157/2001, le società cooperative europee di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, nonché le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all’estero, ovvero le società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento.
Con riferimento a tali tipologie societarie, la competenza sostanziale delle sezioni specializzate in materia di impresa si limita alle cause ed ai procedimenti aventi ad oggetto:
i rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui all’art. 2445, comma 3, c.c. ed art. 2482, comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione assembleare di riduzione del capitale sociale
rispettivamente nella RAGIONE_SOCIALE e nella RAGIONE_SOCIALE), art. 2447 quater , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato nella s.RAGIONE_SOCIALE.), art. 2487 ter , comma 2, c.c. (opposizione dei creditori sociali alla deliberazione di revoca dello stato di liquidazione), art. 2503, comma 2, c.c., art. 2503 bis , comma 1, c.c. ed art. 2506 ter c.c. (opposizione rispettivamente dei creditori sociali e dei possessori di obbligazioni sociali alle operazioni di fusione o scissione della società);
relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’articolo 2341 bis c.c.;
aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;
relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, comma 1, n. 3), c.c., all’articolo 2497 septies c.c. e all’articolo 2545 septies c.c.;
relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli sopra menzionati.
Non rientrano, dunque, nella competenza delle sezioni specializzate le liti che riguardino l’accertamento della stipula di un
contratto di cessione di azienda, né la risoluzione per adempimento dello stesso.
In conclusione, in accoglimento della richiesta di regolamento d’ufficio della competenza, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Torre Annunziata.
Trattandosi di regolamento di competenza d’ufficio (e nel quale le parti non hanno svolto attività difensiva) non è dovuta pronuncia sulle spese (Cass., Sez. U, Sentenza n. 1202 del 18/01/2018).
P.Q.M.
La Corte
dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione