SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1286 2025 – N. R.G. 00000027 2023 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 27 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME – Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME – Consigliere
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 27/2023 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.03.2025 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante protempore e, per essa, la mandataria (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , entrambe con sede in Milano alla INDIRIZZO, rappresentata da (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore , elettivamente domiciliata in Gualdo Tadino (PG), INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce a ll’atto di citazione in appello P. P. P.
appellante
e (c.f. ), nata ad Amandola l’DATA_NASCITA e (c.f. ), nato ad Ascoli Piceno il DATA_NASCITA, entrambi residenti in S. Vittoria in Matenano INDIRIZZO) alla INDIRIZZO, con domiciliazione telematica presso l’indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, C.F. C.F.
NOME COGNOME COGNOME che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello appellati
Oggetto: rapporti bancari in c/c -carenza di legittimazione ex art. 58 TUB -azione di ripetizione dell’indebito -indeterminatezza del tasso applicato al contratto di mutuo, opposizione a decreto ingiuntivo , appello avverso la sentenza n. 658/2022 del 2.12.2022 emessa dal Tribunale di Fermo
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l’accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 658/2022 del 2.12.2022 il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sulla domanda proposta da e nei confronti di e, per essa, la mandataria con l’intervento ex art. 111 c.p.c. di rappresentata dalla procuratrice quale cessionaria del credito ex art. 58 TUB, al fine di sentir revocare il decreto ingiuntivo opposto dell’ammontare di €. 12.780,60 oltre accessori e spese, di cui €. 8.644,21 a titolo di rate impagate di mutuo chirografario stipulato in data 9.07.2014 tra e l ‘ incorporata e garantito da con atto in pari data fino alla concorrenza di € .5.500, nonché di €. 4.136,39 a titolo di saldo debitore del c/c acceso in data 20.06.2000 presso la Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, eccependo gli opponenti l’omessa prova del credito azionato ex art. 50 TUB , l’illegittimità di svariate clausole del rapporto di conto corrente, quali gli interessi ultralegali, la capitalizzazione trimestrale, l’illegittimità della c.m.s e delle c.d.f. e della c.i.v., nonché la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese e delle modalità di imputazione di ogni versamento del cliente dapprima a spese e oneri, poi a commissioni e interessi ed infine a capitale, oltre alla nullità del contratto di fideiussione, dichiarata la contumacia di e ri scontrata l’illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale per tutto il periodo del rapporto, della c.m.s. e delle altre commissioni addebitate, rilevata d’ufficio la carenza di legittimazione ad agire della intervenuta cessionaria ex art. 58 TUB, ha accol to l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo opposto, ha rigettato la domanda dell ‘ intervenuta, con condanna di parte opposta e di parte intervenuta al pagamento in solido delle spese di lite .
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e, per essa, la mandataria chiedendone la riforma per travisamento dei fatti ed errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali, nella parte in cui ha ritenuto d’ufficio la carenza di titolarità in capo alla cessionaria del diritto di credito azionato nei confronti degli opponenti, avendo essa provveduto alla produzione della ‘Dichiarazione di cessione di credito’ rilasciata dalla banca cedente e riportante l’elenco dei crediti vantati nei confronti di ricompresi nella cessione di cui al relativo contratto in data 9.11.2021, tutti identificati con i rispettivi codici del rapporto, tra cui i crediti corrispondenti al contratto di conto corrente e di finanziamento, entrambi identici a quello riportato sull’estratto ex art. 50 TUB, depositato dopo la scadenza del secondo termine ex art. 183, co. 6, c.p.c. ma alla prima udienza utile dopo l’eccezione formulata d’ufficio dal giudice, dunque ritenuto per errore tardivamente prodotto; la sentenza ha erroneamente revocato il d.i., nonostante la banca abbia dato dimostrazione del proprio credito mediante il deposito di tutta la documentazione comprovante il regolare andamento del rapporto, nonché copia della comunicazione pubblicata in G.U. da cui evincere la legittimità della clausola anatocistica e senza considerare che la residua somma di €.8.544,21 costituisse l’esposizione debitoria derivante dal finanziamento.
Si sono regolarmente costituiti in giudizio e , contestando in modo specifico l’avverso gravame di cui hanno chiesto il rigetto, ravvisando la correttezza della sentenza che ha rilevato la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria, non dovendosi ritenere esaustivo l’avviso in G.U., che indica i soli crediti derivanti da ‘contratti di finanziamento’ e non anche quelli riguardanti il rapporto di conto corrente; il testo negoziale non chiarisce l’aumento del saggio provocato dall’anatocismo, mancando nel contratto di c/c l’indicazione del TAE, che quando coincide con il TAN non soddisfa la condizione posta dall’art. 6 della delibera CICR 9.02.2000, secondo cui, nei casi di capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; la c.m.s. è indicata soltanto nella percentuale, senza nessuna specificazione della base di calcolo e delle modalità di conteggio; nel contratto di mutuo, affetto da indeterminabilità, non è presente il piano di ammortamento da cui ricavare l’effettivo meccanismo di produzione degli interessi ad ogni rata, con conseguente nullità ex art. 117 TUB.
A seguito di ordinanza del 4.03.2025, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello è fondato in parte.
Con il primo motivo di gravame viene criticata la sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato d’ufficio la carenza del l’effettiva titolarità, in capo alla cessionaria
del credito vantato nei confronti degli opponenti, ritenendo la tardività del deposito del la ‘Dichiarazione di cessione di credito’ rilasciata da lla cedente riportante l’elenco dei crediti ceduti in blocco ex art. 58 TUB, vantati nei confronti d ell’obbligata principale ricompresi nella cessione oggetto del contratto in data 9.11.2021, tutti identificati con i rispettivi codici del rapporto.
La società appellante si duole, in particolare, del ragionamento del primo giudice che ha ritenuto tardiva la produzione della dichiarazione della cedente perché effettuata dopo la scadenza del secondo termine ex art. 183 co. 6 c.p.c. ritenendola, comunque, inutilizzabile poiché non consente di individuare nell’elenco l’intero credito verso gli opponenti.
La doglianza è fondata.
Osserva l’intestata Corte territoriale come nell’ipotesi di un’operazione di cessione dei crediti in blocco, secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 d.lgs. n. 385/1993, colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito in detta operazione mediante prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr., da ult., Cass. civ. sez. I, 22.02.2022, n. 5857) e, sebbene per la cessione del credito non sia prevista una disciplina specifica quanto alle eccezioni opponibili dal debitore ceduto al cessionario, si ritiene che per effetto di tale vicenda, cui il debitore ceduto resta comunque estraneo, non possa in alcun modo determinarsi una modifica peggiorativa della sua posizione originaria, essendo per lui indifferente la persona del creditore, dal momento che deve ugualmente pagare ad uno dei due soggetti.
D’altra parte, per evitare che tale vicenda possa essergli di pregiudizio, il debitore ceduto può ‘ opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all’accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto ‘ (cfr. Cass., Sez. 5, Ord. 20 aprile 2018, n. 9842; Cass., Sez. 3, sent. 17 gennaio 2001, n. 575).
Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l’art. 4 della L. n. 130/1999, il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell’art. 58 TUB, prevede che
l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto ex art. 1264, co. 2, c.c., pertanto il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore e ai terzi una conoscenza legale della cessione.
Muovendo dal presupposto che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti in blocco, sovente di difficile lettura e comprensione, ampia parte della giurisprudenza, soprattutto di merito, ha più volte ritenuto che l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrebbe onerarsi di produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce sia stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, salvo a ritenere il raggiungimento della prova mediante dimostrazione che il singolo credito rientri in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato appunto in Gazzetta Ufficiale.
Fondamentale, sul punto, la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 L.F., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione: si tratta di un orientamento nell’ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che ‘ il ce4ssionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi ‘ seppur non ‘ anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito ‘. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono anche le pronunce della Suprema Corte (cfr. sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016), secondo le quali la società cessionaria che intenda costituirsi in giudizi in corso, anche di legittimità, ‘ di fronte alla contestazione della controparte, ha l’onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ‘.
In senso analogo si pone Cass. civ., Sez. 3, sent. n. 22268/2018, a tenore della quale ‘ non può non rilevarsi che il giudice d’appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto,
ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l’avviso della cessione necessario ai fini della efficacia della cessione -un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito ‘: pronuncia che riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: ‘ In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli* elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione ‘ (cfr. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017); principio di recente riaffermato, nel senso che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB (cfr. Cass., sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024).
Reputa l’intestata Corte territoriale come la già menzionata pubblicazione sia in effetti inidonea ad assolvere alla funzione pubblicitaria di cui sopra, limitandosi l’avviso de quo ad elencare non gli specifici crediti oggetto di cessione, ma le singole categorie dei crediti ceduti, inoltre l’elencazione è generica in quanto richiama delle macrocategorie di crediti in alcun modo circoscritte.
Tuttavia, in mancanza di produzione in giudizio dello specifico contratto di cessione che contempli il credito in controversia, un valido ed esaustivo criterio alternativo alla prova documentale della propria legittimazione è tuttavia costituito dal comportamento concludente della società cessionaria ad indicare che la cessione sia valida ed efficace, particolarmente rafforzato dalla circostanza che la controparte debitrice ‘ l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta ‘ (cfr. anche la recente e già citata Cass. civ., sez. I, 22 febbraio 2022, n. 5857), come nel caso in esame in cui gli odierni appellati, rispettivamente quale debitore ceduto e quale garante, hanno eccepito la illegittimità delle condizioni che la banca avrebbe applicato al c/c e al finanziamento da cui ha origine il credito da essa inizialmente fatto valere prima della cessione e successivamente dalla società cessionaria odierna parte appellata, a cui parti debitrici hanno indirizzato le contestazioni già eccepite nei confronti della banca cedente
reiterandone il contenuto, in tal modo riconoscendo ab implicito l’esistenza del rapporto contestato e la validità della cessione medio tempore intervenuta nei confronti della società cessionaria odierna appellante, che in tale giudizio esercita quindi, del tutto legittimamente, i relativi diritti sostanziali e processuali del credito di cui è divenuta titolare con il richiamato atto di cessione.
Passando allo scrutinio dei motivi di gravame nel merito, meritevole di accoglimento è anche il secondo motivo avente ad oggetto il capo della sentenza impugnata che ha erroneamente revocato il d.i. opposto, nonostante la banca abbia depositato sia tutti gli estratti conto e scalari dal 31.03.2005 alla data di chiusura dell’11.04.2018, dando dunque dimostrazione del proprio credito, anche copia della comunicazione pubblicata in G.U. che i rapporti di dare e avere sarebbero stati regolati con identica periodicità e nonostante che solo una parte della somma ingiunta fosse riferibile allo scoperto del c/c, mentre la residua somma di €.8.544,21 rappresentasse l’esposizione debitoria derivante dal mancato rimborso delle rate del mutuo, di cui gli odierni appellati hanno contestato l’indeterminatezza derivante dalla mancanza di un accordo sul regime di capitalizzazione da applicare al contratto che presenta un piano di ammortamento c.d. alla francese, in quanto l’applicazione di un meccanismo di interesse composto renderebbe indeterminato il tasso o comunque superiore a quello pattuito.
Muovendo, innanzitutto, dalle contestazioni del contratto di mutuo, a parere del Collegio il piano di ammortamento alla francese, oltre a non contenere alcun meccanismo anatocistico al suo interno, non è nullo per indeterminatezza dell’oggetto o per violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, in condivisione di quanto puntualizzato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la recente sentenza n. 15340 del 24 maggio 2024, a tenore della quale la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità del suo oggetto.
Sempre sul tema della indeterminatezza dell’oggetto, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi di diritto: ‘ deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale ‘; ‘ deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del
regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti ‘ (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 15130 del 29.05.2024).
Pertanto la Corte, in accoglimento del secondo motivo di gravame, dichiara che il credito vantato dalla società appellata nei confronti degli appellati è di complessivi €. 8.544,21 a titolo di saldo debitorio derivante dal finanziamento n. 55288682 erogato dalla banca cedente in data 9.07.2014 e, per l’effetto , condanna gi appellati in solido tra loro al pagamento della suddetta somma nei confronti di parte appellante.
Quanto, invece, alle eccezioni sollevate dalla correntista e dal garante in merito alle clausole contenute nel contratto di c/c , in accoglimento della richiesta di ammissione di CTU formulata da parte appellata, la Corte evidenzia la necessità di procedere al ricalcolo del saldo del conto in esame epurandolo da ogni forma di capitalizzazione, applicando gli interessi convenzionali ed espungendo tutti gli addebiti a titolo di c.m.s. e di altre commissioni e spese non dovute.
Alla luce delle suesposte evidenziate criticità la Corte, reputata la necessità di procedere ad un approfondimento di tipo contabile, r imette la causa in istruttoria per l’integrazione della consulenza econometrica, affinché il CTU proceda al ricalcolo delle competenze e del saldo finale corretto secondo i criteri sopra enunciati.
Tuttavia, per ragioni di economia anche processuale e ricorrendo le condizioni di legge, il Collegio ritiene di poter formulare alle parti proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c., come da separata e contestuale ordinanza.
Le spese di lite verranno liquidate con la sentenza definitiva del merito.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da e, per essa, la mandataria avverso la sentenza n. 658/2022 del 2.12.2022 emessa dal Tribunale di Fermo, così provvede:
-In accoglimento del primo motivo d’appello, dichiara la legittimazione ad agire di
e, per essa, la mandataria
-In accoglimento del secondo motivo d’appello, c ondanna e
al pagamento in via solidale, in favore della società appellante, della complessiva somma di €. 8.544,21 oltre interessi al tasso ingiunto, quale saldo debitorio derivante dal contratto di finanziamento sottoscritto in data 9.07.2014, nonché al pagamento della
somme dovute a titolo di scoperto di c/c 00001997 acceso in data 20.06.2000, nell’ammontare che risulterà all’esito del corretto ricalcolo delle competenze e del saldo finale ad opera della disponenda CTU;
-Rimette la causa in istruttoria, al fine di provvedere all’assunzione di CTU econometrica e formula alle parti proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c .p.c., come da separata e contestuale ordinanza;
-Spese di lite all’eventuale definitivo.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 23.10.2025
Il Presidente
Dott.ssa NOME COGNOME
Il Giudice Ausiliario Est. dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME