Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16191 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 40 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
contro
ricorrente nonché contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
intimata
avverso la SENTENZA n. 2154/2022 emessa da CORTE D’APPELLO BOLOGNA.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. ─ Il Tribunale di Parma, adito da RAGIONE_SOCIALE, che aveva convenuto in giudizio Banca Monte Paschi di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. per la ripetizione dell’indebito , pronunciava sentenza di mero accertamento dell’illegittim a contabilizzazione, su due conti correnti di corrispondenza, identificati col n. 13780, e col n. 14756, di alcuni importi. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall’ istituto di credito e previa compensazione dei rispettivi crediti, il Tribunale condannava poi RAGIONE_SOCIALE pagamento della somma di euro 1.204.943,42, oltre interessi, a titolo di saldo passivo dei due conti sopra menzionati.
2 . ─ Il successivo gravame è stato respinto dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 25 ottobre 2022. Pronunciandosi su eccezione sollevata da RAGIONE_SOCIALE, il Giudice distrettuale – eccezione vertente sulla titolarità dei crediti in capo all’intervenuta RAGIONE_SOCIALE -ha osservato che, sebbene l’avviso sulla Gazzetta ufficiale della cessione di crediti in massa abbia la funzione di mera pubblicità notizia di una cessione in blocco di tali crediti, impedendo al debitore ceduto di liberarsi (a far data dalla pubblicazione dell’avviso) mediante un pagamento nelle mani della banca cedente, andava considerato quanto segue: secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove l’avviso predetto contenga più diffuse ed approfondite informazioni sul perimetro della cessione (ossia sui crediti inclusi) che non lascino margini di dubbio, detto avviso può essere considerato idoneo, secondo il prudente
apprezzamento del giudice, a provare la titolarità del credito in capo alla cessionaria. La Corte di appello ha aggiunto che nell’avviso prodotto da RAGIONE_SOCIALE era chiaramente specificato che «i crediti transitati dalla cedente sono caratterizzati dall’essere sorti prima del 31 dicembre 2016 e dal passaggio a sofferenza ‘ sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017 ‘» ; ha quindi evidenziato che in tale categoria generale erano sicuramente sussumibili i crediti oggetto del giudizio, venendo in questione rapporti dai quali la banca era receduta, sorti da contratti conclusi prima del 2016. Infine, la Corte di merito ha sottolineato che l’eccezione dell’appellante era eccessivamente generica, in quanto si limitava «a contestare la sufficienza della pubblicazione dell’avviso ex art. 58 t.u.b. sulla Gazzetta ufficiale, ma senza prendere posizione sui criteri di individuazione del perimetro della massa di crediti trasferita, come descritto nell’avviso stesso ».
– Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NPL RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
E’ stata formulata , da parte del Consigliere delegato allo spoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380bis c.p.c.. A fronte di essa parte ricorrente ha domandato la decisione della causa. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La proposta ha il tenore che segue:
«l ricorso, con cui si deduce che la Corte del merito abbia ritenuto provata la legittimazione processuale in capo a RAGIONE_SOCIALE, con motivazione inesistente, si palesa inammissibile sotto plurimi profili, in quanto: a) non si censura validamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui l’eccezione dell’appellante era aspecifica ex art. 342 c.p.c., onde tale ratio resta idonea a sostenere la decisione impugnata; b) è inammissibile in quanto ripropone un giudizio sul fatto, avendo la Corte territoriale accertato che, nella specie, dai documenti risulta comprovata la legittimazione in questione; c) è
inammissibile ex art. 360bis , comma 1, n. 1, c.p.c., posto che la Corte territoriale si è conformata al principio di diritto, secondo cui, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario l’indicazione nella pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della categoria dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass., Sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., Sez. 1, 26/06/2019, n. 17110; Cass., Sez. VI, 5/11/2020, n. 24798; e v. e multis , specificamente in ordine a RAGIONE_SOCIALE: Cass., Sez. 3, 13/04/2023, n. 9862; Sez. 1, 17/03/2023, n. 7816; Sez. 3, 03/03/2023, n. 6392; Sez. 6-3, 15/11/2022, n. 33538; Sez. 6-3, 23/03/2022, n. 9453; Sez. 1, 20/04/2021, n. 10398; Cass. Sez. 6-1, n. 24798-20); dunque, le doglianze in esame si scontrano con l’accertamento operato dalla Corte territoriale, la quale ha accertato, da un lato, che la creditrice aveva dimostrato di agire in forza di atto di cessione del credito e che la cessione includeva anche il diritto di credito originariamente vantato da altra banca nei confronti dell’odierna ricorrente (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, 15/02/2023, n. 4676); d) è inammissibile perché, laddove deduce il vizio di motivazione assente ex art. 132 c.p.c. circa la legittimazione attiva della cessionaria del credito, palesa l’intento di censurare un apprezzamento di fatto, avendo la corte d’appello trattato e risposto sul punto, concludendo per la sussistenza del presupposto».
-Il Collegio reputa condivisibili tali argomentazioni, che resistono ai rilievi formulati da parte ricorrente.
Va in particolare data continuità al principio di diritto richiamato nella proposta, il quale deve essere associato a quanto rilevato, in concreto, dalla Corte di appello in ordine alla tipologia dei crediti oggetto
della cessione: tipologia in cui, secondo quanto rilevato nella sentenza, era suscettibile di essere ricondotto il credito vantato dalla banca cedente nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE. Non censurabile appare, del resto, la valorizzazione, da parte del Giudice dell’impugnazione , della genericità della contestazione formulata dall’odierna ricorrente, la quale si era limitata a opporre che la prova della cessione non poteva ricavarsi dalla mera pubblicazione dell’avviso ex art. 58 t.u.b. e non aveva preso posizione «sui criteri di individuazione del perimetro della massa di crediti trasferita, come descritto nell’avviso stesso». Occorre evidenziare che la successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum , ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208). Lo scrutinio delle prove relative alla prospettata cessione non inerisce, dunque, a una questione processuale, ma una questione di merito, devoluta, come tale, a un giudice diverso dalla Corte di cassazione, il quale, a tal fine, ben poteva valorizzare il dato della genericità delle contestazioni sollevate dall’odier na ricorrente.
– Il ricorso è respinto.
– Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta, va disposta condanna della parte istante a norma dell’art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c..
Vale rammentare quanto segue: in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022) ─ che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. ─ codifica un’ipotesi
normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass. Sez. U. 13 ottobre 2023, n. 28540).
In tal senso, la parte ricorrente va condannata, nei confronti di quella controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 8.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente al pagamento della somma di € 8.000,00 in favore della parte controricorrente, e di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione