Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31992 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5714/2022 proposto da
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE e per essa rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE. presso l’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME elett.te domiciliato presso l’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
-nonché-
NOME COGNOME;
-intimata- avverso la sentenza n. 2900/2021 de lla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 22.07.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 267/15 del 4/6 febbraio 2015, il Tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 923/05 dell’11/12 ottobre 2005, con il quale era stato loro solidalmente ingiunto di pagare alla Banca di Roma s.p.a., rappresentata dalla procuratrice Capitalia s.p.a., la complessiva somma di 44.804,11 euro, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi intestati al Botticella, garantiti dalla fideiussione prestata dalla COGNOME, conseguentemente revocando il provvedimento monitorio opposto; accoglieva, inoltre, la domanda di ripetizione di indebito spiegata in via riconvenzionale dal correntista, condannando la predetta banca a restituire allo stesso la somma di 10.346,85 euro, oltre interessi legali, illegittimamente addebitata nel corso di entrambi i rapporti di conto corrente per effetto dell’applicazione di interessi anatocistici e usurari, com missioni di massimo scoperto non pattuite, e valute fittizie; regolava, infine, le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice UniCredit Credit Management Bank s.p.a., proponeva appello, lamentando l’erroneità della de cisione impugnata, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate.
Con sentenza pubblicata il 22/07/2021 la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello per difetto di legittimazione ad impugnare, osservando che: come si ricavava dall’esame dei documenti acquisiti, il giudizio di primo grado si era svolto tra NOME COGNOME e NOME
NOME COGNOME in veste di opponenti a decreto ingiuntivo (il primo anche in quella di attore in via riconvenzionale) e la Banca di Roma s.p.a., rappresentata, ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice Capitalia s.p.a., in veste di ingiungente/opposta; tra queste parti era stata pronunciata dal Tribunale la sentenza appellata; ciò posto, occorreva tener presente che, per consolidata giurisprudenza della cassazione, la legittimazione ad impugnare spetta a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 520/12, Cass. n. 25344/10 e Cass. n. 16100/06); il soggetto che propone l’impugnazione (ovvero vi resiste) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado (o nella precedente fase) del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam , indicando specificamente l’atto (la cui produzione non è necessaria ove esso sia di natura pubblica e quindi di contenuto accertabile: cfr. Cass. n. 8975/20 e Cass. n. 9250/17) in forza del quale è subentrato nella medesima posizione del suo dante causa; in mancanza di tale indicazione, va dichiarato anche d’ufficio il suo difetto di legittimazione ad impugnare, nell’àmbito delle verifiche preliminari che il giudice è tenuto a compiere in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (cfr. Cass. n. 25869/20 , Cass. n. 901/09, Cass. n. 22244/06 e Cass. n. 2702/04); premesso ciò, nella parte iniziale del l’atto di appello era stato scritto che in data 20 novembre 2014 l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. aveva ceduto all’RAGIONE_SOCIALE «un pacchetto di crediti ‘individuabili in blocco’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del T.U. Bancario…, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto» ; in pari data la cessionaria RAGIONE_SOCIALE aveva conferito alla cedente UniCredit Credit Management Bank s.p.a. «l’incarico di svolgere l’attività di amministrazione, gestione, incasso
ed eventuale recupero dei crediti» in questione; con successivo rogito per notar NOME COGNOME di Milano del 23 dicembre 2014 era stato ‘.. sottoscritto atto di scissione parziale con assegnazione ad UniCredit S.p.A. … di taluni elementi patrimoniali, attivi e passivi, tra i quali rientrano i diritti e le obbligazioni di cui al contratto per l’attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 20 novembre 2014» , comportante il subentro di UniCredit s.p.a. all’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. «con efficacia 01 gennaio 2015» ; in data 24 dicembre 2014 era stato ‘.. sottoscritto tra UCCMB ed UniCredit S.p.A. un contratto di ‘Ausiliario di Servicer’, ai sensi del quale, essendo a ciò facoltizzato il Servicer, UniCredit S.p.A. ha delegato a UCCMB l’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti» ; infine, con atto per notar NOME COGNOME di Pordenone del 21 gennaio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE aveva conferito all’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. «procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri crediti anomali, tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto» ; dalle suddette allegazioni risultava impossibile stabilire quale fosse l’eventuale collegamento esistente tra la Banca di Roma s.p.a. -parte sostanziale del giudizio di primo grado, la cui rappresentanza processuale è stata assunta dalla procuratrice Capitalia s.p.a.e l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a., soggetto dal quale l’appellante RAGIONE_SOCIALE assume di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 T.U.B., i pretesi crediti nei confronti dei Botticella-Biele formanti oggetto della presente controversia; invero, non era dato comprendere se e come l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. avesse acquistato dalla Banca di Roma s.p.a. la titolarità dei crediti che essa ha poi ceduto all’RAGIONE_SOCIALE (di cui è contestualmente divenuta
procuratrice); né, sul punto, l’appellante aveva fornito opportune delucidazioni negli scritti difensivi successivamente depositati, non risultando, quindi, neppure semplicemente indicato l’atto in base al quale l’UniCredit Credit Management Bank s.p.a. -e dopo di essa l’Arena NPL RAGIONE_SOCIALEr.l., sua avente causa- sarebbe succeduta nella posizione processuale della Banca di Roma s.p.a.
Fino RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, per essa rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALEp.a RAGIONE_SOCIALE , affidato a due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso. Non svolge difese l’intimata NOME COGNOME
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 100, 111, 342, c.p.c., L. n. 130/99 in combinato disposto con l’a rt. 58 TUB, per non aver la Corte d’appello correttamente valutato la legittimazione sostanziale e processuale dell’RAGIONE_SOCIALE assumendo che: quest’ultima aveva acquistato pro-soluto , da Unicredit Managment Bank s.p.a., un portafoglio comprendente i crediti che presentavano caratteristiche riportate nell’avviso di cessione pubblicato sulla GU del 25.11.14; nell’ambito di tale operazione, Unicredit aveva assunto l’incarico di p rovvedere in nome e per conto dell’ RAGIONE_SOCIALE alla gestione dei crediti e all’incasso delle somme dovute; con la pubblicazione nella GU e l’iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei crediti era resa opponibile senza ulteriori formalità, essendo sufficiente l’indicazione, nel detto avviso, per categorie dei rapporti ceduti in blocco a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario.
Il secondo motivo denunzia violazione, ex art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 100, 111, 342, c.p.c. e della l n. 130/99, in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B., per non aver la Corte d’appello correttamente valutato i documenti acquisiti, affermando che non era
stato indicato l’atto in base al quale Unicredit , e dopo di essa Arena, sua avente causa, sarebbero succedute nella posizione processuale della Banca di Roma, rilevando che nel suddetto avviso era indicato che la cessione riguardava un portafoglio di crediti della UCCMB che alla data del 31.10.14, erano stati precedentemente acquistati dalla RAGIONE_SOCIALEp.aRAGIONE_SOCIALE (fusa per incorporazione nella stesa UCCMB).
Il controricorrente eccepisce che la RAGIONE_SOCIALE non era da considerare quale effettiva titolare del credito oggetto di causa, non risultando sufficientemente individuati e nemmeno individuabili , nelle Gazzette Ufficiali richiamate e prodotte dalla ricorrente, i crediti ceduti, per specifica categoria, tipologia ed appartenenza e/o riferibilità al controricorrente.
Pertanto, era risultato assolutamente impossibile per il controricorrente -nemmeno attraverso il c.d. numero identificativo del cliente, mai attribuito e/o comunicato -verificare se la propria posizione sia stata o meno effettivamente ceduta, in sequenza, tra le varie società, ed all’attualità, alla ricorrente.
Anzitutto, è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente. Al riguardo, giova rich iamare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto,
essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., n. 34373/23).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione attiva, allegando di essere subentrata nella posizione della dante causa, RAGIONE_SOCIALE avendo da quest’ultima acquistato i crediti, prosoluto e in blocco, maturati dall’allora Banca di Roma nei confronti del Botticella, con atto del 14.7.2017.
Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 t.u.b., dall’onere di dimostrare l’inclusione del credito per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che -quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé -può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pub blicato dalla società cessionaria nella gazzetta ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (Cass., n.
7866 del 22 marzo 2024; n. 9412 del 5 aprile 2023; n. 17944 del 22 giugno 2023).
Nell’ambito di tale orientamento si colloca anche la pronuncia a tenore della quale ‘la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia espl icitamente o implicitamente riconosciuta’ (Cass., n. 24798/20).
Premesso ciò, va osservato che la Corte d’appello ha affermato che dalle allegazioni dell’appellante RAGIONE_SOCIALE (dante causa della ricorrente) riguardanti i vari atti concernenti la cessione dei crediti ‘individuabili in blocco’ a norma dell’art. 58 TU a favore della suddetta società e l’attività di amministrazione e cessione degli stessi crediti, risultava impossibile stabilire l’eventuale collegamento esistente tra l a Banca di Roma s.p.a.- parte sostanziale del giudizio di primo grado – e l’RAGIONE_SOCIALE, soggetto dal quale l’appellante assumeva di aver a cquistato, in virtù di contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 58 Tub, i pretesi crediti nei confronti di NOME COGNOME e la COGNOME, oggetto della controversia. Nella specie, la ricorrente non ha fornito la prova- da cui era onerato, per quanto suesposto- del l’inclusione del credito per cui agisce nell’ambito della cessione ‘in blocco’ di cui al predetto art. 58 TU, dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ora, la ricorrente assume di aver fornito la prova in questione at traverso la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, recante l’indicaz ione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Tuttavia, la ricorrente non ha allegato il contenuto specifico del suddetto avviso, indicando le caratteristiche dei debiti che s’assumono ceduti, con la conseguenza che non è dato riscontrare se il credito oggetto di causa sia desumibile con certezza dai dati contenuti nel suddetto avviso, ciò specie stante la contestazione formulata dal correntista; né la prova che i crediti in questione fossero inclusi nella cessione in blocco è stata fornita attraverso la produzione del contratto e/o dei suoi allegati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13 novembre 2024.