Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31992 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 5714/2022 proposto da
FINO 2 RAGIONE_SOCIALE, e per essa rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE elett.te domic. presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME, elett.te domiciliato presso l’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
-nonché-
BIELE NOME;
-intimata- avverso la sentenza n. 2900/2021 de lla Corte d’appello di Napoli, pubblicata il 22.07.2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 267/15 del 4/6 febbraio 2015, il Tribunale di Benevento accoglieva l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo n. 923/05 dell’11/12 ottobre 2005, con il quale era stato loro solidalmente ingiunto di pagare alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a., rappresentata dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE s.p.a., la complessiva somma di 44.804,11 euro, oltre interessi convenzionali e spese, a titolo di saldo passivo di un conto corrente ordinario e di un conto anticipi intestati al COGNOME, garantiti dalla fideiussione prestata dalla RAGIONE_SOCIALE, conseguentemente revocando il provvedimento monitorio opposto; accoglieva, inoltre, la domanda di ripetizione di indebito spiegata in via riconvenzionale dal correntista, condannando la predetta banca a restituire allo stesso la somma di 10.346,85 euro, oltre interessi legali, illegittimamente addebitata nel corso di entrambi i rapporti di conto corrente per effetto dell’applicazione di interessi anatocistici e usurari, com missioni di massimo scoperto non pattuite, e valute fittizie; regolava, infine, le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE, rappresentata ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE, proponeva appello, lamentando l’erroneità della de cisione impugnata, chiedendone la riforma, con conseguente accoglimento delle conclusioni formulate.
Con sentenza pubblicata il 22/07/2021 la Corte territoriale dichiarava inammissibile l’appello per difetto di legittimazione ad impugnare, osservando che: come si ricavava dall’esame dei documenti acquisiti, il giudizio di primo grado si era svolto tra NOME COGNOME e NOME
NOME COGNOME in veste di opponenti a decreto ingiuntivo (il primo anche in quella di attore in via riconvenzionale) e la RAGIONE_SOCIALE, rappresentata, ex art. 77 c.p.c. dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALE, in veste di ingiungente/opposta; tra queste parti era stata pronunciata dal Tribunale la sentenza appellata; ciò posto, occorreva tener presente che, per consolidata giurisprudenza della cassazione, la legittimazione ad impugnare spetta a chi ha formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (cfr. Cass. n. 520/12, Cass. n. 25344/10 e Cass. n. 16100/06); il soggetto che propone l’impugnazione (ovvero vi resiste) nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado (o nella precedente fase) del giudizio deve allegare la propria legitimatio ad causam , indicando specificamente l’atto (la cui produzione non è necessaria ove esso sia di natura pubblica e quindi di contenuto accertabile: cfr. Cass. n. 8975/20 [ord.] e Cass. n. 9250/17) in forza del quale è subentrato nella medesima posizione del suo dante causa; in mancanza di tale indicazione, va dichiarato anche d’ufficio il suo difetto di legittimazione ad impugnare, nell’àmbito delle verifiche preliminari che il giudice è tenuto a compiere in ordine alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase d’impugnazione (cfr. Cass. n. 25869/20 [ord.], Cass. n. 901/09, Cass. n. 22244/06 e Cass. n. 2702/04); premesso ciò, nella parte iniziale del l’atto di appello era stato scritto che in data 20 novembre 2014 l’RAGIONE_SOCIALE aveva ceduto all’RAGIONE_SOCIALE «un pacchetto di cRAGIONE_SOCIALEi ‘individuabili in blocco’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 58 del T.U. RAGIONE_SOCIALErio…, tra cui la posizione debitoria di cui al presente atto» ; in pari data la cessionaria RAGIONE_SOCIALE aveva conferito alla cedente RAGIONE_SOCIALE «l’incarico di svolgere l’attività di amministrazione, gestione, incasso
ed eventuale recupero dei cRAGIONE_SOCIALEi» in questione; con successivo rogito per AVV_NOTAIO di Milano del 23 dicembre 2014 era stato ‘.. sottoscritto atto di scissione parziale con assegnazione ad RAGIONE_SOCIALE … di taluni elementi patrimoniali, attivi e passivi, tra i quali rientrano i diritti e le obbligazioni di cui al contratto per l’attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei cRAGIONE_SOCIALEi sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in data 20 novembre 2014» , comportante il subentro di RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE «con efficacia 01 gennaio 2015» ; in data 24 dicembre 2014 era stato ‘.. sottoscritto tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE un contratto di ‘Ausiliario di Servicer’, ai sensi del quale, essendo a ciò facoltizzato il Servicer, RAGIONE_SOCIALE ha delegato a RAGIONE_SOCIALE l’attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei cRAGIONE_SOCIALEi» ; infine, con atto per AVV_NOTAIO COGNOME di Pordenone del 21 gennaio 2015, l’RAGIONE_SOCIALE aveva conferito all’RAGIONE_SOCIALE «procura speciale per la gestione, anche stragiudiziale, dei propri cRAGIONE_SOCIALEi anomali, tra i quali sono ricompresi i rapporti di cui al presente atto» ; dalle suddette allegazioni risultava impossibile stabilire quale fosse l’eventuale collegamento esistente tra la RAGIONE_SOCIALE -parte sostanziale del giudizio di primo grado, la cui rappresentanza processuale è stata assunta dalla procuratrice RAGIONE_SOCIALEe l’RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, soggetto dal quale l’appellante RAGIONE_SOCIALE assume di aver acquistato, in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 T.U.B., i pretesi cRAGIONE_SOCIALEi nei confronti dei COGNOME–COGNOME formanti oggetto della presente controversia; invero, non era dato comprendere se e come l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE avesse acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a. la titolarità dei cRAGIONE_SOCIALEi che essa ha poi ceduto all’RAGIONE_SOCIALE (di cui è contestualmente divenuta
procuratrice); né, sul punto, l’appellante aveva fornito opportune delucidazioni negli scritti difensivi successivamente depositati, non risultando, quindi, neppure semplicemente indicato l’atto in base al quale l’RAGIONE_SOCIALE -e dopo di essa l’RAGIONE_SOCIALE, sua avente causa- sarebbe succeduta nella posizione processuale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE s.p.a.
RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, per essa rappresentata dalla RAGIONE_SOCIALE , affidato a due motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso. Non svolge difese l’intimata NOME COGNOME.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 100, 111, 342, c.p.c., L. n. 130/99 in combinato disposto con l’a rt. 58 TUB, per non aver la Corte d’appello correttamente valutato la legittimazione sostanziale e processuale dell’RAGIONE_SOCIALE, assumendo che: quest’ultima aveva acquistato pro-soluto , da RAGIONE_SOCIALE, un portafoglio comprendente i cRAGIONE_SOCIALEi che presentavano caratteristiche riportate nell’avviso di cessione pubblicato sulla GU del 25.11.14; nell’ambito di tale operazione, RAGIONE_SOCIALE aveva assunto l’incarico di p rovvedere in nome e per conto dell’ RAGIONE_SOCIALE alla gestione dei cRAGIONE_SOCIALEi e all’incasso delle somme dovute; con la pubblicazione nella GU e l’iscrizione nel registro delle imprese, la cessione dei cRAGIONE_SOCIALEi era resa opponibile senza ulteriori formalità, essendo sufficiente l’indicazione, nel detto avviso, per categorie dei rapporti ceduti in blocco a dimostrare la titolarità del cRAGIONE_SOCIALEo in capo al cessionario.
Il secondo motivo denunzia violazione, ex art. 360, n. 3 e 5, c.p.c., degli artt. 100, 111, 342, c.p.c. e della l n. 130/99, in combinato disposto con l’art. 58 T.U.B., per non aver la Corte d’appello correttamente valutato i documenti acquisiti, affermando che non era
stato indicato l’atto in base al quale RAGIONE_SOCIALE , e dopo di essa COGNOME, sua avente causa, sarebbero succedute nella posizione processuale della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rilevando che nel suddetto avviso era indicato che la cessione riguardava un portafoglio di cRAGIONE_SOCIALEi della RAGIONE_SOCIALE che alla data del 31.10.14, erano stati precedentemente acquistati dalla RAGIONE_SOCIALE (fusa per incorporazione nella stesa RAGIONE_SOCIALE).
Il controricorrente eccepisce che la RAGIONE_SOCIALE non era da considerare quale effettiva titolare del cRAGIONE_SOCIALEo oggetto di causa, non risultando sufficientemente individuati e nemmeno individuabili , nelle Gazzette Ufficiali richiamate e prodotte dalla ricorrente, i cRAGIONE_SOCIALEi ceduti, per specifica categoria, tipologia ed appartenenza e/o riferibilità al controricorrente.
Pertanto, era risultato assolutamente impossibile per il controricorrente -nemmeno attraverso il c.d. numero identificativo del cliente, mai attribuito e/o comunicato -verificare se la propria posizione sia stata o meno effettivamente ceduta, in sequenza, tra le varie società, ed all’attualità, alla ricorrente.
Anzitutto, è infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della società ricorrente. Al riguardo, giova rich iamare l’orientamento di questa Corte, secondo il quale, in tema di legittimazione all’impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell’asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria legitimatio ad causam per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto,
essere dichiarata, anche d’ufficio, l’inammissibilità dell’impugnazione (Cass., n. 34373/23).
Nella specie, la ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione attiva, allegando di essere subentrata nella posizione della dante causa, RAGIONE_SOCIALE, avendo da quest’ultima acquistato i cRAGIONE_SOCIALEi, prosoluto e in blocco, maturati dall’allora RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nei confronti del COGNOME, con atto del 14.7.2017.
Premesso ciò, i due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del cRAGIONE_SOCIALEore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 t.u.b., dall’onere di dimostrare l’inclusione del cRAGIONE_SOCIALEo per cui agisce in detta operazione; dimostrazione che -quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé -può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei cRAGIONE_SOCIALEi ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pub blicato dalla società cessionaria nella gazzetta ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete; con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico cRAGIONE_SOCIALEo oggetto di controversia in altro modo (Cass., n.
7866 del 22 marzo 2024; n. 9412 del 5 aprile 2023; n. 17944 del 22 giugno 2023).
Nell’ambito di tale orientamento si colloca anche la pronuncia a tenore della quale ‘la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del cRAGIONE_SOCIALEore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del cRAGIONE_SOCIALEo medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia espl icitamente o implicitamente riconosciuta’ (Cass., n. 24798/20).
Premesso ciò, va osservato che la Corte d’appello ha affermato che dalle allegazioni dell’appellante RAGIONE_SOCIALE (dante causa della ricorrente) riguardanti i vari atti concernenti la cessione dei cRAGIONE_SOCIALEi ‘individuabili in blocco’ a norma dell’art. 58 TU a favore della suddetta società e l’attività di amministrazione e cessione degli stessi cRAGIONE_SOCIALEi, risultava impossibile stabilire l’eventuale collegamento esistente tra l a RAGIONE_SOCIALE– parte sostanziale del giudizio di primo grado – e l’RAGIONE_SOCIALE, soggetto dal quale l’appellante assumeva di aver a cquistato, in virtù di contratto di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 58 Tub, i pretesi cRAGIONE_SOCIALEi nei confronti di NOME COGNOME e la NOME, oggetto della controversia. Nella specie, la ricorrente non ha fornito la prova- da cui era onerato, per quanto suesposto- del l’inclusione del cRAGIONE_SOCIALEo per cui agisce nell’ambito della cessione ‘in blocco’ di cui al predetto art. 58 TU, dimostrazione che può dirsi soddisfatta tramite l’indicazione delle caratteristiche dei cRAGIONE_SOCIALEi ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di
ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ora, la ricorrente assume di aver fornito la prova in questione at traverso la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, recante l’indicaz ione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Tuttavia, la ricorrente non ha allegato il contenuto specifico del suddetto avviso, indicando le caratteristiche dei debiti che s’assumono ceduti, con la conseguenza che non è dato riscontrare se il cRAGIONE_SOCIALEo oggetto di causa sia desumibile con certezza dai dati contenuti nel suddetto avviso, ciò specie stante la contestazione formulata dal correntista; né la prova che i cRAGIONE_SOCIALEi in questione fossero inclusi nella cessione in blocco è stata fornita attraverso la produzione del contratto e/o dei suoi allegati.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 4.200,00 oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, oltre iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 13 novembre 2024.