Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30615 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30615 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
Oggetto: conto corrente cessione dei crediti in blocco
ORDINANZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
Contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce-sezione distaccata di Taranto n. 258/2018 del 9.5.2018, pubblicata il 12.6.2018, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.10.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 23.1.2006, il sig. COGNOME NOME adiva il Tribunale di Taranto, sez. distaccata di Manduria, al fine di sentire accertare la consistenza del saldo del conto corrente con affidamento n. 101002310 acceso in data 31.12.1991 a proprio nome ed estinto il 26.05.2000 mediante corresponsione dell’esposizione allora esistente, pari ad € 101.950,37; deduceva, in proposito, che l’istituto aveva illegittimamente addebitato a suo carico, nel corso del rapporto, poste maturate a titolo di interessi ultralegali non validamente pattuiti ed anatocistici, nonché oneri ulteriori derivanti da cms ed irregolare antergazione e postergazione delle valute; chiedeva, quindi, provvedersi all’epurazione dei rapporti di dare-avere degli importi derivanti dalle pattuizioni nulle e disporsi la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla restituzione, in suo favore, delle somme percepite in eccesso rispetto a quelle effettivamente spettanti.
RAGIONE_SOCIALE, contestava le domande ed eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla domanda avanzata, sostenendo che la posizione oggetto del contendere fosse stata oggetto di cessione in favore di RAGIONE_SOCIALE Intesa BCI in data 17.6.2002; Espletata CTU per la ricostruzione dell’andamento del rapporto , il Tribunale adito con sentenza non definitiva dichiarava la nullità parziale del contratto di conto corrente e dell’apertura di credito limitatamente alle clausole di determinazione del tasso di interessi, della capitalizzazione trimestrale, del l’addebito di cms. Con sentenza definitiva condannava la RAGIONE_SOCIALE convenuta alla restituzione di € 48.946,52.
La RAGIONE_SOCIALE proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. Con la sentenza impugnata la Corte accoglieva parzialmente l’appello , dichiarando la validità delle clausole relative il tasso di interessi con riferimento all’uso piazza, la capitalizzazione trimestrale e l’addebito delle cms. Accoglieva anche l’appello incidentale di COGNOME condannando la RAGIONE_SOCIALE al versamento in suo favore di sole € 24.477,17.
Per quanto qui di interessa la Corte respingeva preliminarmente l’ eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità del debito preteso da controparte) della convenuta RAGIONE_SOCIALE per effetto della cessione in blocco, ai sensi dell’art. 58 TUB, stipulata in favore di RAGIONE_SOCIALE Intesa BCI il 17 giugno 2002. Tale cessione, infatti, riguardava i «crediti classificati ad incaglio di importo unitario superiore ad € 12.911,42», e dunque non rapporti contrattuali: quest’ultima ipote si è, infatti, configurabile esclusivamente allorché nessuna delle prestazioni corrispettive dedotte in contratto sia stata eseguita, mentre nella specie il correntista aveva dedotto, senza contestazione di controparte, di aver pagato il saldo a suo debito -di € 101.95 0,37 -il 26 maggio 2000, con conseguente estinzione del conto; con riferimento a lui, pertanto, sarebbe stata al più configurabile una mera cessione di credito, mentre la domanda dell’attore aveva appunto ad oggetto non un credito trasferito dalla banca, bensì il rapporto contrattuale in sé.
Ed inoltre statuiva che:
la mancata produzione del contratto di conto corrente da parte del COGNOME impediva la declaratoria di nullità dello stesso con riferimento al tasso di interessi applicato, al lamentato anatocismo, e all’addebito di cms ;
la cessione da parte di RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE Intesa CBI riguardava non l’intera posizione contrattuale , ma soltanto i crediti da essa derivanti;
riteneva che il COGNOME avesse assolto al suo onere probatorio con l’esibizione del solo estratto al 31.5.2000 , sufficiente alla ricostruzione del rapporto da quella data;
la censura sulla pronuncia di inammissibilità della sollevata eccezione di prescrizione era infondata: non era ravvisabile, infatti, la violazione del principio ne bis in idem perché al giudice di I grado era consentita tale declaratoria con riguardo alla sua sentenza non definitiva n. 946/2014. In ogni caso è onere probatorio della RAGIONE_SOCIALE
indicare, specificamente, quali fossero le rimesse solutorie senza potersi limitare ad una generica contestazione.
la somma effettivamente dovuta dalla RAGIONE_SOCIALE quale risultante della differenza tra l’evidenza contabile pari a € 55.102 e il debito alla chiusura pari a € 30.624,83 era individuata in € 24.477,17.
RAGIONE_SOCIALE, ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi ed anche memoria.
COGNOME NOME ha presentato controricorso ed anche memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia: Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. La sentenza impugnata ha, in un primo momento, riformato la sentenza di primo grado, nella parte in cui è stata dichiarata la nullità degli addebiti, sancendo la validità del contratto di conto corrente; salvo, poi accogliere anche l’appello incidentale con la conseguente condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento di somme a titolo di ripetizione d’indebito. Il contestuale accoglimento, da un lato, del secondo motivo di appello della RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro, dell’appello incidentale, nel momento in cui presuppone, per un verso, la piena validità del contratto di c/c, e, per altro verso, la invalidità (parziale) del medesimo contratto, costituisce un’irriducibile contrasto tra affermazioni inconciliabili ovvero una contraddizione intrinseca alla motivazione.
1.1 La censura è inammissibile per difetto di autosufficienza. La ricorrente, infatti, richiama per sintesi, senza darne puntuale contezza, il contenuto della CTU, che dunque dovrebbe essere ricostruito da questa Corte attraverso l’esame degli atti. Il che contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, la quale da tempo ha chiarito che, se è vero che la Corte di Cassazione, allorquando sia denunciato un error in procedendo, è anche giudice del fatto ed ha il potere-dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere è necessario, non essendo il
predetto vizio rilevabile ex officio, che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il ‘fatto processuale’ di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (Cass., n. 1170/2004; Cass., n.5478 /2018: Cass., n. 7186/2022;).
2. Con il secondo motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonché dei principi in tema di oneri probatori rivenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 2951 del 2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello, a fronte dell’espressa contestazione della titolarità dal lato passivo del rapporto di conto corrente da parte della RAGIONE_SOCIALE (peraltro documentato con un atto di cessione in blocco pro soluto e relativa pubblicazione in G.U.), ha, di fatto, invertito gli oneri probatori che, in tema di titolarità della specifica posizione contrattuale, avrebbero dovuto gravare sulla parte attrice, che si è limitata ad una mera allegazione di pagamento del saldo debitore e di avvenuta definizione del rapporto contrattuale alla data del 26.5.2000 non comprovata e smentita dalle stessa produzione documentale di parte attrice.
2.1 La censura è infondata. Per un verso, infatti, non è esatto che la Corte abbia fatto gravare sulla banca convenuta l’onere della prova in discussione: vero è, invece, che essa ha accertato l’avvenuta estinzione del conto, mediante il pagamento del saldo debitore ad opera del correntista, grazie all’applicazione del principio d i non contestazione. Dunque la censura di violazione dell’art. 2697 cc è inammissibile per difetto di attinenza alla ratio decidendi. Per altro verso, inammissibile è anche la censura rivolta all’applicazione del principio di non contestazione per essere tale contestazione sussistente. L’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della
parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass., n. 27490/2019), nella specie non dedotto. La medesima censura, infine, è infondata quanto al profilo della asserita inapplicabilità, ratione temporis, del medesimo principio. Infatti, il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’art. 115 c.p.c., introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi (Cass., n. 5429/2020), quantomeno allorché si tratti di fatti primari, ovvero costitutivi, modificativi, impeditivi od estintivi del diritto fatto valere in giudizio (mentre, per i fatti secondari -vale a dire quelli dedotti in mera funzione probatoria -la non contestazione costituisce argomento di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c.: Cass., n. 40765/2021). Nella specie, la non contestazione ha per oggetto l’avvenuto pagamento del saldo passivo del conto corrente, vale a dire, appunto, del fatto costitutivo della controeccezione dell’attore all’eccezione di difetto di titolarità passiva del rapporto, per avvenuta cessione, sollevata dalla convenuta.
Con il terzo motivo si denuncia: Violazione o falsa applicazione dell’art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Si sostiene che tale disposizione normativa vada interpretata nel senso che la cessione dei crediti in blocco, ivi prevista, comprenda, diversamente dalla cessione disciplinata dal codice civile, comprenda non solo il credito, bensì l’intero rapporto relativo, incluse tutte le situazioni soggettive attive e passive già facenti capo al cedente, sol che i relativi presupposti di fatto si siano verificati anteriormente alla cessione.
3.1 . Il motivo è infondato. Una così ampia interpretazione della disposizione normativa invocata dalla ricorrente non è giustificata
dalla lettera o dalla ratio della norma stessa. Anzi, una controindicazione a tale lata interpretazione sembra individuabile nella impossibilità, per il cessionario, di prevedere con sufficiente approssimazione, in difetto di indicazioni al riguardo nell’atto di cessione, l’eventualità di pretese avverse dei presunti debitori, che renderebbe eccessivamente aleatoria la cessione stessa.
La ricorrente eccepisce, infine, con la memoria, l’inammissibilità del controricorso per difetto di contestualità tra il controricorso, datato 9 agosto 2019, e relativa procura ad litem, datata 6 agosto 2019. La necessità di tale contestualità, osserva la ricorrente, è evidenziata da un recente orientamento di questa Corte (la ricorrente richiama Cass. 9271/2023).
4.1. L ‘eccezione è infondata. Infatti, se è vero che la procura ad litem rilasciata dal controricorrente reca la data del 6 agosto 2019, va anche aggiunto che l ‘autenticazione della relativa sottoscrizione reca invece la data del 9 agosto 2019. Ora, la contestualità con la data del ricorso/controricorso, richiesta dal l’orientamento invocato dalla ricorrente, riguarda appunto l’autenticazione, non già la sottoscrizione della procura, come chiaramente viene affermato in analogo precedente -Cass. 11240/2022 -che ha dato inizio all’orientamento giurisprudenziale in questione. Sicché non vi è neppure ragione di rinviare il presente ricorso a nuovo ruolo in attesa che il contrasto prodottosi nella giurisprudenza di questa Corte, a seguito dell’emersione del nuovo orientamento invocato dalla ricorrente, venga risolto dalle Sezioni Unite, che ne sono state investite a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 19029/2023.
Per quanto esposto, il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità a favore del controricorrente che liquida in € 7.000 per compensi e € 200 per
esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione