Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11011/2022 R.G. proposto da: dall’avvocato
COGNOME rappresentato e difeso COGNOME ex lege domiciliato come da Pec.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME, ex lege domiciliata come da Pec.
–
contro
ricorrente –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME
NOME che la rappresenta e difende, ex lege domiciliata come da Pec.
–
contro
ricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE -intimati – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di MILANO n. 763/2022 depositata il 08/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2025 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 763 dell’8 marzo 2022, che aveva rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza n. 38 del 10 gennaio 2019, con cui il Tribunale di Monza, in accoglimento dell’azione revocatoria proposta dalla Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a., aveva dichiarato inefficace l’atto di disposizione, a mezzo del quale, in esecuzione di accordi presi in sede di separazione, il COGNOME aveva ceduto a Costi NOME la metà della proprietà e la metà della nuda proprietà di due immobili.
Resistono, con distinti controricorsi, RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE, intervenute in giudizio per effetto di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del Testo Unico Bancario, nonché la Banca Popolare di Sondrio.
Restano intimate NOME, Unicredit s.RAGIONE_SOCIALE e Cassa di Risparmio di Asti s.p.a.
Il consigliere delegato (ed odierno relatore: v. Cass., Sez. Un., 10/04/2024, n. 9611) formulava proponeva proposta di
definizione accelerata del ricorso; il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, insisteva per la decisione; pertanto, il ricorso veniva avviato alla trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il ricorrente e le controricorrenti hanno depositato rispettiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denunzia ‘Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.) in relazione agli artt. 111, 113 e 115 c.p.c. ed in relazione all’art. 58 TUB (Testo Unico Bancario) in capo ad RAGIONE_SOCIALE e della mandataria RAGIONE_SOCIALE per quanto riguarda l’asserito credito di Unicredit S.p.a. e pertanto la legittimazione ad agire ed intervenire nella causa di revocatoria pendente nei confronti dei sig.ri COGNOME e COGNOME.
Lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza là dove ha ritenuto provata la titolarità del credito, in capo ad RAGIONE_SOCIALE e della mandataria RAGIONE_SOCIALE, nei confronti di NOME COGNOME perché lo ha ritenuto ricompreso nella cessione dei crediti in blocco.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
4.1. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116 del 2/3/2016).
Al riguardo, si è evidenziato che la pubblicazione dell’avviso
della cessione nella Gazzetta Ufficiale -necessario ai fini dell’efficacia della cessione non è sostitutiva della cessione stessa, ovverosia non ha efficacia costitutiva (per la constatazione dell’estraneità della pubblicazione al perfezionamento della fattispecie traslativa v. Cass. 25/09/2018, n. 22548 e Cass. 28/02/2020 n. 5617).
4.2. In particolare, poi, questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio, secondo cui ‘In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione’ (così Cass., n. 31188/2017, anche espressamente richiamata dall’impugnata sentenza, nonché Cass., 4277/2023).
Pertanto, è stato affermato che non è necessaria la specifica enumerazione di ognuno dei crediti ceduti, nella misura in cui gli elementi comuni, che sono stati presi in considerazione per la formazione delle singole categorie dei crediti, consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto di cessione .
Con riferimento all’ipotesi in cui, pur non essendo in sé contestata l’esistenza dell’operazione di cessione di crediti ‘in blocco’, sia stata invece contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, si è da questa Corte precisato (v. Cass., 22/6/2023, n. 17944):
che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione , neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs.;
b) che le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco , in base alle suddette caratteristiche ;
che, invece, se tali indicazioni non risulteranno sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell’operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo ‘.
4.3. Orbene, nel caso di specie, là dove ha affermato che ‘ Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. (n. 92 del 06/08/2020) individua un preciso -sebbene ampio -range temporale (‘sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019’), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti da ‘facilitazioni creditizie’. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. COGNOME e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi Con specifico riferimento al caso di specie, l’avviso pubblicato in G. U. (n. 92 del 06/08/2020) individua un preciso -sebbene ampio -range temporale (‘sorti nel periodo intercorrente tra novembre 1977 e novembre 2019’), precisando altresì che devono intendersi ceduti i crediti derivanti
da ‘facilitazioni creditizie’. È pur vero che si tratta di espressioni late, ma è altrettanto vero che, essendo qualificati come crediti ceduti tutti quelli derivanti da facilitazioni creditizie nel periodo considerato, è indubbio che il mutuo concesso al sig. NOME e rimasto insoluto debba ritenersi compreso tra essi’, la corte territoriale ha nell’impugnata sentenza invero disatteso i suindicati principi.
Ha infatti trascurato di considerare che nell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, prodotto in atti dalla cessionaria ed odierna resistente RAGIONE_SOCIALE, risulta che la cessione ha avuto ad oggetto crediti sorti in un periodo temporale amplissimo, perché decorrente sin dal 1977 ed addirittura fino al 2019, e che tali crediti deriverebbero da ‘facilitazioni creditizie’, dicitura, quest’ultima, che la corte territoriale si limita a definire in termini di ‘espressione lata’, ma che, invero, costituisce una espressione talmente vaga e generica da risultare priva di significato, e dunque priva di attitudine ad individuare specificatamente quali crediti siano stati ceduti e, soprattutto, ad individuare, tra i crediti ceduti, quello di originaria titolarità dell’istituto bancario nei confronti dell’odierno ricorrente.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo, assorbiti il 2° e il 3° motivo, consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati disattesi principi
applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia , anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza