Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 13635 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 13635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
Oggetto: cessione di crediti di azienda bancaria in blocco
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22378/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Cosenza, INDIRIZZO
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 768/2020, depositata il 10 giugno 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, depositata il 10 giugno 2020, che, in accoglimento dell’appello della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento alle domande di accertamento della nullità di alcune clausole di un contratto di conto corrente affidato e di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente versate in esecuzione di tali clausole;
la sentenza impugnata ha dato atto che il Tribunale di Cosenza aveva parzialmente accolto la domanda attorea, dichiarando la nullità della clausola avente a oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e condannando la banca alla restituzione in favore della RAGIONE_SOCIALE della somma di euro 8.967,21, oltre interessi legali;
ha, quindi, accolto il gravame interposto dalla banca in ragione del fatto che il rapporto bancario dedotto in giudizio era stato ceduto alla RAGIONE_SOCIALE ai sensi dell’art. 58 t.u.b.;
il ricorso è affidato a un unico motivo;
resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE:
con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 t.u.b., per aver la sentenza impugnata ritenuto che l’atto di cessione intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE Camine s.p.a. e la RAGIONE_SOCIALE BCI s.p.a., avente a oggetto (anche) il credito controverso, fosse riconducibile a una cessione di ramo di azienda o di beni e di rapporti giuridici individuabili in blocco e, in quanto tale, rientrante nella fattispecie di cui al predetto art. 58;
sostiene, in proposito, che si era in presenza di una mera cessione del credito, essendo stati ceduti in blocco solo crediti e non anche passività ed essendo estraneo alla cessione il rapporto giuridico da cui il credito aveva avuto origine;
il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
la Corte di appello ha rilevato che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEp.a. aveva ceduto alla RAGIONE_SOCIALE pro soluto e in blocco , ai sensi dell’art. 58 t.u.b., una serie di rapporti giuridici, tra cui figurava anche quello intrattenuto con la RAGIONE_SOCIALE;
orbene, si osserva che l’art. 58 t.u.b. si riferisce alla cessione a banche di aziende, di rami d’azienda e di beni, nonché di «rapporti giuridici individuabili in blocco», espressione idonea a includere anche la mera cessione di crediti, costituendo espressione di un rapporto giuridico;
non può, dunque, seguirsi la tesi interpretativa della ricorrente secondo cui la fattispecie in esame, nel far rifermento alla cessione in blocco di rapporti obbligatori, presuppone che tale cessione sia caratterizzata dal fatto di avere quale oggetto, al tempo stesso, sia posizioni creditorie, sia posizioni debitorie;
nella parte, poi, in cui fa valere l’ estraneità del rapporto giuridico dedotto in giudizio dalla cessione intervenuta tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la doglianza non si confronta con l’accertamento effettuato dalla Corte di appello, la quale ha puntualmente accertato l’inclusione di tale rapporto tra quelli interessati dalla cessione;
come noto, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può che essere formulato se non assumendo l’accertamento di fatto, così come operato dal giudice del merito, in guisa di termine obbligato, indefettibile e non modificabile del sillogismo tipico del paradigma dell’operazione giuridica di sussunzione, là dove, diversamente (ossia ponendo in discussione detto accertamento), si verrebbe a trasmodare nella revisione della quaestio facti e, dunque, ad esercitarsi poteri di cognizione esclusivamente riservati al giudice del merito (cfr. Cass. 13 marzo 2018, n. 6035; Cass., 23 settembre 2016, n. 18715);
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso non può essere accolto;
le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 18 aprile 2024.