SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 16 2026 – N. R.G. 00000925 2021 DEPOSITO MINUTA 13 01 2026 PUBBLICAZIONE 13 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
COGNOME Dott.
NOME Presidente
COGNOME Dott.
NOME
Consigliere est.
COGNOME Dott.ssa NOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 925/2021 del RAGIONE_SOCIALE promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 15 ottobre 2025
d a
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Roma, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all’atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o
e per essa la mandataria
APPELLATA contumace
c o n t r o
e per essa la mandataria
in persona del procuratore speciale dott.ssa
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
TERZA INTERVENUTA
In punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 198/2021 emessa il 1° febbraio 2021 e comunicata il 2 febbraio 2021.
CONCLUSIONI
Dell’appellante
‘Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita accogliere la domanda e per l’effetto:
1in via preliminare, accertare, attesa la falsità della sottoscrizione del contratto di finanziamento e la conseguenziale falsità della attestazione x art. 50 T.U.B., attesa la mancata pattuizione degli interessi ultralegali e delle condizioni contrattuali, delle commissioni e spese tutte, connesse al finanziamento stesso; come, pertanto, siano insussistenti le condizioni per la concessione del provvedimento monitorio, essendo il saldo logicamente difforme da quello dichiarato dalla Banca, ed inoltre che l’istanza avversa è stata corredata da una semplice certificazione della Banca convenuta, dalla copia del contratto, recante peraltro sottoscrizione falsa, che sin d’ora formalmente si disconosce, nonché della precisa indicazione, per quanto attiene i criteri indicativi della applicazione degli interessi moratori;
2accertare la effettiva ‘traditio’ di moneta avente corso legale, per tutto quanto articolato in premessa, mediante deposito del
mastrino dell’Istituto opposto, relativo alla erogazione dell’asserito finanziamento in Euro ed, in difetto di deposito del suindicato documento, disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 c.p.c., la esibizione dei documenti contabili indicati in premessa;
3- in ogni caso, accertare, anche a mezzo di disponenda C.T.U. tecnica, la violazione, per quanto in premessa, delle norme di cui alla Legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle principali pronunzie della Giurisprudenza di Legittimità, nonché, per quanto in premessa, delle norme del codice in materia di illegittima capitalizzazione degli interessi e commissioni;
4- revocare, dunque, il decreto ingiuntivo n. 102/2018 e la provvisoria esecutorietà, non sussistendo i presupposti per la sua concessione;
5- col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. Con formale richiesta di condanna dell’appellata ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Si richiede ammettersi CTU tecnica, per quanto argomentato nel corpo del presente atto in ordine alla verifica, da parte della Corte di Appello adita, delle eccezioni di cui in premessa, nonché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 210 c.p.c., l’ordine di esibizione dei documenti contabili della opposta, attestanti la effettiva diminuzione di Euro, contestualmente alla asserita erogazione delle somme mutuate (mastrino)’.
Della terza intervenuta
‘Piaccia all’Ill.ma Corte d’Appello adita, contrariis reiectis , così giudicare:
In via pregiudiziale:
stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., riconoscere che, allo stato, è l’unica titolare del credito per cui è causa ed è intervenuta nel presente procedimento per il tramite della propria mandataria
In via preliminare:
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l’inammissibilità e improcedibilità dell’atto di citazione in appello avversario ex art. 348bis c.p.c.;
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l’acquiescenza del Sig. in relazione alle parti della sentenza non specificamente impugnate e dichiarare gli stessi definitivamente decaduti dalla possibilità di proporre impugnazione ai sensi di quanto disposto al secondo comma dell’articolo 329 c.p.c.;
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, l’inammissibilità delle istanze istruttorie avversarie.
Nel merito, in via principale:
-respingere l’appello avversario, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni esposte nel presente atto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza appellata.
In via subordinata:
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
parziale, dell’avverso appello, si insiste per l’accoglimento delle conclusioni svolte in sede di primo grado ed ivi rimaste assorbite in funzione dell’accoglimento della domanda svolta in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque il Sig. al pagamento, in favore di della somma di Euro 19.975,56 oltre interessi di mora al tasso contrattualmente stabilito, dal dovuto al saldo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio’.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, adito su ricorso della soc.
, ingiungeva a il pagamento della somma di € 19.975,56=, oltre a interessi e spese. Il credito si riferiva al finanziamento n. 442242 dell’importo di € 20.960 ,00= stipulato il 2 luglio 2007.
interponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento, assumendo la falsità della sottoscrizione apposta in calce al contratto di mutuo chirografario del 2007 e contestando la debenza dell’importo richiesto.
Resisteva la unipersonale.
Il Tribunale di Bergamo, con l’impugnata sentenza, così decideva:
-rigetta l’opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta le altre domande, eccezioni ed istanze proposte dalle
parti;
-condanna il a rifondere a le spese processuali, che liquida equitativamente in € 4.835,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso
delle spese forfettarie al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovuti.
Riteneva il primo giudice:
-che l’ammontare del credito ingiunto era stato provato mediante la produzione del contratto di finanziamento n. 442242 del 2
luglio 2007 stipulato con la
le cui clausole non erano state contestate;
che il credito de quo era stato ceduto pro soluto alla
;
che la querela di falso era inammissibile, non essendo stata proposta dalla parte personalmente oppure a mezzo di procuratore speciale ( l’istruttore , proprio per questo motivo, non ne aveva autorizzato la presentazione; il Tribunale ne prendeva atto);
che la domanda afferente agli addebiti illegittimi (usura, anatocismo, commissioni) era inammissibile, in quanto tardivamente formulata nella prima memoria.
interponeva appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
1) assoluta carenza probatoria, relativa alla documentazione contabile relativa al rapporto contestato;
-2) validità della cessione del credito da parte dell’originaria asserita mutuante;
-3) violazione delle norme poste a presidio dell’usura, per la promessa contrattuale della commissione per l’estinzione anticipata, dell’1%;
4) violazione di norme dispositive ed imperative costituite dagli artt. 821, 1175, 1195, 1283, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c., 117 e 125 bis. TUB, 640 c.p. e della normativa antiusura (art. 644 c.p. e Legge n. 108/1996 e successive modificazioni ed integrazioni).
La , e per essa la mandataria non si costituiva in giudizio, e pertanto veniva dichiarata contumace.
Viceversa, interveniva in giudizio la e per essa la mandataria in qualità di cessionaria del credito dalla unipersonale, la quale chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata, e peraltro eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alle domande avversarie ex art. 2033 c.c..
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 15 ottobre 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’appello il lamenta l’omessa prova contabile dell’erogazione della somma oggetto di finanziamento. Osserva che fin dal principio aveva sollecitato la dimostrazione dell’effettiva erogazione delle somme mutuate; che l’onere della prova incombe alla controparte; che detto onere si atteggia diversamente nella
fase monitoria e in quella di opposizione; che gli estratti conto ed il contratto non costituiscono scritture contabili ex artt. 2214 -2217 c.c..
Il motivo è infondato.
L ‘appellata ha fornito prova dell’effettiva erogazione del finanziamento, producendo, unitamente alla copia del contratto, sia l’intimazione di pagamento della restante quota di capitale mutuato, sia il documento riepilogativo del saldo dal 2.09.2008 al 10.08.2013; comunicazioni alle quali il debitore non ha mai replicato eccependo la mancata messa a disposizione delle somme richieste tramite il finanziamento.
Inoltre, l ‘appellata ha prodotto un documento, denominato ‘erogazione finanziamento’ , che attesta l’avvenuto accredito delle somme sul conto corrente del e che riporta i relativi dati di pagamento; documento che l’appellante , nell ‘ illustrazione della censura, non ha né smentito, né contestato.
Una volta prodotto il contratto di finanziamento ed allegato il relativo inadempimento, gravava sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento ovvero la mancata esecuzione della prestazione per causa a lui non imputabile.
L’appellante, a l contrario, pur affermando che la banca non ha provato l’effettiva erogazione del finanziamento, non ha fornito alcuna ricostruzione alternativa che possa spiegare come egli, in assenza di detta erogazione, abbia comunque restituito parte del finanziamento, come dimostra chiaramente il documento riepilogativo sopra menzionato , né tanto meno ha fornito prova circa l’assenza di colpa nel
proprio inadempimento.
Con il secondo motivo d’appello il contesta la legittimazione attiva in capo alla Osserva che sulla legittimazione attiva non vi è alcun diritto quesito, e che, pertanto, chi chiede la liquidazione di un credito deve provare il proprio diritto sotto ogni profilo; che il difetto di prova di legittimazione ad agire è rilevabile anche d’ufficio; che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non ha la funzione di attestare la legittimazione attiva dei cessionari dei crediti, né quella di omologare la funzione sostitutiva prevista dall’art. 58 comma 4 tub , ma quella di sostituire la funzione dell’art. 1264 c.c.; che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a fornire la prova della cessione del credito e, con ciò, della legittimazione ad agire; che è necessario produrre il contratto; che l’art. 58 tub è volto a specificare la procedura di cessione massiva dei crediti; che, tuttavia, è necessario che i crediti ceduti siano individuabili, in quanto l’accertamento relativo alla titolarità del credito della cessionaria costituisce un requisito indefettibile per addivenire ad una pronuncia nel merito delle contestazioni relative al rapporto litigioso; che l’art. 58 tub sostituisce in parte l’art. 1264 c.c., ma non permette assolutamente di comprendere quali crediti siano oggetto della cessione.
Il motivo è infondato.
L’appellante sostiene che la avrebbe dovuto necessariamente produrre in giudizio il contratto di cessione del credito, assumendo l’inidoneità dell’avviso pubblicato in Gazzetta a fornire la prova della titolarità del credito.
L’assunto non è conforme alla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui occorre distinguere tra ‘ l’ipotesi in cui il debitore ceduto venga a contestare unicamente l’inclusione dello specifico credito vantato nei propri confronti tra quelli oggetto della cessione, dall’ipotesi in cui ad essere contestata sia l’esistenza stessa della cessione. Ne conseg ue che ove non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei cr editi ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, Cass., n. 17944/2023; Cass. n. 9412/2023). Diverso è, invece, il caso in cui sia oggetto di specifica contestazione la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera ‘notificazione’ della cessione da questa al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessiona ria di rapporti giuridici individuabili in blocco: ‘..una cosa è
l’avviso della cessione necessario ai fini dell’efficacia della cessione -un’altra, la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l’esistenza di quest’ultima’ (così espressamente Cass. n. 22151/2019). Ciò non esclude, tuttavia, che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (così, sempre: Cass., n. 17944/2023), e tale questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo nei circoscritti limiti di cui all’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c., come interpretato da questa dalle Sezioni Unite di questa C orte nella sentenza n. 8053/2014′ (Sez. 1, Ordinanza n. 17310 del 27/06 2025).
Nella specie il non ha contestato l’esistenza del contratto di cessione, bensì la mancanza di prova circa la titolarità del credito. Versandosi, dunque, nella prima ipotesi indicata dalla giurisprudenza di legittimità (contestazione dell’inclusione tra i crediti oggetto di cessione di quello cui si riferiscono le domande della cessionaria), occorre verificare se le indicazioni delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenute nell’avviso della cessione pubblicato dal la cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale, siano sufficientemente precise, e consentano, pertanto, di ricondurre con certezza il credito tra quelli
compresi nelle operazioni di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ciò premesso, la produzione del contratto di cessione non è necessaria, mentre l’avviso in Gazzetta prodotto in atti consente di individuare il credito ceduto, poiché delinea il perimetro dei rapporti inclusi nella cessione e specifica la tipologia dei crediti trasferiti.
Nell’avviso de quo (cfr. doc. Foglio Inserzioni n. 32 Gazzetta ufficiale del 15.03.201 4, presente all’interno della cartella denominata: ‘Fascicolo monitorio’ allegata dall’appellata ) si legge, infatti, che ‘ La società comunica che, nell’ambito di un’operazione unitaria di cartolarizzazione ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, relativa a crediti ceduti da :, in forza di un contratto di cessione di crediti, ‘individuabili in blocco’ ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 28 febbraio 2014 e con effetto in pari data, ha acquistato pro soluto da …. Tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, maturati e maturandi a far tempo dal 30 settembre 2013 (escluso), accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) derivanti da contratti di finanziamento rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina del ‘credito ai consumatori’ tempo per tempo vigente e da contratti di credito personale non soggetti alla suddetta disciplina e non garantiti da ipoteca che alla data del 30 settembre 2013 risultavano di titolarità di e che, alla medesima data (salvo ove diversamente previsto), presentavano altresì le seguenti caratteristiche (da
intendersi cumulative salvo ove diversamente previsto):
1) contratti di finanziamento che al 30 settembre 2013 erano classificati da parte di ‘in sofferenza’, nell’accezione di cui alla circolare n. 2721 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente modificata ed integrata (Matrice dei Conti) e la cui classificazione in ‘sofferenza’ sia stata comunicata al relativo debitore;
2) contratti di finanziamento i cui debitori principali siano una o più persone fisiche;
3) contratti di finanziamento che siano retti dal diritto italiano;
4) contratti di finanziamento denominati in euro;
5) contratti di finanziamento in relazione ai quali sia stata inviata ai relativi debitori un’intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto, ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine.
Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti dai contratti di finanziamento risultanti al 30 settembre 2013 dai libri contabili di che, pur presentando le caratteristiche sopra indicate, presentavano altresì al 30 settembre 2013 (salvo ove diversamente previsto) una o più delle seguenti caratteristiche: …’ (v. pag. 1 e ss. dell’avviso).
E bbene, dalla lettura dell’avviso emerge che la cessione riguardava tutti i crediti derivanti da finanziamenti, il cui importo è espresso in euro, concessi a favore di persone fisiche e retti dal diritto
italiano, come quello per cui è a causa.
Inoltre, emerge che la cessione riguardava tutti i crediti derivanti da finanziamenti in relazione ai quali è stata inviata ai debitori un ‘ intimazione di pagamento attestante la risoluzione del contratto ovvero la decadenza dal beneficio del termine, come quello per cui è causa, dal momento che nella comunicazione del 19/07/2017 inviata al
TABLE
legge che ‘ la invitiamo e diffidiamo, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente ad effettuare il pagamento di quanto dovuto…. La presente vale, oltre che ai fini dell’interruzione del termine di prescrizione, anche agli effetti della decadenza dal beneficio del termin e’ ( v. doc. ‘L NUMERO_DOCUMENTO diffida’ presente anch’esso nella cartella ‘fascicolo monitorio’ ).
Alla luce di tali elementi, dunque, si ritiene provato che la posizione debitoria del rientri nel perimetro d ell’ ultima operazione di cessione.
In ogni caso, non può trascurarsi il fatto che l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva è stata sollevata per la prima volta soltanto in sede di appello, sebbene la cessionaria si fosse regolarmente costituita già nel giudizio di primo grado, senza che sul punto fosse mossa alcuna contestazione. Tant’è vero che il giudice di prime cure ha espressamente statuito in sentenza che ‘è poi incontestato che il credito per cui è causa è stato ceduto pro soluto dalla creditrice originaria ( alla
.
Tale statuizione non risulta oggetto di puntuale censura, poiché il si è limitato ad affermare, in termini generici, che la cessionaria avrebbe dovuto dare prova del proprio diritto e che il giudice avrebbe dovuto accertare il fondamento della domanda, senza tuttavia confrontarsi con l’accertamento in fatto operato dal primo giudice: spiegando, ad esempio, le ragioni sottese alla scelta di non eccepire il difetto di legittimazione attiva già in primo grado.
Va, altresì, chiarito che la legittimazione attiva, quale condizione dell’azione, attiene alla titolarità del rapporto dedotto in giudizio ed è concetto distinto dalla fondatezza della domanda, che concerne invece il merito della pretesa. Nella specie, la cessionaria ha dimostrato di essere titolare del credito azionato e la fondatezza della domanda è stata effettivamente oggetto di valutazione da parte del giudice di prime cure, il quale ha ritenuto provato il credito oggetto di controversia.
D ‘ altro canto, l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva è funzionale ad evitare il rischio di adempiere nei confronti di un soggetto non legittimato a ricevere la prestazione.
Orbene, non si comprende per quale ragione tale rischio venga prospettato dall’appellante solo in appello, a fronte di una cessionaria la quale si era costituita sin dal primo grado e la cui legittimazione o titolarità non è mai stata contestata in precedenza, neppure in sede stragiudiziale in risposta alla diffida ad adempiere, e ciò a maggior ragione se si considera che nel corso del giudizio è intervenuta una
nuova cessione del credito dalla alla , mai contestata dall’appellante.
Di qui il convincimento che l’eccezione in scrutinio abbia carattere meramente dilatorio e non sia realmente finalizzata all’accertamento dell’effettivo creditore.
Con il terzo motivo d’appello il lamenta l’usura. Osserva che, dallo stesso contratto ex adverso prodotto, emerge la violazione di diverse norme imperative, tra cui quelle in tema di usura; che, al fine di valutare l’ usurarietà o meno di una posizione debitoria, vanno considerate tutte le commissioni e remunerazioni connesse al credito, anche in contrasto con le istruzioni della Banca d’Italia, le quali non possono derogare alla legge; che il TAG è il tasso relativo al corrispettivo complessivo del prestito per un anno, comprendente ogni commissione e remunerazione, escluse solo imposte e tasse; che il TAEG è il tasso che include gli interessi nominali semplici, gli interessi derivati dalla capitalizzazione e gli altri oneri connessi al credito, come sancito nell’art. 644 co. 4 c.p.c.; che la nozione di interessi usurari è comprensiva degli interessi moratori, come peraltro di ogni commissione e remunerazione a qualsiasi titolo; che le istruzioni della Banca d’Italia non sono dettate al fine di stabilire come deve essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo; che, pertanto, dette istruzioni non sono vincolanti per il
giudice, il quale deve accertare il TEG della singola operazione; che, ai fini della verifica circa il superamento del tasso soglia, va considerata anche la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo.
Il motivo è inammissibile.
In punto di diritto occorre premettere che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto di tasso soglia (artt. 2 e 3), indicato quale limite imperativo alla misura del tasso di interesse pattuito tra le parti, superato il quale si configura il fenomeno usurario, sanzionato ai sensi dell’art. 1815 co. 2 c.c. . In particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell’art. 2, supera il tasso medio previsto per la categoria di operazioni in cui rientra il credito controverso.
Nella specie, essendo stato il contratto di finanziamento stipulato il 2 luglio 2007, il tasso soglia di mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 co. 4 L. n. 108/1996 ovvero (TEGM + 2,1) x 1,5.
Successivamente, con l’art. 1 co.1 della L. n. 24/2001 , il legislatore, fornendo un’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p., ha chiarito che ‘si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento’.
Ciò posto, nel caso in esame, l’appellante si è limitato ad una contestazione del tutto generica, rimasta peraltro assolutamente
indimostrata, su ll’asserita violazione e falsa applicazione della L. n. 108/1996.
Costituiva onere del debitore quello di allegare in maniera specifica, entro il termine di formazione delle preclusioni assertive, l’avvenuto superamento del tasso soglia di riferimento : ciò che, tuttavia, non è mai avvenuto.
L ‘appellante si è , invece, limitato a produrre un documento di natura atecnica, denominato ‘copia riscontro contabile finanziamento’ , che affronta solo apparentemente la questione.
Infatti, t ale documento non indica l’asserita discordanza tra il TAEG dichiarato in contratto e quello effettivamente applicato al correntista, non espone il metodo di calcolo che dovrebbe essere utilizzato per correggere l’eventuale errore e, soprattutto, omette qualsiasi confronto tra il TAEG ritenuto erroneo e il tasso soglia di riferimento, necessario per comprovare la dedotta usurarietà.
La Corte di Cassazione, da ultimo con la sentenza n. 8883 del 2020, ha ribadito il principio più volte enunciato secondo cui è onere della parte che deduce in giudizio l’applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia”, precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U, Sentenza п. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l’incidenza, nel
rapporto, della nullità dedotta, e l’interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.’.
Tale principio è stato fatto proprio anche dalle Sezioni Unite, sentenza n. 19597 del 2020, le quali hanno affermato che “l’onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2697 с.с., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l’entità usuraria degli stessi, ha l’onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l’eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento; dall’altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell’altrui diritto”.
Gli assunti dell’appellante integrano mere affermazioni di principio, non corredate da alcuna indicazione idonea a fondare una prova, o quantomeno un principio di prova, utile all’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio (consulenza che, qualora concessa, risulterebbe evidentemente esplorativa).
A dette lacune allegatorie non è possibile sopperire nemmeno ipotizzando un rinvio per relationem al contenuto del documento NUMERO_DOCUMENTO. 4 allegato all’atto d’appello , denominato ‘copia decreto tasso soglia’. Tale denominazione, peraltro, è fu orviante poiché l’appellante non produce il decreto ministeriale di riferimento (DM relativo al trimestre luglio-settembre 2007), ma soltanto una tabella riportante i TEGM e i rispettivi tassi soglia per il 2008, priva di qualsiasi indicazione
normativa sul metodo di calcolo utilizzato e, in ogni caso, riferita ad un periodo successivo rispetto alla data di stipula del finanziamento (2 luglio 2007).
In definitiva, la censura proposta dall’appellante risulta priva della necessaria specificità e, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile.
Con il quarto e ultimo motivo di appello il lamenta la violazione di ulteriori norme imperative. In particolare, contesta l’applicazione di un regime di capitalizzazione composta degli interessi (in realtà, mai convenuto tra le parti); a suo avviso, tale modalità di calcolo avrebbe comportato il superamento del tasso soglia e determinato un effetto anatocistico durante il rapporto; deduce, inoltre, che dal contratto non risultano individuabili i criteri utilizzati per il piano di ammortamento.
Il motivo è infondato.
Quanto alla presunta usurarietà del TAEG, si ribadisce la genericità della censura. Infatti, anche nell’illustrazione dell’ultim a doglianza , l’appellante non confronta il TAEG concretamente applicato con il tasso soglia antiusura di riferimento, omettendo così di fornire almeno un principio di prova dell’asserita usurarietà.
Quanto al regime di capitalizzazione degli interessi applicato dalla banca, si tratta del c.d. regime ‘alla francese’, il quale risulta espressamente pattuito tra le parti.
Il contratto di finanziamento, infatti, all’art. 3 delle condizioni generali, rubricato ‘modalità e termini di rimborso’, prevede che ‘il
richiedente il prestito si obbliga a rimborsare a l’intero importo convenuto alle scadenze e secondo le modalità indicate sul frontespizio della presente richiesta senza necessità di alcun preavviso a riguardo. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento ‘alla francese” . Allo stesso modo risultano determinate le condizioni di ammortamento, posto che l’art. 16 delle condizioni generali del contratto precisa che ‘la rata mensile è composta dall’ammontare degli interessi maturati nel mede di riferimento, dalla quota capitale e da eventuali spese o commissioni’.
Tali indicazioni consentono di superare anche la tesi dell’appellante secondo cui il tasso effettivamente applicato sarebbe superiore a quello pattuito, in quanto il piano di ammortamento prevederebbe l’applicazione di interessi, su interessi già maturati, così producendo un effetto anatocistico.
Ebbene, occorre chiarire che nel metodo di ammortamento c.d. francese, quale quello concordato dalle parti in causa, il mutuatario, con la prima rata, paga gli interessi sull’intero capitale mutuato, unitamente ad una quota di capitale che riduce il debito residuo; su tale importo residuo vengono, poi, via via calcolati gli interessi delle rate successive, che risultano progressivamente decrescenti, perchè la quota di capitale residuo si riduce di rata in rata. Ne consegue che, per ogni rata, gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale residuo (eccetto la prima che viene calcolata considerando l’intero capitale mutuato) e per il periodo di riferimento della rata (giammai sugli interessi già maturati con le rate precedenti).
Pertanto, nel predetto regime di ammortamento non può ritenersi insito un fenomeno anatocistico , né l’appellante ha fornito ulteriori elementi dai quali dedurre l’esistenza di una prassi anatocistica posta in essere dalla mutuante (Cass. n. 27823 del 2023; Cass. n. 7382 del 2025).
All ‘infondatezza dei motivi consegue il rigetto dell’appello con conferma della decisione di primo grado.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 4.888 ,00 = (di cui € 1.134,00 = per la fase di studio, € 921,00= per la fase introduttiva, € 922 ,00= per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911 ,00= per la fase decisionale), oltre a rimborso forfetario nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 sussistono a carico dell’appellante i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P . Q . M .
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l’appello confermando avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 198/2021 emessa il 1° febbraio 2021;
-condanna parte appellante a rimborsare a parte terza intervenuta le spese del grado, che si liquidano come in parte motiva;
-dichiara che sussistono a carico di parte appellante i
presupposti ai sensi dell’art 13 co . 1 quater DPR 115/2002 per il pagamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE COGNOME.
Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME