Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26855 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26855 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6135/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME ITALO, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro RAGIONE_SOCIALE, DONEXT;
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1008/2022 depositata il 27/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Nel dicembre 2011, la RAGIONE_SOCIALE, poi divenuta RAGIONE_SOCIALE, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, i coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME, chiedendo, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c., la revoca e la dichiarazione di inefficacia, nei suoi confronti, di due atti di costituzione di fondi patrimoniali: il primo, del 18 novembre 2010; il secondo, del 5 maggio 2011. L’attrice invocava l’azione revocatoria deducendo la lesione delle proprie ragioni creditorie nei confronti dei convenuti, quali fideiussori di varie società debitrici.
I convenuti si costituivano in giudizio, resistendo integralmente alla domanda. Con comparsa del 9 novembre 2015 interveniva volontariamente nel processo la RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di procuratrice del RAGIONE_SOCIALE, chiedendo in via principale l’accertamento della simulazione dei suddetti atti dispositivi e, in subordine, la loro revoca ex art. 2901 c.c., deducendo a sua volta posizioni creditorie verso i medesimi convenuti.
Con sentenza n. 3526/2017, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE, dichiarando l’inefficacia degli atti costitutivi dei fondi patrimoniali nei suoi confronti e condannando i convenuti alle spese di lite.
Rigettava, invece, l’intervento di RAGIONE_SOCIALE, reputandolo tardivo e non supportato da prova delle ragioni creditorie addotte, con condanna alle spese in favore dei convenuti.
Avverso tale decisione proponevano appello i sigg.ri COGNOME e COGNOME, chiedendone la riforma limitatamente al capo di accoglimento della domanda attorea. Si costituiva in giudizio RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla originaria attrice nella titolarità del credito, mentre RAGIONE_SOCIALE rimaneva contumace.
Con sentenza n. 1008/2022, de 27 luglio 2022, la Corte d’Appello di Salerno, rigettava l’appello, confermando integralmente la pronuncia impugnata.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la COGNOME e il COGNOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
3.1. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., denunzia la violazione ed erronea applicazione degli artt. 112, 115, 116, 81, 100 e 111 c.p.c.
I ricorrenti deducono che la Corte d’Appello avrebbe omesso di esaminare l’eccezione, ritualmente sollevata, di carenza di legittimazione attiva della società RAGIONE_SOCIALE, eccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla titolarità del diritto fatto valere in giudizio.
Tale difetto di legittimazione discenderebbe dalla mancata prova della titolarità del credito azionato in giudizio, che la RAGIONE_SOCIALE assume di aver acquisito a seguito di cessione in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385/1993. A tal fine, la cessionaria si sarebbe limitata a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale recante l’avviso di cessione, senza tuttavia depositare in giudizio il contratto di cessione ovvero documentazione idonea a dimostrare che il credito oggetto di causa rientrasse tra quelli effettivamente trasferiti.
4.1.1. Il motivo è fondato e nei termini di cui in motivazione. In caso di cessione in blocco ex art. 4 L. n. 130/1999 si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario, secondo cui la banca cessionaria è tenuta a dare notizia della avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Mediante tale forma di pubblicità, nei confronti
dei debitori ceduti si producono gli effetti di notifica indicati dall’art. 1264 cod. civ. e la cessione dei crediti diviene opponibile erga omnes.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all’art. 58 TUB, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale. Si è da questa Corte tuttavia limitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari, affermandosi che, nel consentire la cessione a banche di aziende di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco, l’art. 58 TUB detta una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice civile per la cessione del credito del contratto, ponendo in rilievo che tale regolamentazione specifica è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è, dunque, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti bancari, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. N. 13289/2024). Resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell’idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla
stregua di un accertamento di fatto spettante al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277). La giurisprudenza di legittimità ha peraltro -come dettolimitato l’onere probatorio della società cessionaria in blocco dei crediti bancari affermando la sufficienza dell’indicazione dell’oggetto della cessione individuato non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell’atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità. Si è anche affermato che in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire un valore indiziario. Va sotto altro profilo sottolineato che ex art 111 cod. proc. civ., se il diritto nel corso del processo viene trasferito per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. 6.1. In conclusione, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un’operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l’onere di dimostrare l’inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. Orbene, nel caso di specie non risulta in alcun modo accertato dalla corte d’appello né se sia stata fornita una adeguata prova della
stessa sussistenza del relativo contratto né se sia stata fornita adeguata prova dell’inclusione dello specifico credito oggetto del precetto opposto nel ‘blocco’ dei rapporti ceduti. In violazione dei principi sopra espressi la corte territoriale si è limitata ad affermare in modo generico che la Società RAGIONE_SOCIALE è succeduta nella titolarità della posizione creditoria dedotta in giudizio da RAGIONE_SOCIALE, a mezzo della sua mandataria RAGIONE_SOCIALE, in virtù di cessione di crediti concluso il 14 luglio 2017 , il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 agosto 2017 (cfr. pagg. 6 e 7 sentenza impugnata).
La RAGIONE_SOCIALE 2 RAGIONE_SOCIALE, non parte del rapporto processuale originario, non può pertanto legittimamente intervenire in sede di gravame senza dimostrare di aver acquisito la titolarità del diritto né la posizione processuale necessaria per proporre l’impugnazione.
5. Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il 2° e il 3° , s’impone pertanto la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza , con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a
nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione; dichiara assorbiti il 2° e 3° motivo. Cassa in relazione la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 29 aprile 2025.
Il Presidente NOME COGNOME