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Cessione crediti: Gazzetta Ufficiale non basta

La Corte di Cassazione ha stabilito che, in una cessione crediti in blocco, la società acquirente deve provare la titolarità dello specifico credito contestato. La sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente se il debitore solleva un’eccezione. La Corte ha cassato la sentenza di merito che non aveva verificato adeguatamente tale prova, rinviando il caso per un nuovo esame.

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Pubblicato il 11 novembre 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Cessione Crediti: la Prova della Titolarità non si Ferma alla Gazzetta Ufficiale

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di cessione crediti in blocco: la società che acquista i crediti ha l’onere di dimostrare concretamente di essere la titolare dello specifico rapporto contestato dal debitore. La semplice pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, sebbene necessaria, potrebbe non essere sufficiente. Analizziamo questa importante decisione per capirne le implicazioni pratiche.

I Fatti di Causa

La vicenda giudiziaria ha origine dall’azione revocatoria promossa da un istituto di credito nei confronti di due coniugi, fideiussori di alcune società. La banca chiedeva di dichiarare inefficaci due atti con cui i coniugi avevano costituito dei fondi patrimoniali, sostenendo che tali atti pregiudicassero le sue ragioni creditorie. Il Tribunale di primo grado accoglieva la domanda.

I coniugi proponevano appello. Nel corso del giudizio di secondo grado, interveniva una società di cartolarizzazione, affermando di essere subentrata nella titolarità del credito a seguito di un’operazione di cessione crediti in blocco. La Corte d’Appello rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Contro questa decisione, i coniugi presentavano ricorso in Cassazione, lamentando, tra i vari motivi, la carenza di legittimazione attiva della società di cartolarizzazione.

La Cessione Crediti e l’Onere della Prova della Titolarità

Il punto cruciale sollevato dai ricorrenti riguardava la prova della titolarità del credito. Essi sostenevano che la società cessionaria non avesse adeguatamente dimostrato di essere la nuova creditrice. Si era limitata, infatti, a produrre l’estratto della Gazzetta Ufficiale contenente l’avviso della cessione in blocco, senza però depositare il contratto di cessione o altra documentazione idonea a provare che il loro specifico debito fosse incluso nell’operazione.

La normativa sulla cessione crediti (art. 58 del Testo Unico Bancario) prevede una procedura semplificata che sostituisce la notifica individuale a ciascun debitore con la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale. Questo meccanismo rende la cessione opponibile ai debitori ceduti. Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, questa pubblicità ha la funzione di notifica, ma non costituisce prova assoluta della titolarità del credito in capo alla cessionaria, specialmente quando tale titolarità viene espressamente contestata.

La Decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Gli Ermellini hanno riaffermato che la parte che agisce in giudizio come successore a titolo particolare del creditore originario deve fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.

Questo significa che, se il debitore contesta l’effettiva inclusione del suo credito nel blocco ceduto, la società cessionaria non può limitarsi a invocare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Deve, invece, produrre documenti specifici – come il contratto di cessione o allegati pertinenti – che permettano di individuare senza incertezze che quel determinato rapporto di credito è stato effettivamente trasferito.

Le Motivazioni

La Corte ha spiegato che la disciplina speciale sulla cessione in blocco deroga al Codice Civile per semplificare la procedura, ma non elimina l’onere probatorio a carico di chi afferma di essere il nuovo creditore. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, pur avendo valore di notifica, può al massimo assumere un valore indiziario. Spetta al giudice di merito valutare l’idoneità complessiva della prova fornita. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva omesso questa verifica cruciale, affermando in modo generico che la società era succeduta nel rapporto di credito, senza accertare se fosse stata fornita una prova adeguata dell’inclusione dello specifico credito nell’operazione di cessione. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’Appello per un nuovo esame che tenga conto di questo principio.

Le Conclusioni

Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Per i debitori, conferma il diritto di esigere una prova chiara e inequivocabile della titolarità del credito da parte delle società di cartolarizzazione. Non basta un generico avviso in Gazzetta Ufficiale. Per le società cessionarie, invece, emerge la necessità di essere sempre pronte a documentare in modo puntuale, in caso di contestazione, l’inclusione di ogni singolo credito nel perimetro dell’operazione di cessione. La sola produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale si rivela una strategia processuale rischiosa e, come in questo caso, potenzialmente perdente.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è sufficiente a provare la titolarità di un credito in una cessione in blocco?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la pubblicazione ha la funzione di notifica della cessione ai debitori, ma non costituisce di per sé prova sufficiente della titolarità del credito se il debitore la contesta. Può avere al massimo valore di indizio.

Cosa deve fare la società acquirente se il debitore contesta la sua titolarità del credito?
La società acquirente (cessionaria) ha l’onere di fornire la prova documentale che lo specifico credito contestato sia stato effettivamente incluso nell’operazione di cessione in blocco. Deve quindi produrre il contratto di cessione o altra documentazione idonea a dimostrarlo.

Quali sono le conseguenze se la società cessionaria non fornisce una prova adeguata della sua titolarità?
Se la società non riesce a dimostrare la sua legittimazione attiva, ovvero di essere l’effettiva titolare del diritto di credito, la sua domanda in giudizio può essere rigettata. Come nel caso esaminato, la sentenza a lei favorevole può essere annullata, con rinvio a un nuovo esame del giudice di merito.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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