Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13309 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 13309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2965-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
Oggetto
R.G.N. 2965/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 15/04/2025
CC
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE;
– controricorrente al ricorso incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
– controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 2584/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2023 R.G.N. 2472/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RIILEVATO che
1. Con sentenza in data 18 luglio 2023, la Corte d’Appello di Roma, in parziale accogli mento dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza n. 2444 del 2022 del locale Tribunale, ha annullato la cessione del contratto intercorso tra Autostrade per l’Italia S.p.ARAGIONE_SOCIALE e lo stesso COGNOME a RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, ha dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato all’Ungaro da RAGIONE_SOCIALE già Atlantia RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE , in data 27 aprile 2020, nonché il diritto dell’appellante al ripristino del rapporto con RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal 6 aprile 2020, ove nel frattempo non risolto per altra causa; la Corte ha, altresì, rigettato la domanda risarcitoria proposta dall’Ungaro e dichiarato assorbito l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE già RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE
2. In particolare, il giudice di secondo grado, esaminando , in via preliminare, l’appello proposto dall’COGNOME, ed avente ad oggetto l’impugnazione della cessione del contratto di lavoro intercorrente tra il medesimo e Autostrade per l’Italia S.p.A. ad Atlantia, poi RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto come mai instaurato il rapporto di lavoro fra l’appellante e la RAGIONE_SOCIALE e, quindi, l’assenza di qualsivoglia titolo in capo alla RAGIONE_SOCIALE per procedere al licenziamento intimato in data 27 aprile 2020. A ciò, secondo il Collegio, è conseguito, altresì, il venir meno del titolo giuridico (il licenziamento, appunto) per il versamento da parte di Atlantia (ora RAGIONE_SOCIALE) delle competenze di fine rapporto e dell’importo per il patto di non concorrenza a suo tempo stipulato con Autostrade.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso RAGIONE_SOCIALE affidandolo a tre motivi.
Resistono, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME che spiega, altresì, ricorso incidentale autonomo con un motivo e ricorso incidentale condizionato, con un motivo, cui resiste Autostrade per l’Italia S.p.A. con controricorso.
Entrambe le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO che
Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce l ‘omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1439 e 1440 cod. civ., con riguardo all’intervenuta cessione del contratto, che non sarebbe stata indotta dalla società bensì frutto di un’autonoma iniziativa dell’COGNOME, dirigente apicale della società medesima.
Con il secondo motivo, si allega l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, con riguardo alla decisione di sopprimere la posizione lavorativa del dirigente, decisione assunta dopo la cessione del contratto individuale di lavoro e non prima, talché nessun silenzio ex art. 1439 cod. civ. sarebbe stato serbato dai contraenti.
Con il terzo motivo si denunzia, ancora, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, anche in termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale autonomo si denunzia la nullità parziale della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per omessa pronunzia sulle domande sub 4.1 e 4.2 del ricorso introduttivo, concernenti il riconoscimento dell’ indennità MBO (Management by Objectives).
Con il motivo di ricorso incidentale condizionato si denunzia la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, allegandosi l’omesso esame del licenziamento irrogato da Mundys quale fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
5.1. I tre motivi del ricorso principale, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logicosistematiche, oltre ad essere inammissibilmente formulati in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 3397 del 2024; Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza, contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alle circostanze che hanno costituito il sostrato della cessione del dirigente ed alle conseguenze della medesima, criticando sotto vari profili la valutazione dalla Corte compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, mediante un pervasivo rinvio a risultanze probatorie.
Va rilevato, preliminarmente, con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., che si verte nell’ambito di una valutazione di fatto, totalmente sottratta al sindacato di legittimità, in quanto, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., al di fuori dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le più recenti, Cass. n. 13428 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017).
N ella specie, non solo parte ricorrente non deduce l’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le proprie censure su aspetti valutativi dell’ iter motivazionale, concernenti la asseritamente erronea valutazione di materiale istruttorio.
Invero, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l’ ” omesso esame” come riferito ad “un fatto decisivo per il giudizio” ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate ( cfr., in questi termini, fra le più recenti, Cass.n. 2268 del 2022).
La società ricorrente si duole, in primo luogo, della parte motiva della sentenza là dove ha ritenuto la sussistenza di rilevanti elementi probatori in ordine ad una sorta di ‘macchinazione’ ai danni del ricorrente, affinché lo stesso transitasse presso la capogruppo Atlantia, spogliato delle più favorevoli clausole contrattuali, per essere poi licenziato, con un esito che sarebbe stato difficile portare a compimento ove il dirigente fosse rimasto alle dipendenze della Autostrade.
Denunzia, altresì, al riguardo, la società, l’omesso esame di un fatto decisivo quanto alla asserita formazione della decisione circa la soppressione della posizione lavorativa dell’Ungaro in una fase successiva rispetto a quella della cessione del contratto individuale e, quindi, in assenza del ritenuto silenzio ex art. 1439 cod. civ. che sarebbe stato serbato dai contraenti.
Sempre con riguardo alla medesima circostanza attinente alla cessione, la società ricorrente lamenta, con il terzo motivo, ancora l’omesso esame di un fatto decisivo cui connette, altresì, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., asserendo essere non implausibile, come ritenuto, invece dalla Corte d’appello, che la soppressione di un posto di rilievo come quello dell’Ungaro fosse stata decisa ed attuata, sostanzialmente, nel breve volgere di tre settimane.
6. Orbene, la piana lettura della stessa formulazione dei tre motivi, posta a raffronto con la motivazione della sentenza impugnata, induce a ritenere che si versi nell’ambito di una vera e propria rivalutazione del merito della vicenda, sottratta al sindacato di legittimità.
Giova evidenziare, al riguardo, come la Corte abbia riconosciuto, nelle premesse, come costituisse circostanza non contestata fra le parti il parziale distacco dell’Ungaro, con atto del 25 febbraio 2019, presso Atlantia, dove aveva assunto l’incarico di Direttore Business Brasile ; conseguentemente, lo stesso risulta essersi occupato stabilmente, fin da oltre un anno prima del suo formale trasferimento in Atlantia, degli interessi di quest’ultima in Brasile. Soltanto, tuttavia, dopo una lunga trattativa aven te ad oggetto non tanto le mansioni, quanto, piuttosto, l’eliminazione di un patto di non concorrenza contenuto nel contratto di lavoro con Autostrade, in via di cessione ad Atlantia, il lavoratore è transitato presso la capogruppo il 6 aprile 2020, per esserne subito dopo licenziato il successivo 27 aprile.
La Corte ha effettuato, quindi, una valutazione delle risultanze istruttorie – che, non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità – giungendo ad individuare diversi e significativi indici rivelatori di un comportamento artificioso posto in essere dalle società coinvolte a danno dello stesso COGNOME, affinché egli transitasse presso la capogruppo Atlantia ma spogliato delle più favorevoli clausole contrattuali, per esserne poi licenziato, ciò che sarebbe stato oltremodo complicato compiere qualora fosse restato presso RAGIONE_SOCIALE
Tali indici sono stati individuati, dal giudice di secondo grado, segnatamente, nella sostanziale assenza di prova circa le giustificazioni poste a sostegno della intervenuta soppressione del posto dell’Ungaro, al di là delle allegazioni, rimaste indimostrate, sia in riferimento alla dedotta gravissima situazione finanziaria, sia in merito alla trasformazione della capogruppo.
La Corte ha osservato, in particolare, come, in base alla stessa ricostruzione del superiore gerarchico dell’COGNOME, la situazione in Brasile risultasse essersi deteriorata solo in epoca successiva al licenziamento del dirigente e che quest’ultimo aveva ot tenuto, pochi mesi prima, riconoscimenti economici rilevanti per l’attività svolta in Brasile, aggiungendo, infine, che le società, compresa Autostrade, avessero insistentemente pressato l’COGNOME affinché concordasse la risoluzione del patto di non concorrenza.
Tale complessa ed articolata motivazione, basata su una lettura non implausibile delle risultanze processuali, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità e deve concludersi affermando che parte
ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l ‘ apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).
7. Il motivo di ricorso incidentale autonomo è inammissibile.
Parte ricorrente denunzia, al riguardo, la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per non aver la Corte, a suo avviso, pronunciato su due domande espressamente riportate nell’atto introduttivo e in sede di gravame.
Nella specie, la Corte, nell’accogliere l’appello proposto dal dott. COGNOME e nell’annullare, per l’effetto, la cessione del contratto di lavoro, inter partes , ha dichiarato il diritto dell’COGNOME al ripristino del rapporto con Autostrade per l’Italia S.p.A. a decorrere dal 6 aprile 2020, dichiarando assorbite, nella pronuncia di annullamento, le domande proposte in subordine dal lavoratore, fondate sul presupposto dell’avvenuto, valido trasferimento presso Atlantia.
Secondo quanto allegato dalla società ricorrente, la Corte ha ritenuto assorbite, tuttavia, anche alcune domande non rientranti nell’ambito dell’annullamento della cessione.
Orbene, va premesso, in merito che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., fra le più recenti, Cass. n. 27551 del 2024) in tema di ricorso per cassazione, il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nel caso di specie, le domande afferenti al Management by Objectives annuale relativo all’anno 2018 ed a quello relativo all’anno 2019 pari al 90% del rispettivo massimale e ad una quota triennale dell’MBO relativa al triennio 2017/2019 ai sensi dell’art. 4 del contratto di cessione, sono state ritenute assorbite dalla Corte in quanto afferenti ad un rapporto di lavoro che era transitato da una società all’altra per effetto di quel contratto di cessione che si reputava viziato e, conseguentemente, a prescin dere dalla circostanza che la relativa domanda fosse stata rivolta all’una od all’altra società, tale interpretazione ha condotto la Corte a reputarle assorbite.
Hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità.
D ‘altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto -forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso ( ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
Ritiene il Collegio che la lettura delle poche righe riportate in ricorso non consenta di percepire la pretesa erroneità dell’interpretazione dell e domande da parte della Corte d’appello e del giudice di primo grado, in quanto diretta ad evidenziare esclusivamente la riconducibilità al rapporto di lavoro preesistente tout court, senza nulla aggiungere al riguardo, né appare, da tale lettura, che le domande
retributive fossero del tutto svincolate dal contratto di cessione anche per l’espresso richiamo che ad esso viene effettuato.
Ne consegue che, in difetto di puntuali produzioni in giudizio circa l’atto o il documento della cui valutazione la parte si dolga ovvero la trascrizione od il riassunto del contenuto del medesimo, da cui potesse evincersi la totale riconducibilità della p retesa al periodo antecedente, come descritta nell’atto introduttivo del giudizio, il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
6.1. Il motivo di ricorso incidentale condizionato, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo è da ritenersi assorbito in considerazione della inammissibilità del ricorso principale.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso principale e quello incidentale devono essere dichiarati inammissibili.
7.1. L a reciproca soccombenza induce all’integrale compensazione delle spese di lite fra Autostrade per l’Italia RAGIONE_SOCIALE.p.ARAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME mentre la posizione di litisconsorte processuale della RAGIONE_SOCIALE – che ne implicava il coinvolgimento in giudizio ma ha indotto, peraltro, la società a non spiegare attività difensiva ni confronti del ricorrente in via incidentale induce all’integrale compensazione delle spese di lite anche rispetto alla stessa.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale autonomo e assorbito il ricorso incidentale condizionato. Compensa integralmente le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camerale del 15 aprile 2025.
La Presidente
NOME COGNOME