Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35685 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35685 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33011/2019 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo , sito in Roma, INDIRIZZO
– ricorrenti, controricorrenti in via incidentale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa da ll’ AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente, ricorrente in via incidentale –
Oggetto: società di
capitali – cessione azioni
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , e COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrenti, ricorrenti in via incidentale –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, con domicilio eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, sito in Roma, INDIRIZZO
– controricorrente –
COGNOME NOME
– intimato –
COGNOME NOME
– intimato –
COGNOME NOME
– intimato –
COGNOME NOME
– intimato –
COGNOME NOME
– intimato –
avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 1258/2019, depositata il 7 agosto 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 7 agosto 2020, che, pronunciandosi sulle -riunite -impugnazioni avanzate nei confronti della sentenza del locale Tribunale, ha accolto solo quelle proposte da NOME COGNOME e
NOME COGNOME relative al governo delle spese del giudizio di primo grado, condannando gli odierni ricorrenti alla relativa rifusione, e respinto le altre;
-dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio trae
origine da una complessa operazione finanziaria nell’ambito della quale la RAGIONE_SOCIALE, con contratto del 29 ottobre 2004, esecutivo di un «contratto parasociale» concluso in pari data, ha ceduto azioni della RAGIONE_SOCIALE: a) alla RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 17,775% del capitale sociale; b) alla RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 8,8876%; c) alla RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 8,8876%; d) alla RAGIONE_SOCIALE, nella misura del 8,8876%; il tutto (pari al 44% del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE) per un corrispettivo di euro 1,00 per ciascuna vendita;
la Corte di appello ha riferito che la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, socio di riferimento della stessa, hanno agito nei confronti delle società acquirenti, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, questi ultimi a vario titolo coinvolti nell’operazione, per l’accertamento: i) della inesistenza del predetto «contratto parasociale», per mancato perfezionamento dello stesso; ii) della nullità di tale contratto e del contratto di compravendita delle azioni per violazione dell’art. 644 cod. pen.; iii) della nullità di tale ultimo contratto (anche) per mancanza di causa; in via subordinata, per la rescissione di tali contratti per lesione ultra dimidium e per il loro annullamento per violenza; per la condanna dei convenuti: alla restituzione del valore equivalente alle partecipazioni azionarie cedute e al risarcimento dei danni derivanti dal deprezzamento della residua partecipazione detenuta, nonché, in via subordinata, alla restituzione delle azioni cedute; in ogni caso, per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni alla salute e all’immagine sofferti da NOME COGNOME;
ha dato atto che il Tribunale aveva respinto tutte le domande attoree
e, del pari, anche quelle riconvenzionali avanzate dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) e dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) contro gli attori e il chiamato in causa NOME COGNOME per la condanna di questi ultimi al risarcimento dei danni per aver indotto esse medesime a porre in essere interventi di risanamento della RAGIONE_SOCIALE sin dall’anno 2000 , nonché dalla RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) nei confronti anche di NOME COGNOME avente a oggetto analoga domanda risarcitoria, e aveva compensato integralmente le spese processuali tra tutte le parti;
ha, quindi, accolto gli appelli interposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME sul capo di sentenza vertente sulle spese processuali, condannando gli odierni ricorrenti alla rifusione in loro favore delle stesse, mentre ha respinto l’appello principale della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME, nonché gli appelli incidentali, e ha compensato le spese processuali relative al giudizio di secondo grado fatta eccezione per quelle sostenute dai predetti COGNOME e COGNOME, poste a carico della RAGIONE_SOCIALE e di NOME COGNOME;
il ricorso è affidato a un motivo;
-resistono con distinti controricorsi: la RAGIONE_SOCIALE, società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, la quale propone ricorso incidentale; NOME COGNOME, il quale propine anch’egli ricorso incidentale; la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a. la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, i quali propongono ricorso incidentale condizionato; la RAGIONE_SOCIALE;
gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa;
avverso i ricorsi incidentali proposti la RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME resistono con controricorso;
-le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380 -bis
.1 cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso
principale per tardività, sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, dalla RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME sull’assunto che la notifica a questi ultimi era stata effettuata presso il procuratore domiciliatario del giudizio di appello nel vecchio domicilio e non in quello nuovo benché la relativa variazione fosse stata comunicata al locale RAGIONE_SOCIALE, situato ove pendeva il giudizio di appello, e solo tardivamente la notifica fosse stata effettuata all’indirizzo corretto;
-infatti, essendosi in presenza di cause inscindibili la notifica dell’impugnazione eseguita nei confronti RAGIONE_SOCIALE altri litisconsorti nei termini di legge introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l’atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato, per cui l’atto tardivo riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. e l’iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell’ordine del giudice, assolve alla medesima funzione (così Cass. 7 luglio 2021, n. 19379; Cass. 31 luglio 2013, n. 18364);
ciò posto, con l’unico motivo del ricorso principale si deduce la erronea e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1174, 1325, 1418, 1427, 1448, 1434, 1438 e 1470 cod. civ. e 644 cod. pen., per aver la sentenza impugnata ritenuto valido il contratto di cessione di partecipazioni azionarie benché concluso a un prezzo simbolico e ritenuto sufficiente a giustificare la natura commutativa del negozio un’utilità indiretta, futura ed eventuale, rappresentata da quella che il venditore avrebbe potuto trarre dall’increme nto di valore della partecipazione residua derivante dall’operazione di risanamento che gli acquirenti si erano mostrati disponibili a effettuare;
con la medesima censura viene fatta valere la mancata rilevazione da parte della Corte di appello dell’a pprofittamento da parte RAGIONE_SOCIALE acquirenti della situazione di difficoltà economica e finanziaria in cui versava la RAGIONE_SOCIALE e la manifesta sproporzione dei vantaggi
da questi conseguiti rispetto alle prestazioni eseguite, fattori rilevanti ai fini delle dedotte fattispecie di nullità del contratto per usura, rescissione per lesione e annullamento per violenza morale;
il motivo è, quanto al primo profilo, infondato;
la Corte di appello ha rilevato che la cessione delle partecipazioni azionarie in oggetto si inseriva nell’ambito di una più complessa operazione finanziaria preordinata a realizzare il superamento della situazione di grave difficoltà economica e finanziaria in cui versava la RAGIONE_SOCIALE;
in particolare, dopo aver rilevato che gli acquirenti erano già soci (finanziari) della RAGIONE_SOCIALE, avendo in passato acquistato azioni in misura pari al 29,95% del capitale sociale versando un prezzo (pari a oltre euro 15,5 mln.) superiore al relativo valore nominale, nonché sottoscritto un prestito obbligazionario convertibile di euro 14,2 mln., ha evidenziato che questi si erano determinati all’acquisto in oggetto al fine di attuare un programma di ristrutturazione aziendale idoneo a far fronte alla grave crisi di liquidità che aveva colpito la società, crisi di entità tale da non permetterle il rimborso integrale del predetto prestito obbligazionario e da richiedere un’iniezione di euro 10 mln. cui il socio di maggioranza RAGIONE_SOCIALE non era in grado di dare corso per la quota di sua spettanza;
-l’acquisto delle partecipazioni azionarie costituiva un tassello di completamento dell’iniziativa di risanamento ed era stata accompagnata dalla disponibilità dei soci finanziari di immettere la liquidità necessaria mediante la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile di euro 10 mln., integrabile, eventualmente, di altri euro 5 mln., e si era, altresì, reso necessario per garantire ai soci finanziari l’ acquisizione del pacchetto di maggioranza e, dunque, la possibilità di attuare il programma di risanamento senza condizionamenti da parte del management legato al precedente azionista di controllo;
il giudice di appello ha, quindi, ritenuto che in una situazione caratterizzata da siffatti elementi, la cessione delle partecipazioni azionarie a un prezzo «simbolico» -e notevolmente inferiore rispetto al valore del patrimonio netto sociale, ammontante a circa euro 11 mln. -non era privo di causa, trovando giustificazione nell’assunzione di rilevanti impegni finanziari per far fronte al rischio di insolvenza gravante sull a RAGIONE_SOCIALE e nell’incertezza del buon esito dell’iniziativa ;
al di là delle espressioni adoperate, dunque, ha escluso che la cessione delle partecipazioni fosse a prezzo meramente apparente o simbolico, in quanto ha considerato che l’assunzione da parte RAGIONE_SOCIALE acquirenti RAGIONE_SOCIALE ulteriori impegni di natura finanziaria che hanno accompagnato le cessioni e a questi strettamente collegati giustificassero sotto il profilo causale la cessione medesima;
in altri termini, ha ritenuto che il carattere simbolico del prezzo delle cessioni (euro 1,00) veniva meno una volta che si tenevano in debito conto anche gli ulteriori impegni assunti dagli acquirenti e che tali cessioni fossero assistite da a un effettivo sinallagma contrattuale;
orbene, deve rammentarsi che in tema di contratti di scambio lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportare la nullità del contratto per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive (cfr. Cass. 4 novembre 2015, n. 22657);
solo l’indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l’adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni ed afferisce, quindi, all’interpretazione della volontà dei
contraenti ed all’eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto (così, Cass. 4 novembre 2015, n. 22567; Cass. 19 aprile 2013, n. 9640);
a tali fini, non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppur pari a zero o a cifra che si approssima allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso, in relazione all’assunzione da parte dell’acquirente, contes tuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato come nel caso, ricorrente nella specie, dell’acquisizione di partecipazioni sociali che impongono al titolare ulteriori apporti finanziari pena l’azzeramento del valore di tali partecipazioni;
-non può condividersi la tesi dei ricorrenti secondo la quale difetterebbe una causa vendendi in ragione del fatto che l’utilità derivante al venditore -ravvisata nel corrispettivo della vendita della società una volta risanata -non sarebbe diretta, attuale e concreta, trattandosi di elementi non necessari ai fini dell’integrazione del profilo causale in contestazione;
non concludenti sono, poi, le deduzioni relative: al fatto che gli acquirenti si sono impegnati a sostenere finanziariamente la società senza, tuttavia, rinunziare al diritto alla restituzione delle somme versate; alla convenuta modifica in senso migliorativo per i finanziari delle condizioni del prestito obbligazionari convertibile; alla mancata liberazione della cedente dalle garanzie prestate; alla onerosità del patto parasociale concluso anche in caso di vendita della società a terzi; – si tratta, infatti, tutte di circostanze inidonee a porre in dubbio l’onerosità RAGIONE_SOCIALE impegni assunti dagli acquirenti a latere dell’acquisto delle partecipazioni sociali;
quanto al secondo profilo della censura, il motivo è inammissibile;
in merito alla dedotta usura, la doglianza muove da una qualificazione delle cessioni azionarie in termini di mere operazioni di finanziamento senza considerare che la sentenza di appello qualifica le stesse quali
cessioni di partecipazioni sociali e le colloca nell’ambito di un’iniziativa di risanamento aziendale;
in ordine alle ulteriori fattispecie invocate di rescissione per lesione e annullamento per violenza, la censura non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha espressamente escluso sia il requisito oggettivo della «lesione enorme» , sia l’allegato atteggiamento di coartazione psicologica dei soci finanziari o dei loro fiduciari ai danni RAGIONE_SOCIALE attori; -con l’unico motivo di contenuto sostanzialmente identico -cui sono affidati i ricorsi incidentali proposto da RAGIONE_SOCIALE e da NOME COGNOME, si denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE artt. 91, 92 e 96 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello respinto il motivo di gravame relativo alla compensazione delle spese processuali disposta in primo grado, evidenziando che erano risultati completamente vittoriosi e che era errata la valutazione di buona fede nell’iniziativa giudiziaria RAGIONE_SOCIALE attori;
il motivo è infondato;
la Corte di appello ha motivato la decisione sul punto richiamando la valutazione del Tribunale, il quale aveva posto a fondamento della compensazione delle spese processuali la estrema complessità del giudizio, anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE atti confezionati, la laboriosità della consulenza tecnica d’ufficio disposta e la non attendibilità delle relative conclusioni, la peculiarità delle questioni affrontate, nonché il rigetto della domanda principale e delle domande riconvenzionali che alcuni dei convenuti avevano proposto;
-come noto, l’art. 96, secondo comma, cod. proc. civ., secondo cui il giudice può compensare le spese solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, è stato dichiarato parzialmente incostituzionale nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore (cfr. Corte Cost. 19 aprile 2018, n.
77);
la compensazione delle spese può, dunque, essere disposta anche nelle ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall’articolo 92, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 18 febbraio 2020, n. 3977; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696);
pertanto, la Corte di appello, nel respingere il motivo di gravame vertente sulla compensazione delle spese in ragione della complessità del giudizio e della estrema difficoltà e incertezza delle questioni sottoposte al suo esame, ha fatto corretta interpretazione del richiamato principio;
pertanto, per le indicate considerazioni, il ricorso principale e quelli incidentali non possono essere accolti, mentre va assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., dalla RAGIONE_SOCIALE e da COGNOME NOME;
in applicazione del criterio della soccombenza, da intendersi in senso sostanziale, le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico dei ricorrenti principali, con compensazione delle stesse nella misura di un quinto relativamente ai ricorrenti incidentali in via non condizionata
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quelli incidentali; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna i ricorrenti principali alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE s.p.a., di RAGIONE_SOCIALE, di COGNOME NOME e di RAGIONE_SOCIALE, liquidate, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge; compensa nella misura di un quinto le spese di legittimità tra i ricorrenti principali, da un lato, e RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE COGNOME, dall’altro, e
condanna i primi alla rifusione in favore di questi ultimi della frazione residua, liquidata, per ciascuna parte processuale, in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Rom a, nell’adunanza camerale del 17 ottobre 2023.