SENTENZA TRIBUNALE DI MILANO N. 4754 2025 – N. R.G. 00006093 2025 DEPOSITO MINUTA 23 12 2025 PUBBLICAZIONE 23 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(C.F.
)
con l’AVV_NOTAIO del Foro RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– RICORRENTE – contro
(C.F.
) P.
con l’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale dell’ in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO
– RESISTENTE –
Oggetto: rideterminazione pensione invalidità
FATTO
con ricorso depositato in data 19 maggio 2025,
in giudizio avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE
–
conveniva
Sezione Lavoro
–
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
‘ In via preliminare ordinare l’immediata sospensione anche inaudita altera parte delle 39 rate del piano rateale di ‘trattenute’ mensili sulla pensione di invalidità percepita dal ricorrente, da effettuarsi da parte dell’RAGIONE_SOCIALE. In via principale, nel merito per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa, nessuna esclusa, accertare e dichiarare:
l’illegittimità della comunicazione del 14 novembre 2024, doc. 1, con la quale l’RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato il ricalcolo dell’assegno mensile per la pensione cat. INVCIV n. 044490007165112 ed aveva richiesto la restituzione di Euro 1.937,00 a titolo di differenze pensionistiche non dovute o di indebita prestazione ed, in ogni caso, l’illegittimità della richiesta di restituzione dell’importo di € 1.937,00;
l’insussistenza del credito della resistente e, per l’effetto, l’irripetibilità della somma di € 1.937,00 e, per l’effetto
che nulla è dovuto dal ricorrente come sopra meglio identificato con conseguente obbligo dell’RAGIONE_SOCIALE di restituire gli importi eventualmente trattenuti, condannare la resistente alla restituzione, in favore del ricorrente, degli importi trattenuti sulla pensione cat. INVCIV n. 044-490007165112 intestata alla ricorrente ‘.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio l’
rappresentando di aver provveduto, nell’esercizio della
propria potestà di autotutela, ‘ tenuto conto anche della documentazione allegata da controparte al ricorso giudiziale, …ad abbandonare l’indebito ed ad annullarlo . Ha emesso pertanto in data 30.6.2025 un nuovo provvedimento di riliquidazione della pensione con cui ha creato un credito fittizio per poter compensare quello dell’indebito per cui è causa ‘ (pag. 2, memoria; doc. 1, fascicolo opposto).
Domandava, dunque, di dichiararsi la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Preso atto di quanto rappresentato dall’ , il difensore della ricorrente insisteva comunque per l’accoglimento delle domande di cui al ricorso, ritenendo insussistenti i presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ragione della ritenuta possibilità -per l’ -di rideterminarsi ulteriormente nell’esercizio della potestà di autotutela; riteneva, peraltro, che non vi fosse prova dell’adozione di un provvedimento di annullamento, bensì esclusivamente della riliquidazione medio tempore operata (cfr. verbale udienza del 5 novembre 2025). In ogni caso, insisteva per la liquidazione delle spese di lite in favore della propria assistita.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all’udienza del 5 novembre 2025, il Giudice decideva come da dispositivo pubblicamente letto, riservando il deposito della motivazione a 60 giorni, ai sensi dell’art. 429 c.p.c. così come modificato dalla Legge 133/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea, deve senz’altro dichiararsi l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
*
1.1. Costituendosi in giudizio, l’
ha riconosciuto l’insussistenza dell’indebito per cui è causa, ha ammesso di dover restituire alla ricorrente quanto a tal titolo originariamente trattenuto e, peraltro, ha rappresentato e provato di aver già provveduto in tal senso: ‘ L’ ha provveduto ad abbandonare l’indebito ed ad annullarlo. Ha emesso pertanto in data 30.6.2025 un nuovo provvedimento di riliquidazione della pensione con cui ha creato un credito fittizio per poter compensare quello dell’indebito per cui è causa (doc.1). L’importo già trattenuto a recupero, compresa la rata di luglio, ammontante ad €. 297,96 verrà rimborsato con la rata della pensione in pagamento ad agosto ‘ (cfr. doc. 1, fascicolo resistente).
Si tratta, a tutti gli effetti, di una piena adesione alle pretese attoree, con la conseguenza che non ha alcun interesse a una pronunzia sulle domande di cui al ricorso, in quanto ha già ottenuto tutto quanto oggetto di petitum mediato e immediato.
Sotto questo specifico profilo, la giurisprudenza richiamata da parte attrice in sede di discussione non risulta pertinente.
Senz’altro, il Supremo Collegio ha affermato che, ‘ nella controversia promossa per sentir affermare il diritto alla pensione d’Invalidità, la sopravvenienza di un provvedimento dello RAGIONE_SOCIALE di concessione della richiesta pensione non determina la cessazione della materia del contendere, in considerazione della persistenza dell’interesse ad un accertamento giudiziale sulla sussistenza del diritto medesimo, che metta al riparo l’assicurato da un annullamento in Sede di autotutela amministrativa del suddetto provvedimento, non escludendosi neppure per l’ente assicuratore l’interesse ad un accertamento giudiziale della insussistenza di quel diritto, in ipotesi erroneamente riconosciuto ‘ (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 febbraio 1988, n. 1462; conforme, Cass. Civ., Sez. Lav., 17 ottobre 2011, n. 21428).
La pronunzia, tuttavia, attiene a una prestazione di durata e alla valutazione inerente alla sussistenza, o meno, dei relativi requisiti di accesso e di erogazione.
Nel caso di specie, invece, la questione concerne esclusivamente la pensione di invalidità corrisposta nel corso dell’ anno 2023, in ragione di un erroneo ricalcolo effettuato sulla base dei redditi dichiarati nell’anno 2022 (doc. 1, fascicolo ricorrente): una volta riconosciuto giudizialmente l’errore, ammessa l’insussistenza dell’indebito e restituito quanto indebitamente ripetuto, non vi è possibilità per l’Ente Previdenziale di rideterminarsi.
Come correttamente osservato dalla procuratrice del l’
, ‘ la memoria dell’RAGIONE_SOCIALE dà atto nella realtà processuale -dell’insussistenza dell’indebito e del fatto che nulla è dovuto da parte ricorrente per i titoli per cui è causa, circostanza che qui conferma; il provvedimento di riliquidazione contabile costituisce esclusivamente la modalità tecnico-informatica per consentire il rimborso delle somme medio tempore trattenute ‘ , e, peraltro, ‘ RAGIONE_SOCIALE opera sulla base della legge e che, ove recuperi erroneamente somme non dovute, provvede -come nel caso di specie -alla restituzione ‘ (cfr. verbale udienza del 5 novembre 2025).
1.2. Per questi motivi, deve essere dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sulle spese di lite, si osserva quanto segue.
*
2.1. Come correttamente rilevato dalla difesa attorea, il provvedimento in autotutela è adottato dal l’
solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio; le spese, pertanto, debbono essere poste a carico del convenuto in ossequio al principio di soccombenza virtuale e, come tali, liquidate nella misura di cui al dispositivo.
Il pagamento delle stesse deve essere disposto, ex art. 133 D.P.R. 115/2002 (‘ il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ‘) , in favore dello Stato stante la domanda di ammissione al gratuito patrocinio presentata dal procuratore di parte ricorrente.
2.2. Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Stante la complessità della controversia, visto l’art. 429 c.p.c., si riserva la motivazione a 60 giorni.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione della materia del contendere, avendo l’
espressamente riconosciuto l’insussistenza dell’indebito per cui è causa e il diritto della ricorrente di ottenere la restituzione di quanto a tal titolo già trattenuto.
Condanna l’
alla
rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1. 500,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da pagarsi in favore dello Stato.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Riserva a 60 giorni il deposito della motivazione.
RAGIONE_SOCIALE, 5 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO AVV_NOTAIO COGNOME