Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31725 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31725 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 15/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20621/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME, pec EMAIL;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME , pec EMAIL;
– controricorrente –
nonchè contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME, pec EMAIL;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 512/2019 della CORTE D’APPELLO DI LECCE SEZ.DIST. DI TARANTO, depositata in data 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11/07/2023 dal Presidente NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 2009/2016 il Tribunale di Taranto condannò la convenuta RAGIONE_SOCIALE ( ai sensi dell’art. 2051 c.c. ) e il terzo chiamato in causa NOME COGNOME (quale autore della costruzione e della piantagione), in solido, al pagamento della somma di euro 5.029,02 in favore di NOME COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal villino di proprie tà di quest’ultimo a seguito di infiltrazioni d’acqua verificatesi sulla pavimentazioni e sulle pareti ad est, al confine con il fondo della RAGIONE_SOCIALE SRAGIONE_SOCIALE, e determinate dalla costruzione di un muro e da una piantagione ; condannò la RAGIONE_SOCIALE anche all’esecuzione di o pere funzionali all’eliminazione delle cause delle infiltrazioni.
Avverso la sentenza di primo grado NOME COGNOME propose appello, sostenendo che: non erano state rispettate le regole del contraddittorio, in quanto in contraddittorio il C.T.U. aveva svolto solo un supplemento di consulenza, senza rinnovare le operazioni; inoltre, non avendo l’ausiliare del giudice inviato la bozza, il Tribunale avrebbe dovuto revocare l’i ncarico o comunque condividere la relazione di parte del COGNOME; infine, la precedente relazione non avrebbe potuto avere efficacia probatoria nei suoi confronti.
La sentenza del Tribunale fu impugnata anche dalla RAGIONE_SOCIALE che, con l’appello incidentale, lamentò che: erroneamente tra le voci di spesa erano stati indicate anche quelle afferenti ad opere che dovevano ricadere sull’COGNOME ; il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto debitamente conto della gravità delle cause delle infiltrazioni addebitabili allo stesso COGNOME; i danni sarebbero stati ‘riconducibili’ ad opere realizzate dal COGNOME; il Tribunale non avrebbe pronunziato sull’istanza di rivalsa interna; sarebbe stata ingiusta la condanna della RAGIONE_SOCIALE all’esecuzione di opere non concernenti l’eliminazione delle cause delle infiltrazioni; con la sentenza n. 551/2016 la Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, aveva affermato che il COGNOME aveva acquistato per usucapione la proprietà del fondo.
L’appellato COGNOME si era costituito , contestando i motivi di gravame proposti.
La Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, con sentenza n. 512/2019, pubblicata in data 11 novembre 2019, rigettò l’appello p roposto dal COGNOME, accolse parzialmente il gravame avanzato dalla RAGIONE_SOCIALE e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 2009/2016 del Tribunale di Taranto, condannò NOME COGNOME a rivalere la RAGIONE_SOCIALE nei termini e nella misura indicati nella motivazione della sentenza di secondo grado; confermò nel resto la sentenza impugnata e condannò il COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE alle spese sostenute in secondo grado dall’COGNOME, con condanna del COGNOME a rivalere la RAGIONE_SOCIALE nella misura indicata in quella decisone.
Avverso la richiamata sentenza della Corte di appello, la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi e illustrato da memoria.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con distinti controricorsi.
Il P.M. non ha depositato sue conclusioni scritte.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si osserva che la ricorrente ha depositato, con nota ex art. 372 c.p.c., copia conforme della sentenza n. 234/2022, pubblicata in data 7 luglio 2022 dalla Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, con attestazione di passaggio in giudicato. Tale sentenza ha deciso nei sensi di seguito precisati: ha revocato la decisione emessa dalla medesima Corte di appello ed impugnata con il ricorso in scrutinio; in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto n. 2009/2016, ha condannato NOME COGNOME al pagamento, in favore di NOME COGNOME, della somma di euro 5.029,02, oltre interessi e rivalutazione secondo gli indici ISTAT da marzo 2013, ed all’esecuzione dei lavori indicati a p. 12 e 13, lett. B, della c.t.u., depositata nell’a.t.p. e firmata dall’ing. COGNOME; ha condannato il COGNOME a rifondere all’COGNOME le spese di giudizio di primo grado, come liquidate nella sentenza sopra richiamata, nonché a rifondere quelle del secondo grado, tenuto conto anche dell’attività prestata nel giudizio di revocazione, e ha compensato le spese di primo e secondo grado tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
Nella memoria depositata la RAGIONE_SOCIALE ha dedotto che essendo intervenuta la già indicata sentenza n. 234/2022 la materia del contendere deve ritenersi cessata e ha concluso per la condanna del COGNOME al pagamento in suo favore di tutte le spese processuali.
Rileva il Collegio che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass., sez. un., n. 10553 del 28/04/2017 e Cass., ord., n. 9201 del 2/04/2021), la revocazione della sentenza d’appello impugnata con ricorso per cassazione determina la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire e, quindi, anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione (o l’impugnazione), ma anche al
momento della decisione, perché è in relazione quest’ultimo – e alla domanda originariamente formulata – che l’interesse va valutato, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata per cassazione, giacché la suddetta revocazione costituisce una mera possibilità mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, per essere venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. Peraltro. va evidenziato che, nella specie, la sentenza di revocazione è passata in giudicato.
In conclusione, il ricorso all’esame va dichiarato inammissibile, per cessazione della materia del contendere, come chiesto dalla stessa parte ricorrente.
In considerazione dell’esito del giudizio , le spese del presente giudizio di cassazione ben possono essere compensate per intero tra le parti.
Trattandosi di esito decisorio conseguente ad un evento sopravvenuto alla proposizione dell’impugnazione , va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza