Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7098 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7098 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1529/2019 R.G. proposto da :
AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DEL RAMO DI AZIENDA DEL CONSORZIO RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato INCORPORA EGIDIO (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME ( -) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMECOGNOME NOME
-intimati-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANIA n. 2549/2018 depositata il 30/11/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE
-con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catania ha rigettato il reclamo ex art. 18 legge fall. proposto dalla Amministrazione giudiziaria del ramo di azienda del RAGIONE_SOCIALE contro la declaratoria di fallimento del predetto Consorzio;
-l’Amministrazione giudiziaria ha proposto ricorso per cassazione in tre mezzi; il Fallimento ha resistito con controricorso;
3 . -i n prossimità dell’adunanza le parti hanno chiesto con istanza congiunta la dichiarazione di ‘ cessazione della materia del contendere con compensazione reciproca delle spese del giudizio’, facendo presente che la procedura di Amministrazione Giudiziaria è stata chiusa con «approvazione, in data 4.05.2022, del rendiconto da parte del GIP di Catania» e che «con decreto del 24.01.2024 il Tribunale di Siracusa ( …) ha dichiarato la chiusura, ai sensi dell’art. 118, comma 1, n.4, l.fall. del fallimento» (da verifiche di cancelleria tale decreto risulta definitivo, mentre non è stata riscontrata la dedotta cancellazione del Consorzio dal registro delle imprese);
CONSIDERATO CHE
-a fronte della concorde richiesta dei procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, la quale, sul presupposto che, nel corso del giudizio, siano accaduti fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e del loro interesse alla pronuncia di merito originariamente richiesta (cfr. Cass. 536/2014), postula che le parti medesime si diano atto reciprocamente del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso (cfr. Cass. Sez. U, 19976/2024);
5. -non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ( inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012), poiché tale misura si applica ai soli casi tipici del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, la relativa disposizione, in quanto eccezionale e lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e perciò non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr. Cass. Sez. U, 19976/2024, 8090/2018).
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra le parti.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12/02/2025.