Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8014 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8014 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24185-2021 proposto da:
MINISTERO DELL’STRUZIONE (GIÀ MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA – RAGIONE_SOCIALE LA PROVINCIA DI SASSARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, alla INDIRIZZO
– ricorrenti principali –
contro
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
ricorrente incidentale –
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 24185/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 19/02/2025
CC
avverso la sentenza n. 90/2021 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata il 14/04/2021 R.G.N. 200/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE:
la Corte territoriale con la pronuncia oggetto di censura, in riforma della sentenza del Tribunale di Sassari che aveva riconosciuto il diritto di NOME COGNOME a essere inserita nella II fascia delle graduatorie di istituto finalizzate all’insegnamento nelle classi della scuola secondaria, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ciò in ragione dell’avvenuta stipula, in data 2/9/2019, con l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ed ha, al contempo, rigettato l’eccezione di acquiescenza, come formulata dall’appellata COGNOME alla luce del fatto che il contratto di lavoro era stato comunque stipulato dopo la proposizione del gravame;
contro
la sentenza dei giudici di secondo grado propongono ricorso per Cassazione il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna con due motivi cui si oppone con controricorso, contenente altresì ricorso incidentale condizionato illustrato da memoria, la lavoratrice.
CONSIDERATO CHE:
1. nel primo motivo di ricorso principale si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 282 cod. proc. civ., anche in relazione alla declaratoria di cessata materia del contendere, e si denuncia violazione e falsa applicazione della legge n.
124/1999 e della legge n. 107/2015, in relazione all’articolo 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.;
secondo le amministrazioni ricorrenti la declaratoria di cessazione della materia del contendere è errata, posto che l’inserimento della ricorrente in seconda fascia e la successiva stipula del contratto di lavoro erano avvenuti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Sassari n. 124/2018 oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte d’appello;
tant’è che al contratto di lavoro a tempo indeterminato del 2/9/2019 era stata apposta la clausola risolutiva espressa condizionata appunto alla sussistenza di un valido titolo di accesso in graduatoria (la cui ricorrenza, contestata dall’amministrazione appellante, costituiva l’oggetto del contendere);
nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell’udienza, debitamente riportate ai fini del requisito di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., le amministrazioni – nel richiamarsi all’atto d’appello , ivi comprese le sue conclusioni -avevano, infatti, ribadito che non erano configurabili né i presupposti dell’acquiescenza né quelli della cessazione della materia del contendere;
col secondo mezzo si denuncia nullità della sentenza per vizio di motivazione contraddittoria o apparente, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;
le medesime considerazioni di cui al primo motivo fanno emergere la manifesta illogicità della motivazione resa dalla C orte d’appello la quale aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ragione dell’avvenuta stipula di un contratto concluso in doverosa esecuzione della sentenza sfavorevole del Tribunale;
il ricorso principale, nelle sue diverse articolazioni, può trovare accoglimento per il profilo dedotto dalle amministrazioni, id est l’ insussistenza di un fatto suscettibile di privare di interesse alla conclusione del giudizio, tale non potendo ritenersi la stipula, da parte del MIUR, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la controricorrente in attuazione del dictum di prime cure sulla cui riforma l’amministrazione insisteva per la ritenuta carenza del titolo idoneo all’inserimento nella II fascia delle graduatorie;
3.1 invero l’adeguamento, da parte dell’Amministrazione scolastica, della graduatoria d’istituto in dipendenza della statuizione del primo giudice e la successiva -rispetto alla proposizione dell’appello -stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza di tale adempimento, sono condotte che possono risultare fondate sulla mera volontà di evitare pregiudizi all’Amministrazione rimasta soccombente in prima istanza (cfr. Cass. 14368/14, 1963/12, 16460/2004), come tali non idonee a integrare ex se una causa di cessazione della materia del contendere;
la cessazione della materia del contendere si ha, infatti, per effetto della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito (così di recente: Cass., Sez. 2-, n. 30251 del 31/10/2023);
l’attuazione del dictum di primo grado mediante stipula del contratto successivamente all’emissione della sentenza non vale (dunque) ad integrare una cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir
meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, e, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto – cosa qui incontrovertibilmente non avvenuta (cfr., nella stessa sentenza impugnata, le «conclusioni degli appellanti come da atto d’appello » ivi riportate) -dell’intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia, sottoponendo al giudice conclusioni conformi intese a sollecitare l’adozione di una declaratoria della cessazione cennata;
3.2 deve escludersi, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia extra petita , possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l’insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all’esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, uno dei contendenti abbia insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr., ex plurimis , Cass. n. 11813/2016, Cass. n. 16886/2015, Cass. n. 23289/2007, Cass. n. 27460/2006, Cass. n. 6395/2004, Cass. 8478/2003, Cass. 12090/2002, Cass. n. 4127/2002, Cass. n. 9949/2001, n. 13401/2001, Cass. n. 8607/2000);
tanto basta per l’accoglimento del ricorso principale e la cassazione della sentenza, con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato, il quale ripropone, senza neppure indicare uno dei vizi enucleati dall’ art. 360 cod. proc. civ., l’eccezione di acquiescenza formulata in fase d’appello ed ivi disattesa, con argomenti inammissibilmente formulati a critica libera, come tali privi di specificità e diretta riferibilità al decisum , dovendo trovare qui applicazione il principio per cui
nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è senz’altro assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. L, Sentenza n. 4904 del 2021; Cass., Sez. 5 -, Ordinanza n. 15517 del 21/07/2020; Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13735 del 03/07/2020; Cass., Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20910 del 07/09/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17125 del 03/08/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21490 del 07/11/2005);
conclusivamente, va accolto il ricorso principale mentre dev’essere dichiarato inammissibile quello incidentale;
la sentenza impugnata, la cui motivazione è affetta dai vizi sopra richiamati, dev’essere cassata con rinvio , anche per le spese, alla corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il ricorso principale, rigetta l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte d’appello di Cagliari in diversa composizione.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.