Cessazione Materia del Contendere: Non Basta un Accordo per Chiudere la Causa
La cessazione materia del contendere è un istituto giuridico che permette di chiudere un processo quando viene meno l’oggetto della disputa. Spesso, ciò accade a seguito di un accordo transattivo tra le parti. Tuttavia, una recente ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione ci ricorda che la strada per l’estinzione del giudizio non è sempre così lineare. Vediamo perché la semplice esistenza di una transazione potrebbe non essere sufficiente.
I Fatti del Caso: Una Transazione Incompleta
La vicenda trae origine da un contenzioso tra alcuni soggetti privati e un istituto bancario. Nel corso del giudizio di cassazione, i ricorrenti hanno presentato un’istanza per far dichiarare la cessazione della materia del contendere, sostenendo di aver raggiunto un accordo transattivo.
Tuttavia, l’accordo non era stato stipulato con la banca, parte originaria del processo, bensì con una società terza, specializzata nella gestione di crediti. Questo ha subito sollevato un primo problema: nell’atto di transazione non vi era alcuna menzione di una cessione del credito dalla banca alla società terza, lasciando incerto il potere di quest’ultima di chiudere la disputa.
La Decisione della Corte: La Cessazione Materia del Contendere Richiede Certezza
La Suprema Corte ha respinto, allo stato degli atti, la richiesta dei ricorrenti, rinviando la causa per consentire la produzione di documentazione idonea. La decisione si fonda su due pilastri fondamentali che impedivano di considerare la lite come effettivamente conclusa.
Mancanza di Perfezionamento dell’Accordo
In primo luogo, i Giudici hanno osservato che l’accordo non poteva considerarsi ‘perfezionato’. L’accettazione della proposta transattiva, infatti, non risultava essere mai stata comunicata formalmente alla controparte (la banca), che era rimasta estranea alla negoziazione. In ambito contrattuale, un accordo è valido solo quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente, un requisito che in questo caso mancava.
Adempimento come Condizione per l’Efficacia
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha analizzato una specifica clausola dell’accordo. Questa prevedeva che le parti si sarebbero considerate ‘integralmente e reciprocamente soddisfatte’ solo con ‘l’integrale adempimento di tutto quanto stabilito’.
Questo significa che la transazione non produceva i suoi effetti estintivi al momento della firma, ma solo al momento del completo pagamento delle somme pattuite. Poiché al momento dell’udienza l’ultima rata non era ancora scaduta, la condizione per la cessazione del contendere non si era ancora verificata.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione sottolineando che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando scompare ogni ragione di contrasto tra le parti e, di conseguenza, l’interesse a ottenere una pronuncia del giudice. Nel caso specifico, questa condizione non era soddisfatta. La banca, parte originaria del giudizio, non era coinvolta nella transazione e non vi era prova di una cessione del credito che legittimasse la società terza a transigere. Inoltre, la stessa efficacia della transazione era sospesa fino al completo adempimento. Di conseguenza, il contenzioso non poteva dirsi estinto, ma era ancora pienamente in vita. La Corte ha quindi agito con prudenza, invitando la parte ricorrente a fornire la documentazione necessaria a dimostrare il perfezionamento e la piena efficacia dell’accordo, rinviando la causa a un’udienza futura.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. In primo luogo, quando si stipula una transazione per chiudere una causa, è fondamentale che l’accordo sia legalmente perfezionato e che coinvolga tutte le parti del giudizio, o che eventuali cessioni di credito siano chiaramente documentate. In secondo luogo, bisogna prestare massima attenzione alle clausole che subordinano l’efficacia dell’accordo all’integrale pagamento. Sebbene comuni, tali clausole implicano che, fino all’ultimo versamento, la lite non può considerarsi legalmente conclusa e il processo prosegue. Pertanto, solo una documentazione completa e la prova dell’avvenuto adempimento possono garantire una sicura declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Un accordo di transazione è sempre sufficiente per determinare la fine di un processo?
No, secondo questa ordinanza, l’accordo deve essere perfezionato (cioè concluso validamente con la comunicazione dell’accettazione) e le sue condizioni, come il pagamento integrale, devono essersi verificate se l’efficacia dell’accordo è subordinata a tali eventi.
Cosa succede se un accordo è stipulato con un soggetto diverso dalla controparte originale in causa?
Se l’accordo è stipulato con un soggetto terzo, è necessario dimostrare che questo abbia titolo per definire la controversia, ad esempio attraverso un atto di cessione del credito dalla parte originale. In assenza di tale prova, l’accordo non è opponibile alla parte originaria del giudizio.
Qual è l’effetto di una clausola che lega la fine della lite al completo pagamento?
Una clausola che subordina l’efficacia della transazione all’integrale adempimento ha l’effetto di una condizione sospensiva. Ciò significa che la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata finché non viene fornita la prova del completo pagamento, poiché solo in quel momento l’accordo produce i suoi effetti estintivi.
Testo del provvedimento
Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 25557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 25557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 54/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, MEDIA SERVCE COGNOME NOME, COGNOME NOME,
-ricorrenti- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 3317/2019 depositata il 17/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
vista l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere avanzata dai ricorrenti, sulla base di una transazione che si assume intercorsa con COGNOME;
considerato che è in giudizio Bnl, che è rimasta intimata, e nulla si sa di una ipotetica cessione del credito a COGNOME, cessione della quale non si dà conto nell’atto di transazione;
considerato, d’altronde, che la transazione non risulta perfezionata, dal momento che l’accettazione della proposta transattiva (che risulta essere di COGNOME) non risulta pervenuta a conoscenza della controparte;
considerato, inoltre, che la transazione contiene la seguente clausola: «Le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che con l’integrale adempimento di tutto quanta stabilito s’intenderanno integralmente e reciprocamente soddisfatte di qualsivoglia loro pretesa e dichiarano, pertanto, di null’altro avere a che pretendere l’una dall’altra per qualsivoglia titolo, ragione o causa, comunque riconducibile agli atti, ai fatti ed alle obbligazioni di cui alle premesse»;
ritenuto, dunque, a quest’ultimo riguardo, che la cessazione della materia del contendere è ricollegata all’adempimento della transazione, e non alla sua semplice stipulazione, adempimento di cui nulla si sa, tanto più che il termine per il pagamento dell’ultima rata, alla data dell’adunanza, non risulta ancora scaduto;
PER QUESTI MOTIVI
invita la parte ricorrente a documentare il perfezionamento della transazione nei termini di cui in parte motiva e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 07/02/2024.