Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 24839 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 24839 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17444-2020 proposto da:
NOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) AGENTE DELLA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE PER LA PROVINCIA DI RAGUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
Oggetto
Opposizione ad intimazione di pagamento
R.G.N. 17444/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/05/2024
CC
domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 923/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 10/10/2019 R.G.N. 854/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal AVV_NOTAIO
COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 261/2016, il Tribunale di Ragusa, quale giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da NOME COGNOME avverso 42 intimazioni di pagamento recapitate in data 9 dicembre 2011 sulla scorta di altrettante cartelle, dichiarava prescritte le pretese contributive di cui a 16 cartelle di quelle impugnate, rigettando le ulteriori domande e condannando l’agente di r iscossione a rifondere all’opponente e all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE le spese di lite.
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello di Catania accoglieva l’appello principale proposto dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza di primo grado e, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa stessa, che per il resto confermava, dichiarava ‘ il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie di cui’ alle 13 cartelle indicate in dettaglio in dispositivo come distinte dai relativi numeri.
Per quanto qui interessa, la Corte territoriale reputava fondato l’unico motivo RAGIONE_SOCIALE‘appello principale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con il quale essa aveva eccepito il difetto di giurisdizione relativamente a parte RAGIONE_SOCIALEe 16 cartelle su cui era
stata dichiarata la prescrizione RAGIONE_SOCIALEe relative pretese creditorie, evidenziando l’appellante che ‘dette cartelle avevano oggetto crediti di natura tributaria per i quali la giurisdizione sarebbe dovuta spettare alla Commissione tributaria’. Considerava, i nfatti, la Corte ‘che dagli estratti di ruolo versati in atti si evince che le cartelle oggetto di gravame afferiscono integralmente a crediti di natura tributaria rispetto ai quali la cognizione spetta in via esclusiva alla commissione tributaria’.
La stessa Corte, invece, giudicava infondato l’appello incidentale del COGNOME, evidenziando innanzitutto che l’indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ente impositore e RAGIONE_SOCIALEa causale RAGIONE_SOCIALEa pretesa tributaria sono informazioni contenute nelle cartelle di pagamento richiamate ne ll’intimazione di pagamento e da esse desumibili.
3.1. La Corte, quindi, riteneva priva di pregio la riproposizione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘appellante incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di insussistenza di alcuni crediti per prescrizione o per cessazione RAGIONE_SOCIALEa propria attività agricola, trattandosi di vizi di merito che avrebbero dovuto a pena di decadenza essere fatti valere nei confronti RAGIONE_SOCIALEe originarie cartelle entro il termine perentorio prescritto per la loro opposizione.
3.2. Quanto, infine, al vizio di notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle, prospettato dall’appellante incidentale, perché recapitate non a lui personalmente, ma a familiare non convivente, la Corte giudicava tale deduzione nuova perché ‘articolata per la prima volta in qu esta sede e come tale inammissibile’. Osservava, infatti, che in primo grado ‘l’opponente si era limitato a dedurre la nullità RAGIONE_SOCIALEe intimazioni opposte per violazione degli artt. 138 e 139 c.p.c. in quanto notificate personalmente presso il luogo di attività RAGIONE_SOCIALEa moglie e non nel luogo di residenza o dimora
abituale, ovvero in INDIRIZZO, doglianza peraltro palesemente contraddetta dalla documentazione prodotta, comprovante, viceversa, che la conseguenza RAGIONE_SOCIALEe intimazioni è avvenuta proprio all’indirizzo indicato dal COGNOME quale luogo RAGIONE_SOCIALEa propria abitazione ultratrentennale’.
Avverso tale decisione NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Ha resistito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, non avendo svolto difese in questa sede, limitandosi a conferire procura speciale ai difensori indicati in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 4), per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1453 II° c. c.c.’. Deduce il ricorrente un’irriducibile contraddittorietà in cui è in corsa la Corte d’appello perché, ‘pur avendo richiesto più volte alla appellante l’esistenza o meno di procedure di sgravio, la Corte di Appello non tenendo in alcuna considerazione quanto prodotto e depositato da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE afferma il difetto di giurisdizione sulle pretese creditorie, condannando COGNOME NOME alle spese di lite’. Secondo il ricorrente, ‘una volta verificato che tutte le intimazioni di pagamento oggetto del giudizio erano state integralmente sgravate, la Corte di Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare che la materia del contendere era definitivamente cessata, compensando tra le parti le spese del giudizio’, perché ‘la produzione di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE era da equiparare ad una rinunzia alla domanda operata
(la quale non richiede formule sacramentali e dovrà essere riconosciuta quando vi è incompatibilità assoluta tra il comportamento RAGIONE_SOCIALEa parte e la volontà di proseguire nella domanda proposta)’.
Con un secondo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’. Secondo il ricorrente, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘orientamento espresso da Cass. n. 11892/2016, ‘anc he dopo le modifiche del 2012 è possibile denunciare il vizio di legge per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 cpc, allorquando la ‘valutazione imprudente’ RAGIONE_SOCIALEa prova sia grave, risolvendosi in una interpretazione logicamente insostenibile, ad abbia determinato un’e rrata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma di diritto’. Osserva quindi che ‘ritiene la Corte di Appello di Catania di sostituirsi al giudice di I° grado nell’esaminare la domanda di risoluzione; tuttavia, tale esame sarebbe dovuto rimanere in ogni caso nell’ambito dei fatti medesimi posti a base RAGIONE_SOCIALEe originarie deduzioni, anche in considerazione del fatto che tali fatti sono stati espressamente riproposti nell’ambito RAGIONE_SOCIALE‘appello. In pratica, la Corte avrebbe dovuto decidere sulla domanda di risoluzione originariamente proposta, esaminando anche le eccezioni sollevate da controparte’.
Con il terzo motivo denuncia ‘Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, n. 5, c.p.c.’. Premettendo che detto motivo viene formulato in via subordinata rispetto al secondo, il ricorrente ‘sostiene che il Giudice abbia omesso di valutare più fatti decisivi che hanno determinato un errore motivazionale’. Secondo il ricorrente, ‘nonostante la richiesta RAGIONE_SOCIALE‘opponente di depositare le cartelle
in originale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato soltanto gli estratti di ruolo, ovvero dei documenti amministrativi interni, non aventi alcun valore di legge dai quali non è possibile ricavare né la causale RAGIONE_SOCIALEa pretesa, né l’Ente impositore, né tantomeno la data di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella originaria, elemento indispensabile da cui ricavare la decorrenza dei termini di prescrizione’.
4. Il primo motivo è fondato.
4.1 Preliminarmente si fa presente che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione involta dal primo motivo in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe materie di competenza RAGIONE_SOCIALEa sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto sulle quali si è consolidata la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite di questa Corte.
4.2. Più nello specifico, le Sezioni Unite hanno insegnato che la censura, mediante ricorso per cassazione, RAGIONE_SOCIALEa mancata rilevazione da parte del giudice del merito RAGIONE_SOCIALEa cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, riconducibile tra le fattispecie di estinzione del giudizio, configurando denuncia di un error in procedendo , legittima la Corte di cassazione a verificarne la sussistenza mediante diretto esame degli atti e costituisce questione che ha carattere pregiudiziale rispetto a quella di giurisdizione (così Cass., sez. un., 11.12.2003, n. 18956, che, in controversia concernente la domanda proposta da un dipendente comunale nei confronti del Comune per ottenere il risarcimento del danno cagionatogli dall’amministrazione per il ritardato pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme dovutegli a titolo di riliquidazione RAGIONE_SOCIALE‘assegno di anzianità, sulla quale la sentenza di merito aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in applicazione del succitato principio di diritto, ha
dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto, come prospettato dal ricorrente in sede di appello, il Comune, anteriormente alla decisione di primo grado, aveva adempiuto l’obbligazione dedotta in giudizio).
4.3. Inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte è ius receptum che il sopravvenuto annullamento di debiti tributari (nella specie, ex art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018, conv., con modif. in l. n. 136/2018), determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere (cfr., ad es., Cass., sez. 5, ord., 7.6.2019, n. 15471). Pertanto, in caso analogo (di definizione agevolata) anche le Sezioni unite di questa Corte hanno dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere (in tal senso Cass., sez. un., 25.6.2021, n. 18298).
Ebbene, nel caso di specie, la Corte d’appello ha dato conto che, in corso di causa, la stessa appellante principale, vale a dire, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ‘evidenziava che tutte le cartelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione erano state sgravate’, pur insistendo nell’accoglimento del proprio gravame (cfr. seconda facciata RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza).
5.1. E il sopravvenuto sgravio RAGIONE_SOCIALEe cartelle in questione è tuttora incontroverso in questa sede di legittimità.
Difatti, anche la controricorrente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha confermato che: ‘Nelle more del giudizio, le cartelle di pagamento oggetto RAGIONE_SOCIALE‘appello principale sono state interamente sgravate ex D.L. n. 119/2018’ (così a pag. 2 del controricorso).
Di conseguenza, la Corte di merito non doveva declinare la propria giurisdizione, e doveva invece dichiarare cessata la
materia del contendere, sulla base del completo sgravio RAGIONE_SOCIALEe ridette cartelle ancorché riferibili a debiti tributari.
Invero, la soluzione di questioni di giurisdizione, mirando all’individuazione del giudice munito del potere -dovere di decidere sulla domanda, è necessariamente prodromica e strumentale rispetto a tale decisione, sicché, non potendo avere valenza astratta o teorica, resta inconferente a fronte RAGIONE_SOCIALE‘esaurimento del dibattito, determinato dal venir meno RAGIONE_SOCIALEa pretesa, in ordine alla quale soltanto era necessario verificare la giurisdizione del giudice adito (in tal senso Cass., sez. un., 6.7.2004, n. 12366).
E, nel caso di specie, lo sgravio integrale RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento in questione a seguito RAGIONE_SOCIALEo stralcio dei relativi debiti tributari ex d.l. n. 119/2018 aveva appunto comportato il venir meno RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEe parti ad una decisione di merito a riguardo, con conseguente cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con conseguente assorbimento degli ulteriori due motivi, la sentenza impugnata dev’essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, dev’essere dichiarato estinto il processo per la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere sin dal secondo grado di giudizio.
Tenendo conto RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite (iniziata nell’anno 2011 in primo grado, il che rende applicabile in causa l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nel testo come novellato dall’art. 45, comma 11, l. n. 69/2009), RAGIONE_SOCIALEe diverse soluzioni adottate nei gradi di merito, e RAGIONE_SOCIALEa posizione assunta in causa dalla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che, quale appellante principale,
come già posto in luce, aveva insistito nell’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa propria impugnazione, pur avendo evidenziato il sopravvenuto sgravio appunto RAGIONE_SOCIALEe 13 cartelle di pagamento oggetto RAGIONE_SOCIALEo stesso appello, e che in questa sede di legittimità ha contrastato l’a vverso ricorso per cassazione, anche circa la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente per tutto il processo le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara estinto il giudizio per la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere. Compensa interamente le spese di lite per tutto il processo.
Così dec iso in Roma nell’adunanza camerale del 28.5.2024.