Cessazione Materia del Contendere: Quando l’Interesse Giuridico Svanisce
Nel mondo del diritto, un processo nasce per risolvere una controversia reale e attuale. Ma cosa accade se, durante il suo svolgimento, la ragione stessa del contendere scompare? La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 2917/2024 offre un chiaro esempio di cessazione della materia del contendere, un principio fondamentale di economia processuale. Questo concetto si applica quando l’interesse di una parte a ottenere una decisione dal giudice viene meno, rendendo di fatto inutile la prosecuzione del giudizio.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una precedente sentenza della Corte di Cassazione che aveva rigettato il ricorso di tre soggetti nei confronti di una controparte. Successivamente, quest’ultima si era accorta di un’omissione nel dispositivo della sentenza: mancava l’ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale iniziale.
Per questo motivo, la parte vittoriosa aveva avviato una procedura per la correzione dell’errore materiale. In un primo momento, tale istanza era stata dichiarata inammissibile, ma in seguito la stessa Corte aveva avviato d’ufficio un nuovo procedimento di correzione.
Il colpo di scena è arrivato quando la stessa parte che aveva sollecitato la correzione ha depositato una memoria in cui dichiarava di non avere più interesse alla procedura. Il motivo? Nel frattempo, la cancellazione della trascrizione era già stata ottenuta tramite un provvedimento del Tribunale di Pescara. L’obiettivo era stato raggiunto per altra via, rendendo superfluo l’intervento correttivo della Cassazione.
La Decisione della Corte e la Cessazione della Materia del Contendere
Di fronte a questa dichiarazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che prendere atto della situazione. La richiesta originaria di correzione era motivata da un interesse concreto e attuale: ottenere la cancellazione di una trascrizione pregiudizievole. Una volta che tale cancellazione è avvenuta, sebbene per altra via, quell’interesse è svanito.
La Corte ha quindi applicato il principio della cessazione della materia del contendere. Questo istituto processuale serve a evitare che i tribunali impieghino tempo e risorse per decidere questioni che non hanno più alcuna utilità pratica per le parti. L’interesse ad agire, infatti, non deve esistere solo al momento dell’avvio della causa, ma deve persistere per tutta la sua durata.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte sono state semplici e dirette. La decisione si fonda interamente sulla dichiarazione della parte originariamente ricorrente nel procedimento di correzione. Quest’ultima ha esplicitamente comunicato la “sopravvenuta carenza di interesse”.
Quando la parte che ha dato impulso a un procedimento dichiara di non avervi più interesse perché il suo bisogno di tutela è stato soddisfatto, il giudice deve arrestare il processo. Continuare a discutere di una correzione che non serve più a nessuno sarebbe contrario ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. La Corte, quindi, si è limitata a registrare il venir meno dell’oggetto della lite e a dichiarare formalmente concluso il procedimento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, ribadisce un concetto cruciale: il processo non è un esercizio teorico, ma uno strumento per la tutela di interessi concreti. Se l’interesse scompare, anche il processo deve terminare. Per i cittadini e le imprese, ciò significa che se un contenzioso si risolve stragiudizialmente o attraverso altre vie legali mentre una causa è in corso, è possibile e doveroso informare il giudice per ottenere una declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questo non solo fa risparmiare tempo e costi legali, ma contribuisce anche a ridurre il carico di lavoro dei tribunali, permettendo loro di concentrarsi su controversie ancora vive e attuali.
Cos’è la cessazione della materia del contendere?
È una pronuncia con cui il giudice dichiara l’estinzione di un processo perché è venuto meno l’oggetto della controversia o l’interesse delle parti a una decisione sul merito.
Perché la Corte ha dichiarato la cessazione del contendere in questo caso?
Perché la parte che aveva richiesto la correzione di una sentenza ha successivamente comunicato di non avere più interesse, in quanto l’obiettivo pratico della sua richiesta (la cancellazione di una trascrizione immobiliare) era già stato raggiunto tramite un provvedimento di un altro tribunale.
Cosa si intende per ‘sopravvenuta carenza di interesse’?
Si verifica quando l’interesse concreto e attuale di una parte a ottenere una decisione giudiziaria, che esisteva all’inizio della causa, viene a mancare nel corso del procedimento, rendendo inutile la sua prosecuzione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2917 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2917 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 21521/22 proposto da
-) COGNOME NOME , domiciliata ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
-) COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME ;
– intimate – per la correzione della sentenza della Corte di cassazione 6.10.2021 n. 27127;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 6.10.2021 n. 27127 questa Corte rigettò il ricorso proposto da COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME.
Di tale sentenza NOME COGNOME domandò la correzione ex art. 391-bis c.p.c., chiedendo che venisse inserito nel dispositivo l’ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalle controparti.
Con ordinanza 16.9.2022 n. 27298 (r.g. 26296/21) il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Oggetto: correzione di errore materiale
Con successivo provvedimento del consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile di questa Corte (datato 20.9.2022) fu avviata la procedura di correzione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’istanza di correzione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha depositato memoria, dichiarando che la cancellazione dell’ipoteca è stata chiesta e disposta dal Tribunale di Pescara, e che non vi è più interesse alla correzione.
P.q.m.
La Corte, vista la dichiarazione della parte originariamente ricorrente, dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della