Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9697 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31881/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME COGNOME , domiciliato digitale presso EMAIL, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Ministro pro tempore ;
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ,
Oggetto:
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 20/03/2024 CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA , in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliati ope legis l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende
in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso -controricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’appello Palermo n. 1239/2021 depositata il 11/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello Palermo n. 1239/2021 depositata in data 11 novembre 2021, la quale, in accoglimento del gravame proposto congiuntamente da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1/2020, ha respinto la domanda della stessa COGNOME NOME COGNOME, volta ad ottenere, ex art. 33, Legge n. 104/1992, il diritto di precedenza nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2018/2019 .
Hanno resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE X AMBITO TERRITORIALE SIRACUSA.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Sono state depositate dalla ricorrente sia una ‘RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO’ sia una ‘ ISTANZA CESSAZIONE MATERIA DEL CONTENDERE ‘ , evidenziando il sopravvenuto venire meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, avendo la stessa ottenuto il trasferimento a seguito di procedura di mobilità relativa all’anno scolastico 2022/2023 e concludendo per la declaratoria di estinzione del giudizio con integrale compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.
I controricorrenti hanno dichiarato di prendere atto della rinuncia, aderendo alla richiesta di compensazione delle spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte deve prendere atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito del venire meno dell’interesse della ricorrente a coltivare l’impugnazione ed alla sostanziale adesione dei controricorrenti alle nuove conclusioni rassegnate dalla ricorrente, la quale palesa il venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 25625 del 12/11/2020; Cass. Sez. 5 – Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Quanto alle spese di lite, il regolamento delle medesime resta retto dall’intesa intercorsa tra le parti, le quali hanno previsto la compensazione delle spese dei tre gradi di giudizio.
Stante il tenore della pronuncia, non vi sono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass. n. 34025/2023; Cass. n. 23175/2015), senza che tuttavia si debba rendere formale attestazione in dispositivo di detta non
sussistenza, non essendo la medesima contemplata dalla previsione in esame (Cass. Sez. U, n. 4315/2020).
Il meccanismo sanzionatorio di cui alla citata previsione, infatti, è applicabile solo qualora il giudizio di cassazione si concluda con l’integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito ovver o con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, evenienza, questa, che non si realizza a fronte di una pronuncia di cessazione della materia del contendere che comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di intervenuto accordo negoziale fra le parti (Cass. S.U. n. 8980/2018).
P. Q. M.
La Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero processo Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale in data 20 marzo