Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14091 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14091 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29641/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che la rappresenta e difende unitamente all ‘AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
NOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori ex art. 16 -sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
-controricorrente-
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME,
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-intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 105/2019 depositata il 08/05/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
-l’RAGIONE_SOCIALE -proponeva ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe;
–NOME COGNOME resisteva con controricorso, mentre gli altri dipendenti, già appellanti, rimanevano intimati;
con atto depositato in data 3 aprile 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente produceva agli atti verbale di conciliazione raggiunto con i dipendenti, con annesso impegno a rinunciare al ricorso presentato ed accettazione dei lavoratori, con compensazione delle spese di lite;
-l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositava memoria, instando per la declaratoria di cessata materia del contendere, in ragione dell’intervenuta conciliazione;
5. in data 16 aprile 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositava rinuncia al giudizio, notificata alla controricorrente.
Ritenuto che :
1. -l’intervenuta conciliazione fra le parti comporta la cessazione della materia del contendere, pronuncia che prevale sulla dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, che comporterebbe il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (in tal senso, Cass. Sez. 1, 03/03/2006, n. 4714, che ha sottolineato come la cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto; all ‘ emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere consegue, quindi, da un canto, la caducazione della sentenza impugnata, a differenza di quanto avviene nel caso di rinuncia al ricorso, che ne determina il passaggio in giudicato; e, dall’altro, l’assoluta inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale effica cia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio; v. pure Cass. Sez. U, 11/04/2018, n. 8980); 2. -va disposta la compensazione delle spese del giudizio, in conformità all’accordo raggiunto dalle parti in sede di conciliazione;
3. -va escluso il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto tale meccanismo sanzionatorio è applicabile solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la ‘ordinaria’ dichiarazione di inammissibilità
del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (così, fra molte, Cass. Sez. 3, 20/07/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
P.Q.M.
COGNOME cessata la materia del contendere e compensa integralmente le spese processuali fra le parti costituite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/04/2024.