Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 12472 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 12472 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 856-2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE. e, in precedenza, RAGIONE_SOCIALE), con sede in INDIRIZZO New York, New York 10001, Stati Uniti d’America , in persona del legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO presso lo Studio legale RAGIONE_SOCIALE.
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Roma, INDIRIZZO in persona del suo procuratore speciale e legale rappresentante Avv. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME con cui elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 6532/2023, della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicata il giorno 12/10/2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/04/2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, in precedenza, RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, affidato a dieci motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma del 12 ottobre 2023, n. 6532, cui ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
Nelle more della fissazione dell’odierna adunanza camerale, le parti hanno dichiarato di aver stipulato un accordo transattivo per definire la presente controversia. Pertanto, con istanza depositata il 18 luglio 2024, hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere ed il conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata a spese compensate (cfr., ex multis , Cass., SU, n. 8980/2018).
RITENUTO CHE
La predetta dichiarazione delle parti circa l’avvenuta stipula di un accordo transattivo e la loro conseguente richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, elide l’efficacia della decisione impugnata e determina la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti medesime alla definizione di questo giudizio, essendo accaduti, nel corso dello stesso, fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra loro e da rendere incontestato l’effettivo venir meno dell’interesse alla decisione dell’odierno ricorso.
Le spese di questo giudizio di legittimità possono essere interamente compensate tra le parti, che ne hanno fatto congiunta e corrispondente richiesta.
Vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per imporre alla parte ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato ( cfr . Cass., SU, n. 19976 del 2024; Cass. n. 30640 del 2024; Cass. n. 20697 del 2021).
PER QUESTI MOTIVI
La Corte inammissibile l’odierno ricorso di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE e, in precedenza, RAGIONE_SOCIALE per sopravvenuta carenza di interesse e compensa interamente tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile