Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23847 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23847 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 22505 – 2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Luisa -c.f./p.i.v.a. P_IVA -in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Roma, alla INDIRIZZO p resso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME
RICORRENTE
contro
REGIONE CAMPANIA -c.f. NUMERO_DOCUMENTO – in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore .
INTIMATA
RAGIONE_SOCIALEc.f. 01744100601 – in persona del legale rappresentante pro tempore .
INTIMATA
avverso la sentenza n. 5777 dei 12/28.11.2019 della Corte d’Appello di Napoli, udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2025 del consigliere dott. NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi il ricorso,
RILEVATO CHE
Con sentenza n. 3621/2018 il Tribunale di Napoli – nel giudizio promosso dalla ‘RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE‘ nei confronti della Regione Campania, con la partecipazione della RAGIONE_SOCIALE, terza chiamata in causa dalla convenuta rigettava la domanda proposta dall’attrice, vo lta a conseguire la declaratoria di insussistenza del proprio inadempimento e di illegittimità del provvedimento con cui la Regione le aveva revocato il finanziamento accordato.
Prop oneva appello la ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME Luisa’ .
Resisteva la Regione Campania.
Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la ‘RAGIONE_SOCIALE
Con sente nza n. 5777/2019 la Corte d’Appello di Napoli dichiarava improcedibile l’appello e condannava l’appellante alle spese del grado.
Avverso tale sentenza la ‘RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOMECOGNOME ha proposto ricorso per cassazione; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.
La Regione Campania non ha svolto difese.
Del pari non ha svolto difese la ‘RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente ha depositato memoria.
Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è inammissibile per cessazione della materia del contendere ovvero per sopravvenuta carenza di interesse.
Con istanza datata 15.5.2025 la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, giacché ha rappresentato di aver siglato in data 8.7.2024 transazione con la Regione Campania.
La ricorrente ha allegato l ‘atto di transazione alla suddetta istanza.
Ebbene, questo Collegio condivide e reputa di ribadire nella specie il più risalente insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, di cui alla sentenza n. 368 del 18.5.2000.
Più esattamente, di ribadire i seguenti rilievi:
<> (così in motivazione Cass. sez. un. 18.5.2000, n. 368. Cfr. altresì Cass. sez. un. 26.7.2004, n. 14059. Ed ancora Cass. 31.5.2005, n. 11609, secondo cui, qualora si verifichi in corso del giudizio di cassazione la
cessazione della materia del contendere, essa dà luogo alla inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche l’interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l ‘azione (o l’impugnazione), ma anche nel momento della decisione, poiché è in relazione a tale decisione – ed in considerazione della domanda originariamente formulata – che tale interesse va valutato; Cass. 24.6.2005, n. 13565; Cass. (ord.) 19.12.2019, n. 34022) .
9. I surriferiti rilievi vengono reiterati pur nella consapevolezza che è in parte di segno diverso l’elaborazione più recente delle sezioni unite di questa Corte (il riferimento è a Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980, secondo cui, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con con seguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632; Cass. 19.4.2023, n. 10483. Nel medesimo solco questa Corte ha puntualizzato che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ri corso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l’inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall’altro, una pronuncia
finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale: cfr. Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26299) .
La Regione Campania e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese; pertanto, nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta.
Nell’ ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. ‘ doppio contributo unificato’ (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 19.7.2024, n. 19976; Cass. (ord.) 7.12.2018, n. 31732; Cass. 10.2.2017, n. 3542; Cass. (ord.) 2.7.2015, n. 13636) .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte