SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 6110 2025 – N. R.G. 00002551 2012 DEPOSITO MINUTA 18 12 2025 PUBBLICAZIONE 19 12 2025
TABLE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di RAGIONE_SOCIALE -I sezione civile -in composizione collegiale nelle persone dei giudici: AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (Presidente), dott. NOME COGNOME, dott. NOME COGNOME (Giudice relatore), nel procedimento civile iscritto al n . NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2012 avente ad:
Oggetto : Impugnazione donazione e nullità testamento
PROMOSSO DA
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NEI CONFRONTI DI
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ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
FATTO
1 .Con atto di citazione del 20.03.2012 conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, beneficiaria di Amministrazione di Sostegno, con nominato Amministratore l’AVV_NOTAIO con studio in RAGIONE_SOCIALE Mestre, INDIRIZZO, NOME COGNOME , NOME COGNOME , per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
In via preliminare:
I) accertare e dichiarare che la signora , per effetto del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, vigente durante il suo matrimonio con il defunto è esclusiva titolare della piena proprietà della quota indivisa pari a 11/42 dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T, foglio 16, mappale 2456, sub. 1, bene acquistato da suo marito il 6 marzo 1997 con atto del AVV_NOTAIO rep. n. 98.600, racc. n. 33059, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 26 marzo 1997
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al n. 517/V ed ivi pure trascritto il 21 marzo 1997 ai nn. 7237/5134 nonché della piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dell’immobile (garage) sito in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, p. T., foglio 15, mappale 837, sub. 11, bene acquistato da suo marito il 16 gennaio 2008 con atto del AVV_NOTAIO rep. n. 96.780, racc. n. 21243, registrato a RAGIONE_SOCIALE il giorno 11 febbraio 2008 al n. 791/1T ed ivi pure trascritto il 12 febbraio 2008 ai nn. 5203/3038.
II) accertare e dichiarare che, per effetto del regime patrimoniale esistente fra i coniugi ancora al momento dell’apertura della successione e visto l’art. 177 comma primo c.c. l’odierna attrice è esclusiva titolare della corrispondete quota pari ad 1/2 di tutti i valori mobiliari costituiti dalle somme portate da:
conto corrente n. 06001/0740/00306440, intrattenuto presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, intestato a NOME , avente un saldo apparente al 15 maggio 2009 di euro 67,89;
deposito titoli n. 06001/900000015628 giacente presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, intestato a NOME , contenente al 15 maggio 2009 i seguenti titoli BOT 15LG09 euro 28.000,00; BOT 15DC09 euro 40.000,00, BOT 15FB10 euro 27.000,00;
conto corrente n. 305661209 intrattenuto presso ING DIRECT intestato a NOME , avente un saldo apparente al 30 giugno 2008 di euro 11.984,52;
libretto di risparmio postale n. 15692793 rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE Centro, intestato
a e Nel merito:
, avente un saldo al 13 maggio 2009 di euro 1.375,60;
III) accertare e dichiarare che le componenti attive dell’asse ereditario relitto da risultano essere costituite dai seguenti beni:
A) beni immobili:
piena proprietà della quota indivisa pari a 31/42 dell’immobile, ad uso abitazione, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T, foglio 16, mappale 2456, sub. 1;
piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dell’immobile (garage) sito in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, INDIRIZZO, p. T., foglio 15, mappale 837, sub. 11;
piena proprietà dell’immobile, ad uso abitazione, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T, foglio 16, mappale 2456, sub. 2;
piena proprietà dell’immobile, ad uso abitazione, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T-1, foglio 16, mappale 2456, sub. 4;
piena proprietà dell’immobile, ad uso abitazione, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T-2, foglio 16, mappale 2456, sub. 5;
piena proprietà dell’immobile, ad uso abitazione, sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. 3°, foglio 16, mappale 2456, sub. 8;
piena proprietà dell’immobile (magazzino), sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T., foglio 16, mappale 4030, sub. 8;
piena proprietà delle unità immobiliari, ad uso abitazione, site in Comune di Forni di Sotto (Ud), INDIRIZZO, dipendenti dal fabbricato sviluppantesi da piano terra al secondo, foglio 36, mappale 442, sub 2, p.T-1- 2 e sub. 1 (garage):
B) beni mobili, gli arredi ed i corredi:
quelli inventariati dal AVV_NOTAIO nel verbale del 26 ottobre 2009, rep. n. 99.845, racc. n. 22938, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 10 novembre 2009 al n. 5467/1T, ad eccezione del
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tappeto del salotto, cm.161 x 95, dei tappeti della camera da letto (cm. 87 x 48 e cm. 97 x 50 e cm. 113 x 54), della acetoliera in argento Francia stile ‘rocail’, di proprietà della convenuta; -quelli inventariati dal AVV_NOTAIO nell’elenco allegato al verbale del giorno 8 gennaio 2010, rep. n. 37378, racc. n. 9985, registrato a Tolmezzo il 12 detti al n. 75 serie 1T, ad eccezione del cassettone, della piattaia, con il relativo vasellame siti nel soggiorno al piano terra, lo specchio ed il cassettone posti nel disimpegno del primo piano, di proprietà dell’attrice e del baule in stile cinese sito nella camera piccola del primo piano, di proprietà della convenuta;
valori mobiliari (titoli e depositi) costituiti dalla quota indivisa pari ad 1/2 delle somme portate da:
-conto corrente n. 06001/0740/00306440, intrattenuto presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, intestato a NOME , avente un saldo apparente al 15 maggio 2009 di euro 67,89;
-deposito titoli n. 06001/900000015628 giacente presso l’RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE, intestato a NOME , contenente al 15 maggio 2009 i seguenti titoli BOT 15LG09 euro 28.000,00; BOT 15DC09 euro 40.000,00, BOT 15FB10 euro 27.000,00;
conto corrente n. 305661209 intrattenuto presso ING DIRECT intestato a e avente un saldo apparente al 30 giugno 2008 di euro 11.984,52;
-libretto di risparmio postale n. 15692793 rilasciato dall’RAGIONE_SOCIALE Centro, intestato a NOME , avente un saldo al 13 maggio 2009 di euro 1.375,60;
mentre le componenti passive risultano consistere nelle spese funerarie per euro 3.750,00, nel pagamento dell’imposta sui redditi anno 2008, per euro 866,00 e nel recupero addizionale regionale comunale IRPEF di euro 96,20.
Per l’effetto, accertare e dichiarare che l’ammontare complessivo della massa ereditaria, detratti i debiti e riunite fittiziamente le donazioni, ascende ad euro 1.450.000,00 e, di converso, la valutazione della sua quota di legittima, pari ad 1/4, ammonta ad euro 362.000,00;
IV) accertare e dichiarare l’avvenuta lesione dei diritti successori della signora , operata dal defunto con il testamento olografo da lui redatto il 25 maggio 2000, pubblicato con verbale ai rogiti del AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, il 10 luglio 2009, rep. n. 99422, racc. n 22678, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 5 agosto 2009 ed ivi pure trascritto il 3 detti ai nn. 27801/17038;
accertare e dichiarare che la entità della avvenuta lesione della quota di legittima, spettante per legge alla signora , ammonta ad euro 362.000,00, pari alla quota di 1/4 dell’asse ereditario, da valutarsi nel suo complesso in euro 1.450.000,00;
VI) accertata e dichiarata la lesione della quota di eredità spettante alla signora , per la quota di ¼ lei spettante sull’asse ereditario, accertare e dichiarare legittimo l’esercizio della azione di riduzione esperita dalla signora in ragione dei propri diritti successori lei spettanti sulla eredità di accettata con beneficio di inventario, giusta atto ai rogiti del AVV_NOTAIO il 14 luglio 2009, rep. n. 103.033, racc. n. 27.041, registrato a Chioggia il 15 luglio 2009 al n. 1997/1T e trascritto a RAGIONE_SOCIALE il 13 agosto 2009 ai nn. 29773/18250;
VII) accertata e dichiarata la lesione della quota di eredità spettante alla signora , accertare e dichiarare la inefficacia delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo redatto da
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il 25 maggio 2000, pubblicato con verbale ai rogiti del AVV_NOTAIO il 10 luglio 2009, rep. n. 99.422, racc. n 22678, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 5 agosto 2009 al n. 4059/1T ed ivi pure trascritto il 3 detti ai nn. 27801/17038 e per l’effetto, accertato e dichiarato che la consistenza dell’asse ereditario relitto dal de cuius è quella risultante dai verbali di inventario e dagli elenchi allegati e che il valore complessivo di tutto il patrimonio del defunto ascende ad euro 1.450.000,00 disporre, proporzionalmente in danno degli eredi testamentari convenuti, la riduzione delle attribuzioni patrimoniali disposte dal de cuius in favore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME, nella misura necessaria e sufficiente a comporre la quota di riserva spettante alla legittimaria pretermessa, quantificata in euro 362.000,00 o sino a concorrenza di quella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia;
VIII) accertare e dichiarare, per la quota indivisa pari ad un mezzo, la inefficacia delle donazioni dei valori mobiliari fatte in favore della convenuta, cointestataria dei titoli, conti e depositi rinvenuti nell’asse ereditario ed indicati dal AVV_NOTAIO nel verbale del 14 gennaio 2010, rep. n. 100.226, racc. n. 23185, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 10 febbraio 2010 al n. 621/1T, costituiti dalle somme di cui al superiore punto C, la cui elencazione deve intendersi qui integramente riprodotta, disponendone, per l’effetto, la riduzione nel limite necessario ad integrare la quota di riserva spettante all’odierna attrice;
X) disposta la riduzione proporzionale delle attribuzioni patrimoniali disposte dal de cuius in favore di
NOME COGNOME ed NOME COGNOME, ordinare in loro danno ed in favore della signora la reintegrazione della quota lei spettante, disponendo la attribuzione e/o separazione dai beni relitti, della porzione necessaria ad integrare la quota di riserva della legittimaria pretermessa;
XI) accertare dichiarare la nullità, ex art. 735 codice civile, della divisione fatta dal testatore in quanto non vi è stata ricompresa la signora , coniuge, erede legittimaria.
XII) accertare e dichiarare, che la devoluzione dei beni entrati a far parte del patrimonio del defunto dopo la redazione del testamento, avvenga in favore degli eredi legittimi, secondo le norme dettate in tema di successione legittima;
XIII) con condanna dei convenuti a restituire all’attrice quanto ricevuto, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, dalla data di apertura della successione, ed i frutti ai sensi dell’art.
1148 c.c..;
In ogni caso
XIV) con vittoria di spese e competenze professionali
2 . Con comparsa 03.07.3012 si costituivano NOME COGNOME e NOME COGNOME così concludendo:
‘ attesa la inefficacia delle disposizioni di ultima volontà contenute nel testamento olografo redatto dal de cuius il 25 maggio 2000 e attesa la nullità, ex art. 735 codice civile, della divisione fatta dal testatore, in quanto non vi era stata ricompresa la attrice, erede legittimaria, chiedevano che il Tribunale:
disponesse, proporzionalmente in danno degli eredi testamentari convenuti, la riduzione delle attribuzioni patrimoniali fatte dal de cuius in loro favore, nella misura necessaria e sufficiente a comporre la quota di riserva spettante all’attrice, quantificata in euro 362.000,00 o sino a concorrenza di quella diversa somma ritenuta di giustizia;
ordinasse la reintegrazione dei diritti ereditari vantati dall’attrice, disponendo la
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attribuzione e/o separazione, dai beni relitti, della porzione necessaria ad integrare la quota alla stessa spettante;
accertasse e dichiarasse che la devoluzione dei beni entrati a far parte del patrimonio del defunto dopo la redazione del testamento, avvenisse in favore degli eredi, secondo le norme della successione legittima.
Con compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
Precisavano che, dopo avere accettato, unitamente alla loro madre, con beneficio di inventario l ‘ eredità del padre, avevano riconosciuto l’ effettiva lesione dei diritti successori spettanti alla attrice nulla opponendo alla riduzione delle attribuzioni patrimoniali fatte a loro vantaggio associandosi alla richiesta di riduzione delle donazioni fatte in favore dell’altra convenuta e riconoscendo l a consistenza dell’asse ereditario risultante dai verbali di inventario e dagli elenchi allegati, la valutazione economica e patrimoniale fatta dall’attrice dell’intero compendio mobiliare ed immobiliare.
3 . In data 12 luglio 2012 si costituiva in giudizio a mezzo dell’AVV_NOTAIO, Suo Amministratore di Sostegno e debitamente autorizzato dal Giudice Tutelare in data 01/06/2012 eccependo, in via preliminare, il mancati esperimento della mediazione e, nel merito, precisava che
solo la metà dei valori mobiliari era caduta in successione, posto che l’altra metà era di sua proprietà in quanto contitolare dei suddetti rapporti bancari;
le eventuali donazioni indirette effettuate in vita dal defunto potevano essere calcolate per valutare la quota di riserva di legittima ed essere oggetto di riduzione, ma non possono essere considerate con riguardo allo scioglimento della comunione legale;
la domanda dell’attrice di avere una quota dei rapporti bancari ex art. 177 c.c. era infondata in quanto tali beni erano da considerarsi personali ex art. 179 c.c., in quanto in parte già posseduti prima del matrimonio, e in parte in quanto frutto di vendita di beni personali, atteso che il defunto durante il matrimonio aveva venduto diversi immobili a lui pervenuti per successione ereditaria ed che le somme ricavate da tali operazioni ex art. 179 c.c. non facevano parte dei beni della comunione legale;
l’appartamento sito in INDIRIZZO acquistato dalla sorella faceva parte della successione paterna di ed era stato diviso per metà ciascuno tra i fratelli e con atto di divisione del AVV_NOTAIO del 15/03/1982 e che il ricavato di tale operazione non faceva parte della comunione legale.
In via riconvenzionale chiedeva
di inserire nella divisione della comunione legale, ex art. 177 c.c., i beni acquistati da in costanza di matrimonio ed i frutti residui;
di procedere alla imputazione delle donazioni ricevute dal coniuge quando era in vita, con conseguente collazione delle suddette donazioni al fine di determinare la massa ereditaria su cui calcolare l’eventuale lesione di legittima;
DIRITTO
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L a causa è stata istruita con l’espletamento di consulenza tecnica che ha precisato che la sig.ra odierna attrice, era stata completamente pretermessa dalle disposizioni testamentarie del marito defunto ed il Tribunale, rilevato che vi era controversia in relazione alle somme dovute per i conguagli fra le parti e stante la mancanza di liquidità della stessa, formulava alle parti la seguente proposta transattiva:
versamento da parte della sig.ra della somma di €. 200.000,00 comprensiva sia delle quote di legittima che delle somme iure proprio
In alternativa
Sostituzione del denaro da versare da parte della sig.ra in favore della sig.ra con altra unità immobiliare di proprietà sita nella stessa palazzina e con rinuncia da parte della sig.ra , COGNOME NOME e COGNOME NOME delle somme spettanti agli stessi iure proprio.
-all’udienza del giorno 18 luglio 2017 il difensore della convenuta signora faceva presente che il Giudice Tutelare, con provvedimento del giorno 11.05.2017, aveva autorizzato la proposta formulata dal G.I. e cioè quell a di transigere la causa con il ‘ versamento da parte della sig.ra della somma di €. 200.000,00 comprensiva sia delle quote di legittima che delle somme iure proprio’) il pagamento di €. 200.000,00 con le seguenti modalità:
versamento di €. 100.000,00 entro il 20.08.2017
versamento di €. 33.000,00 entro il 20.11.2017
versamento di €. 33.000,00 entro il 20.02.2018
versamento di €. 34.000,00 entro il 20.05.2018.
precisando che il pagamento rateale trovava motivo nella necessità ‘di reperire la liquidità a mezzo della vendita di un immobile da parte dell’amministratore di sostegno’.
-in adempimento a quanto concordato parte convenuta versava nel termine pattuito in favore della signora solo l’importo di € 100.000,00 mentre i successivi termini concordati non venivano rispettati a causa della mancata vendita all’asta immobile Al fine di dirimere l’ulteriore controversia sorta a seguito del ritardo dei versamenti, le parti, su sollecitazione del Tribunale, concordavano, anche in considerazione di quanto stabilito dall’art. 1284 comma IV c.c., un ulteriore versamento integrativo di € 5.000,00, somma regolarmente corrisposta dalla convenuta con conseguente richiesta da parte del procuratore della convenuta di cessazione della materia del contendere
Parte attrice, successivamente alla ricezione dell’importo ha precisato di non voler rinunciare a tutte le domande proposte contro ma solo ad alcune intendendo proseguire nella controversia.
Venivano, pertanto, nuovamente precisate le conclusioni.
‘ A) in principalità , in considerazione dello sviluppo che il procedimento ha avuto e, in particolare, a fronte dell’intervenuto pagamento da parte della convenuta dell’importo capitale complessivo di € 200.000,00, oltre € 5.000,00 per il ritardo nel pagamento, il tutto a tacitazione delle pretese economiche della signora per l’effetto si dichiari che:
I) la signora per effetto del regime patrimoniale della comunione legale dei beni, vigente durante il suo matrimonio con il defunto , è esclusiva titolare della piena proprietà della quota indivisa pari a 11/42 dell’immobile sito in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, p. T, foglio 16, mappale 2456, sub. 1, bene acquistato da suo marito
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
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il 6 marzo 1997 con atto del AVV_NOTAIO rep. n. 98.600, racc. n. 33059, registrato a RAGIONE_SOCIALE il 26 marzo 1997 al n. 517/V ed ivi pure trascritto il 21 marzo 1997 ai nn. 7237/5134 nonché della piena proprietà della quota indivisa pari ad un mezzo dell’immobi le (garage) sito in RAGIONE_SOCIALE -Mestre, INDIRIZZO, p. T., foglio 15, mappale 837, sub. 11, bene acquistato da suo marito il 16 gennaio 2008 con atto del AVV_NOTAIO rep. n. 96.780, racc. n. 21243, registrato a RAGIONE_SOCIALE il giorno 11 febbraio 2008 al n. 791/1T ed ivi pure trascritto il 12 febbraio 2008 ai nn. 5203/3038;
II) la devoluzione dei beni entrati a far parte del patrimonio del defunto dopo la redazione del testamento, segnatamente per la quota del indivisa pari ad ½ del garage, immobile sito in RAGIONE_SOCIALE -Mestre, INDIRIZZO, p. T., foglio 15, mappale 837, sub. 11, ed il conto corrente acceso presso Banca Intesa (già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE) avviene in favore degli eredi legittimi, secondo le norme dettate in tema di successione legittima e, dunque con attribuzione a ciascuno degli eredi legittimi signora e signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, della quota di 1/6 ciascuno di tali beni;
B) in via subordinata si chiede l’acc oglimento delle conclusioni siccome formulate in atto di citazione.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali, compreso il rimborso di cui all’art. 2 DM 55/2014.
così precisava le conclusioni:
‘ 1 )Accertarsi che in corso di causa è stata conclusa ed eseguita una transazione che ha previsto il pagamento di € 205.000,00 da parte di all’attrice come risulta dai verbali di udienza, a tacitazione di ogni pretesa.
Accertarsi che benché abbia ricevuto ed incassato la somma pattuita non intende rinunciare alle domande proposte contro ma al contrario intende proseguire nella lite per ottenere l’accoglimento di alcune sue domande, che sono invece ricomprese nella transazione, cagionando così a ulteriori spese ed attività legale difensionale.
3) Per questi motivi dichiarare la cessazione della materia del contendere su tutte le domande proposte da contro oppure il alternativa non luogo a procedere per intervenuta transazione
4) In ogni caso condannare alle pagamento delle spese di lite limitatamente alla fase della lite successiva alla esecuzione della transazione ed valutare se sussistano gli estremi di cui all’art. 96 cpc’ .
COGNOME NOME e COGNOME NOME
‘ Si riportano a quanto concluso nella comparsa del 7 aprile 2016 ed a quanto indicato nelle note conclusive autorizzate, del giorno 11 gennaio 2021 ed instano affinché il Tribunale accerti, dichiari e riconosca che devesi loro attribuire per successione legittima la proprietà della quota di un sesto (1/6) ciascuno dell’immobile (garage) sito in RAGIONE_SOCIALE Mestre, INDIRIZZO, p.T., foglio 15, mappale 837, sub. 1, Cat. C/6, Cl. 4, mq. 10, R.C. Euro 55,78 con accesso esterno da sud, il quarto da est, ponendo, pro quota, a carico delle altre parti le spese per tutti gli incombenti necessari a correggere la dichiarazione di successione, presentata il 16 gennaio 2011 all’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate di RAGIONE_SOCIALE al n. 29 del vol. 9990, per conto della convenuta
Con compensazione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa ‘
Ciò premesso ritiene il Tribunale di dovere dichiarare la cassazione della materia del contendere atteso che gli altri convenuti NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno
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riconosciuto la domanda di parte attrice interamente soddisfatta con il versamento di
€.205.000,00 comprensiva sia della quota di legittima che testamentaria.
Invero, il CTU ha prospettato fra le ipotesi transattive quella di reintegra a carico della sig.ra di una corresponsione monetaria in favore della sig.ra pari ad un ammontare di € . 185.378,96 + interessi legali e rivalutazione dal 07.05.2009 ed il Tribunale, condividendo le risultanze peritali, ha formulato ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. la proposta sopra menzionata il cui importo è stato maggiorato, a seguito del ritardo del pagamento, di €. 5.000,00. Detta proposta è stata accettata dalle parti come si evince dal verbale di udienza del 25.03.2021 ‘ L’AVV_NOTAIO in base al provvedimento del Giudice Tutelare, formula la seguente proposta transattiva: definizione del presente giudizio con un versamento ulteriore di €. 5.000,00 (cinquemila/00) in favore di entro 15 giorni. Spese di lite compensate e ripartizione delle spese di CTU nella quota di ¼ a testa
AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO dichiara di accettare la proposta a condizione che il pagamento avvenga entro il termine indicato dall’AVV_NOTAIO. Chiede un rinvio per verificare l’avvenuto pagamento.
AVV_NOTAIO si rimette’
Di conseguenza, effettuato il pagamento, non vi è motivo per non dichiarare la cessazione della materia del contendere atteso che quanto dichiarato dai procuratori delle parti nel medesimo verbale ‘ Tutti i procuratori dichiarano che e si danno atto che i beni non contemplati nelle disposizioni testamentarie, vengono attributi ed assegnati secondo le disposizioni sulla successione legittima ‘ pur apparendo contraddittorio con quanto precedentemente dagli stessi precisato, deve essere interpretato sia alla luce della CTU, che della proposta formulata dal Tribunale e cioè che la somma offerta ed accettata era comprensiva sia delle quote di legittima che delle somme iure proprio di essendo detta somma finalizzata a porre rimedio alla lesione di legittima dell’attrice, completamente pretermessa dalle disposizioni testamentarie del marito defunto.
Pertanto, non può trovare accoglimento quanto sostenuto dalla difesa di parte attrice di attribuzione dei beni (il garage di Mestre ed il conto corrente acceso presso Banca Intesa di RAGIONE_SOCIALE) secondo le regole della successione legittima.
L ‘accordo , invero, ha determinato il venir meno dell’oggetto del contendere fra le parti in relazione a tutto il dedotto ed il deducibile nel presente giudizio tanto più che nessuna modifica è stata autorizzata dal Giudice Tutelare.
Parimenti va disattesa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal procuratore di parte convenuta stante la contraddittoria dichiarazione dallo stesso rilasciata all’udienza del 25.03.2021 che ha consentito a parte attrice di non ritenere concluso il giudizio, creando solo confusione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite ivi comprese quelle di CTU, queste ultime nella misura di 1/4 a testa.
RAGIONE_SOCIALE, 18.12.2025
IL PRESIDENTE AVV_NOTAIOAVV_NOTAIO NOME COGNOME
G.I. Estensore AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
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