Cessazione materia del contendere: cosa succede quando le parti si accordano in Cassazione?
L’accordo tra le parti può porre fine a una controversia legale in qualsiasi fase del giudizio, anche davanti alla Corte di Cassazione. In questi casi si parla di cessazione della materia del contendere, un istituto che estingue il processo perché è venuto meno l’interesse delle parti a una pronuncia del giudice. Un’ordinanza recente della Suprema Corte chiarisce le conseguenze di tale accordo, soprattutto in merito alle spese legali e al contributo unificato.
I fatti del caso: dal licenziamento al ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento intimato da una nota azienda del settore arredamento a un suo dipendente. Il Tribunale, in prima istanza, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento. La società aveva quindi presentato appello, ma la Corte d’Appello aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando il reclamo dell’azienda.
Non soddisfatta della decisione, la società datrice di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo le proprie ragioni con tre motivi di impugnazione. Il lavoratore si è costituito in giudizio presentando un controricorso per difendere la sentenza favorevole ottenuta nei gradi precedenti.
L’accordo tra le parti e la cessazione materia del contendere
Mentre la causa era pendente davanti alla Suprema Corte, le parti hanno trovato una soluzione stragiudiziale. Attraverso i loro legali, hanno depositato una memoria congiunta con cui comunicavano di aver raggiunto un accordo definitivo che risolveva ogni questione tra loro.
In tale atto, le parti hanno manifestato la volontà di abbandonare il giudizio e hanno chiesto alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite. Questo significa che l’oggetto della disputa non esisteva più, rendendo inutile una decisione della Corte sul merito del ricorso.
Le motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha accolto la richiesta congiunta delle parti. I giudici hanno preso atto dell’intervenuto accordo transattivo, che ha fatto venir meno l’interesse a proseguire la causa. Di conseguenza, hanno dichiarato cessata la materia del contendere, conformemente a quanto richiesto.
Un punto cruciale della decisione riguarda le spese processuali. In linea con la richiesta delle parti, la Corte ha disposto la compensazione delle spese, stabilendo che ciascuna parte dovesse sostenere i propri costi legali. Inoltre, ha affrontato la questione del cosiddetto “doppio contributo unificato”, ovvero l’obbligo per la parte che ha perso l’impugnazione di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo iniziale. La Corte ha chiarito che, poiché l’accordo tra le parti fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata, non sussistono i presupposti per il pagamento di tale ulteriore importo. Questa precisazione si basa su consolidati principi giurisprudenziali.
Le conclusioni: implicazioni pratiche dell’ordinanza
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: la volontà delle parti può prevalere sulla prosecuzione del contenzioso. L’accordo transattivo rappresenta uno strumento efficace per porre fine a una lite in qualsiasi momento, anche nel grado più alto di giudizio, con notevoli vantaggi in termini di tempo e costi.
Le implicazioni pratiche sono significative. In primo luogo, viene ribadito che la transazione tra le parti rende la sentenza impugnata inefficace, eliminando l’obbligo per il ricorrente di pagare il doppio del contributo unificato. Questo rappresenta un incentivo a cercare soluzioni concordate, anche quando il giudizio è già in fase avanzata. In secondo luogo, la decisione sulla compensazione delle spese, se richiesta congiuntamente, viene solitamente accolta dalla Corte, garantendo una chiusura della vertenza senza ulteriori oneri economici per le parti.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si estingue perché, a seguito di un evento come un accordo tra le parti, non esiste più l’interesse a ottenere una decisione dal giudice sulla questione originaria.
Se le parti raggiungono un accordo durante il ricorso in Cassazione, cosa succede alle spese legali?
Come stabilito in questa ordinanza, se le parti lo richiedono congiuntamente nel loro accordo, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte si fa carico delle proprie spese legali sostenute durante il giudizio.
In caso di accordo e cessazione della materia del contendere in Cassazione, il ricorrente deve pagare il doppio del contributo unificato?
No. L’ordinanza chiarisce che, poiché l’accordo tra le parti fa venir meno l’efficacia della sentenza impugnata, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per chi perde l’impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33522 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33522 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 01/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 9747-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente –
Oggetto
LICENZIAMENTI
LEGGE 92/2012
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
avverso la sentenza n. 46/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 07/02/2022 R.G.N. 1312/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Milano, per quanto qui rileva, ha rigettato l’appello d i RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di rigetto dell’opposizione all’ordinanza dichiarativa dell’illegittimità del licenziamento intimato a NOME COGNOME il 24/9/2020 con le conseguenze di cui all’art. 18, comma 4, St. Lav.; 2. per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con 3 motivi, cui ha resistito il lavoratore con controricorso; 3. successivamente è stata depositata memoria congiunta dei difensori delle parti, contenente dichiarazione di abbandonare il giudizio e richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere a spese compensate, essendo intervenuto accordo definitorio di
ogni questione tra le parti;
CONSIDERATO CHE
dalla memoria congiunta dei rispettivi procuratori risulta che le parti sono pervenute ad un accordo definitorio della controversia;
la presente causa può pertanto essere decisa in conformità della richiesta delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere a spese compensate;
ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo, accertandosi il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di
un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018; Cass. n. 24632/2019);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 25 ottobre 2023.