Cessazione materia del contendere: quando l’accordo tra le parti chiude il processo
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un’importante lezione sulla risoluzione delle controversie: un accordo tra le parti può porre fine a un giudizio in qualsiasi fase, anche davanti alla Suprema Corte, determinando la cessazione materia del contendere. Questo principio, applicato in un caso di diritto del lavoro, dimostra la prevalenza della volontà delle parti nel definire i propri rapporti, superando persino una precedente sentenza di condanna.
I Fatti del Caso
La vicenda ha origine da un licenziamento ritenuto illegittimo. La Corte di Appello aveva condannato una società a risarcire il danno a un suo ex dipendente. Non accettando la decisione, la società aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione per ottenere l’annullamento della sentenza.
Tuttavia, dopo la notifica del ricorso e prima della discussione del caso, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: la società e il lavoratore hanno raggiunto un accordo transattivo, risolvendo bonariamente la loro controversia. A seguito di ciò, i legali di entrambe le parti hanno depositato una richiesta congiunta alla Corte, chiedendo di dichiarare l’avvenuta cessazione materia del contendere e di disporre la compensazione delle spese legali.
L’Accordo e gli Effetti sul Processo
La richiesta delle parti ha trovato pieno accoglimento da parte della Corte di Cassazione. I giudici hanno constatato che l’accordo raggiunto tra la società e il lavoratore aveva completamente risolto la lite, facendo venir meno l’interesse a una pronuncia nel merito del ricorso.
Questo meccanismo processuale è fondamentale: l’accordo intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio di Cassazione si sostituisce alla regolamentazione del rapporto precedentemente data dalla sentenza impugnata. In altre parole, la volontà delle parti, cristallizzata nell’accordo, prevale sulla decisione del giudice d’appello.
La cessazione materia del contendere e le spese
Un aspetto rilevante della decisione riguarda le spese processuali. Le parti avevano chiesto congiuntamente la compensazione, ovvero che ciascuno si facesse carico dei propri costi legali. La Corte ha accolto questa richiesta, ritenendo che, anche su questo punto, la contesa fosse terminata. Inoltre, i giudici hanno chiarito un altro punto tecnico di grande importanza: non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente. Questo perché la declaratoria di cessazione materia del contendere non equivale a un rigetto o a una inammissibilità del ricorso, ma accerta semplicemente che la sentenza impugnata ha perso efficacia a causa del nuovo patto raggiunto tra le parti.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema fonda la sua decisione su un principio consolidato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 8980/2018). Il ragionamento è lineare: se le parti, nel corso del giudizio, trovano un accordo che regola in modo nuovo e completo i loro interessi, il giudice non può fare altro che prenderne atto. La funzione del processo è risolvere una controversia; se la controversia viene meno perché le parti l’hanno risolta autonomamente, il processo stesso perde la sua ragion d’essere. La definizione conciliativa della lite, pertanto, determina la caducazione delle precedenti pronunce e la fine del giudizio.
Le Conclusioni
L’ordinanza analizzata ribadisce la centralità dell’autonomia negoziale delle parti anche all’interno del processo. La possibilità di raggiungere un accordo transattivo rappresenta uno strumento efficace per porre fine a lunghe e costose battaglie legali. La pronuncia di cessazione materia del contendere certifica che la volontà concorde delle parti è sovrana e può superare una sentenza, chiudendo definitivamente ogni disputa e stabilendo un nuovo assetto di interessi voluto e accettato da tutti i soggetti coinvolti.
Cosa succede se le parti trovano un accordo dopo che è stato presentato un ricorso in Cassazione?
La Corte di Cassazione dichiara la cessazione della materia del contendere. Questo significa che il processo si conclude perché la lite è stata risolta direttamente dalle parti, e l’accordo raggiunto sostituisce la precedente sentenza.
In caso di cessazione della materia del contendere per accordo, chi paga le spese legali?
Se le parti lo richiedono congiuntamente, come in questo caso, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Ciò significa che ogni parte sostiene i propri costi legali senza dover rimborsare quelli della controparte.
Se viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, la parte che ha fatto ricorso deve pagare un ulteriore contributo unificato?
No. La Corte ha chiarito che, in questa specifica situazione, non sono dovuti ulteriori versamenti a titolo di contributo unificato, poiché la sentenza impugnata perde efficacia a causa dell’accordo tra le parti e non per una decisione di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12220 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 12220 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19604-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 275/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 07/01/2021 R.G.N. 559/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Licenziamento
–
rapporto privato
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/04/2024
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, condannava RAGIONE_SOCIALE a risarcire a NOME il danno conseguente all’illegittimità del licenziamento intimatogli nella misura specificamente indicata nel dispositivo, secondo i criteri e per le ragioni indicate nella motivazione;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società; nel controricorso il lavoratore ha dato atto della definizione conciliativa della controversia a seguito di accordo sottoscritto dopo la notifica del ricorso per cassazione; in prossimità dell’adunanza i difensori di entrambe le parti hanno depositato memorie contenenti istanza per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, a spese compensate;
CONSIDERATO CHE
dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione comporta la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, e determina la cessazione della materia del contendere (v. Cass. SS.UU. n. 8980/2018);
le parti hanno congiuntamente richiesto la compensazione delle spese, per cui anche per tale aspetto può ritenersi cessata ogni contesa;
non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, in quanto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione delle pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti (cfr.
Cass. SS.UU. n. 8980/2018 cit.; Cass. n. 24632/2019, n. 10483/2023);
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’ Adunanza camerale del 4 aprile