Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30563 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30563 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 38662-2019 proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1999/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2019 R.G.N. 2728/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Altre ipotesi pubblico impiego
R.G.N. 38662/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/10/2023
CC
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma dell’impugnata sentenza, ha rigettato la domanda proposta in primo grado da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dipendenti ex RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) che avevano nel tempo riscosso compensi per perizie estimative in favore di soggetti richiedenti mutui ipotecari, volta all’accertamento dell’illegittimità dell’azione di recupero esercitata dall’istituto nei loro confronti mediante trattenuta diretta sulla busta paga;
per la cassazione della sentenza i ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Considerato che:
rilevato che entrambe le parti hanno depositato istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con allegato «accordo di conciliazione», che regola anche le spese di lite (tenendo ferme le decisioni assunte in proposito dai giudici di merito e prevedendo l’integrale compensazione di quelle relative al presente giudizio di legittimità);
ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall’accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma
dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
P.Q.M.
la Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 18/10/2023.