Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14967 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14967 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29329/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliate in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende
-controricorrente ricorrente incidentale- avverso sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2015/2020 depositata il 22.4.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.5.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n.20763 del 2015 il Tribunale di Roma ha rigettato le domande proposte da NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro (di seguito: BNL) per ottenere la restituzione delle somme asseritamente versate indebitamente in relazione a due rapporti di conto corrente con la stessa intrattenuti, per la nullità di clausole contrattuali in tema di applicazione di interessi ultra-legali e usurari e per commissioni e spese non dovute.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello NOME COGNOME, nella predetta doppia qualità, a cui ha resistito l’appellata BNL, proponendo anche appello incidentale condizionato. La Corte di appello di Roma con sentenza del 22.4.2020 ha respinto il gravame, con aggravio di spese, confermando la sentenza di primo grado, assorbito l’appello incidentale.
La Corte di appello ha rilevato che la domanda attorea era fondata sul preventivo accertamento della nullità di alcune clausole contrattuali, la cui esistenza non era stata dimostrata, in difetto di produzione dei documenti contrattuali, e che tale carenza non poteva essere surrogata dalle risultanze dell’esperita consulenza tecnica; ha aggiunto che gli istituti di cui all’art.119 TUB e all’art.210 cod.proc.civ., a cui pure aveva fatto ricorso l’appellante, non potevano superare il principio cardine dell’onere della prova; ha concluso che la domanda attrice non poteva essere accolta in difetto del necessario accertamento della nullità delle clausole in tema di interessi, commissioni e spese.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 17.11.2020 ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME nella duplice qualità, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 9.12.2020 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la BNL, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
In data 7.5.2024 le parti hanno depositato dichiarazione congiunta con cui hanno attestato di aver definito la controversia in via stragiudiziale, con conseguente cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo delle parti, con compensazione integrale delle spese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4 e n.5, cod.proc.civ., prospettato come assorbente, la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in relazione all’art.111 Cost, nonché omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
La ricorrente lamenta la mera apparenza della motivazione, specificamente in ordine alla richiesta ante causam da parte della correntista di ordine di esibizione ai sensi dell’art.119 TUB dei documenti contrattuali e all’ordine di esibizione emesso in corso di procedimento ex art.210 cod.proc.civ., non ottemperato in parte qua dalla Banca, nonché in ordine alla disponibilità degli estratti conto del conto corrente in questione, in parte prodotti dalla ricorrente e in parte esibiti dalla Banca in seguito all’ordine di esibizione, comunque esaminati dal Consulente d’ufficio, che ne aveva integrato le risultanze con alcune proiezioni contabili.
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod.proc.civ. in relazione all’art.111 Cost, con riferimento allo specifico motivo di appello di omessa pronuncia sulla domanda subordinata.
Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4 e n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dell’art.2697 c.c.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la BNL denuncia omessa pronuncia sulla declaratoria di infondatezza in fatto e diritto della domanda restitutoria.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale la BNL denuncia omessa pronuncia sulla declaratoria della prescrizione dell’azione quanto alle rimesse anteriori al 1996.
Con il terzo motivo di ricorso incidentale la BNL denuncia omessa pronuncia sulla declaratoria della nullità e/o infondatezza in fatto e diritto della c.t.u. svolta in primo grado e della richiesta di rinnovo della stessa.
Le parti hanno depositato in data 7 e 8.5.2024 dichiarazione congiunta di aver stipulato un accordo stragiudiziale transattivo e con cessazione della materia del contendere.
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso. (Sez. 3, n. 10483 del 19.4.2023, Sez. U, n. 8980 del 11.4.2018).
La Corte deve dunque dichiarare cessata la materia del contendere e inefficace la sentenza impugnata, a spese compensate, come richiesto concordemente dalle parti.
Inoltre, secondo il ricordato precedente delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13. Invero, in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in seguito ad accordo transattivo fra le parti e inefficace la sentenza impugnata, a spese integralmente compensate.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione