Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 20979 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 20979 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 23/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 5072/2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOMECODICE_FISCALE rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOMECODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, NOME COGNOME (CODICE_FISCALE;
Controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 98/2018 depositata il 28/06/2018.
Sanzioni amministrative
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La Consob, con delibera n. 19932 del 30 marzo 2017, ha applicato a NOME COGNOME, componente del CdA della Banca Popolare di Vicenza dal 09/07/1991, la sanzione pecuniaria di euro 40.000,00 per effetto del cumulo giuridico tra le sanzioni di euro 25.000,00 e di euro 20 .000,00, ex art. 191 TUF, per l’omissione di rilevanti informazioni nei prospetti relativi ai due aumenti di capitale deliberati nel 2014, il primo dei quali mediante l’emissione di azioni in opzione ai soci per un importo fino ad un massimo di euro 607.786.750,00 (periodo di offerta dal 12/05/2014 all’08/08/2014), il secondo, mediante l’emissione di azioni, finalizzato all’ampliamento della base sociale, da offrire esclusivamente a non soci, fino ad un importo massimo di euro 300mln, entro un triennio (periodo di offerta dal 12/05/2014 al 19/12/2014).
NOME COGNOME ha proposto opposizione e ha chiesto l’annullamento della sanzione.
La Corte d’appello di Venezia, nella resistenza della Consob, respinto la domanda.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi.
La Consob ha resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie per l’udienza.
In pendenza del giudizio, il ricorrente è deceduto, come attestato dal suo difensore nella memoria depositata il 07/02/2025 e nella memoria depositata per l’udienza .
Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la morte dell ‘ autore della violazione, comportando l ‘ estinzione dell ‘ obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall ‘a mministrazione che, ex
art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, attesa la natura personale della responsabilità amministrativa, determina la cessazione della materia del contendere (Cass. n. 1938/2024).
Nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione.
Non potendo infatti trovare applicazione i princìpi della soccombenza e della causalità propri della c.d. soccombenza virtuale, in quanto l ‘ erede succede nel processo, ma non nel lato passivo del rapporto giuridico sanzionatorio che ne forma l ‘ oggetto sostanziale, il carico delle spese resta regolato dall ‘ art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale ciascuna parte anticipa e sostiene le proprie (Cass. Sez. 2, n. 16747 del 24/05/2022).
Non opera il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, perché il procedimento per cassazione non si è concluso con integrale conferma della statuizione impugnata ovvero con la ‘ ordinaria ‘ dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ma con cessazione della materia del contendere, con conseguente caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata (Sez. 3, n. 20697 del 20/07/2021).
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione