Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33861 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 2493-2020 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 2493/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2479/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2019 R.G.N. 2373/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME; il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte.
RILEVATO
-che, con sentenza del 18 giugno 2019, la Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’Istituto alla restituzio ne delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il terzo quadrimestre del 2010 ed il primo quadrimestre del 2013;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, infondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di attività che, per la stretta correlazione fra l’incarico esple tato ed il rapporto di servizio, devono considerarsi comprese nei compiti e doveri di ufficio con conseguente inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre il COGNOME, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
-che nelle more dell’udienza di discussione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato
-che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 7.11.2023