Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31352 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31352 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 28635-2019 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE,
Oggetto
R.G.N. 28635/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2323/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/04/2019 R.G.N. 699/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
PREMESSO CHE
1. con sentenza 5 aprile 2019, la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello principale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e reiezione dell’incidentale di NOME COGNOME, ha rigettato la domanda del secondo di condanna del pagamento, in proprio favore, della somma di € 526.800,00, a titolo di indennità di risoluzione contrattuale e di € 438.999,00, a titolo di indennità supplementare;
2. con atto notificato il 2 ottobre 2019, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso;
3. nelle more del giudizio, i difensori delle parti hanno presentato il 15 maggio 2023 istanza congiunta di cessazione della materia del contendere con espressa pattuizione di compensazione delle spese di giudizio, sulla base del verbale di conciliazione sindacale ai sensi dell’art. 411 c.p.c. del 19 maggio 2021;
CONSIDERATO CHE
1. sulla base del suindicato verbale, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, senza assunzione di alcun provvedimento sulle spese di giudizio tra le parti: dandosi semplicemente atto della manifestata volontà delle stesse in tale senso, a norma dell’art. 92, ultimo c omma c.p.c.;
neppure sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542);
P.Q.M.
La Corte
dichiara cessata la materia del contendere; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 11 ottobre 2023