Cessazione della Materia del Contendere: Quando un Accordo Chiude il Processo
Nel corso di una causa legale, può accadere che le parti trovino un accordo che risolva la loro controversia al di fuori delle aule di tribunale. Questo evento porta a un istituto giuridico fondamentale: la cessazione della materia del contendere. Si tratta di una situazione in cui l’interesse delle parti a proseguire il giudizio viene meno, rendendo superflua una pronuncia del giudice sul merito della questione. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come questo meccanismo funzioni nella pratica, anche nel grado più alto di giudizio.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda trae origine da un ricorso presentato dinanzi alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d’Appello. Durante lo svolgimento del processo, le parti in causa, sia la ricorrente che le controparti, sono giunte a una transazione, ovvero un accordo bonario che ha risolto la lite in via definitiva. Di conseguenza, i rispettivi difensori hanno depositato presso la cancelleria della Corte delle istanze congiunte, chiedendo formalmente che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Decisione della Corte sulla cessazione della materia del contendere
La Corte di Cassazione, esaminate le richieste conformi delle parti, ha accolto la loro volontà. Con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile proprio per cessazione della materia del contendere. Questa declaratoria non entra nel merito di chi avesse ragione o torto, ma prende semplicemente atto che la disputa è stata risolta privatamente. La Corte ha inoltre disposto due importanti misure accessorie:
1. Compensazione delle spese: Le spese legali sostenute da ciascuna parte sono state interamente compensate. Ciò significa che ogni parte ha pagato il proprio avvocato, senza che nessuna fosse condannata a rimborsare le spese dell’altra.
2. Cancellazione della trascrizione: È stata ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale iniziale, che era stata registrata presso l’ufficio provinciale del territorio. Questo atto è fondamentale per ‘ripulire’ la storia giuridica del bene immobile oggetto della causa, liberandolo da vincoli legali.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della decisione della Corte sono lineari e si fondano su principi consolidati della procedura civile. In primo luogo, i giudici hanno verificato che le dichiarazioni provenissero da difensori muniti di procure speciali. Questo è un punto cruciale: l’avvocato, per poter rinunciare agli atti del giudizio o accettare una transazione, deve aver ricevuto un mandato specifico dal proprio cliente che lo autorizzi a compiere tali atti. La procura generale alle liti non è, infatti, sufficiente.
In secondo luogo, la Corte ha riconosciuto che la transazione intervenuta tra le parti ha fatto venir meno l’oggetto stesso del giudizio, rendendo inutile qualsiasi ulteriore attività processuale. Di conseguenza, la pronuncia di inammissibilità per cessazione della materia del contendere è l’esito corretto.
Infine, la Corte ha specificato che, data la natura della decisione, non si applicava il cosiddetto ‘raddoppio del contributo unificato’, una sanzione processuale prevista per chi perde un’impugnazione in modo definitivo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Cessazione della Materia del Contendere
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la giustizia non persegue la lite a tutti i costi, ma favorisce la risoluzione delle controversie. La cessazione della materia del contendere rappresenta una via d’uscita efficiente e vantaggiosa dal processo, consentendo alle parti di risparmiare tempo e risorse economiche. La decisione sottolinea l’importanza di un accordo transattivo come strumento per porre fine a un contenzioso in qualsiasi fase e grado, inclusa la Cassazione. Per le parti coinvolte, questo significa poter contare su una chiusura certa della vicenda, mentre per il sistema giudiziario rappresenta un alleggerimento del carico di lavoro. La vicenda conferma, inoltre, il ruolo centrale dell’avvocato e la necessità che sia dotato di poteri specifici (la procura speciale) per poter gestire efficacemente la conclusione del processo per conto del proprio assistito.
Quando si verifica la cessazione della materia del contendere?
Si verifica quando, durante il processo, viene meno l’interesse delle parti a ottenere una decisione dal giudice, ad esempio perché hanno raggiunto un accordo transattivo che ha già risolto la loro controversia.
Quali sono le conseguenze della cessazione della materia del contendere in Cassazione?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Solitamente, come in questo caso, le spese legali vengono compensate tra le parti e vengono disposti gli adempimenti necessari a ripristinare la situazione precedente alla causa, come la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
È necessario che gli avvocati abbiano poteri speciali per chiedere la cessazione della materia del contendere?
Sì, l’ordinanza chiarisce che le dichiarazioni dei difensori sono efficaci perché provengono da avvocati a cui i clienti hanno conferito una procura speciale, che li abilita espressamente a compiere atti di disposizione del diritto in contesa, come la rinuncia agli atti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2059 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2059 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21958/2018 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME ( -) rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), TEGAS TONINO (CODICE_FISCALE)
nonché contro COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CAGLIARI n. 721/2017 depositata il 28/07/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024 dal Presidente NOME COGNOME.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato:
che i difensori delle parti ricorrente e controricorrente hanno depositato conformi istanze di declaratoria di cessazione della materia del contendere, per intervenuta transazione della lite, con compensazione delle spese e ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
che tali dichiarazioni sono idonee all’effetto domandato, in quanto provenienti da difensori che dalle rispettive procure speciali risultano abilitati (anche) a rinunciare agli atti (cfr. n. 149/14);
che va, altresì, ordinata la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (cfr. nn. 5587/07 e 8991/12);
che non ricorrono le condizioni del raddoppio del contributo unificato (cfr. nn. 20697/21 e 3542/17);
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere, compensa integralmente le spese e ordina al Conservatore dell’Ufficio provinciale del territorio di Oristano la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del presente giudizio, effettuata con nota n. 1188 registro generale e
n. 827 registro particolare del 27.2.2004, con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda