Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27295 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27295 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20800/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) giusta procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE giusta procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
COMITATO dei CREDITORI del RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Napoli, INDIRAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE), che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al controricorso
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata
–
avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata in R.G. n. 3338/2018 depositato il 12/7/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/6/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Il giudice delegato al fallimento di RAGIONE_SOCIALE, con decreto in data 6 marzo 2018, preso atto dell’impossibilità di costituire il comitato dei creditori e tenuto conto dell’urgenza rappresentata dai curatori, essendo in corso l’esercizio provvisorio, approvava, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e 104ter l. fall., il programma di liquidazione ed autorizzava l’esecuzione degli atti ad esso conformi.
Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava inammissibile il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, avverso tale statuizione.
Riteneva, in particolare, che nell’ipotesi in cui il provvedimento del G.D. fosse stato posto in essere nell’ambito dei poteri di surrogazione previsti dall’art. 41, comma 4, l. fall., in sostituzione del comitato dei creditori, il regime impugnatorio applicabile fosse quello previsto dall’art. 36 l. fall. contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori piuttosto che quello stabilito dall’art. 26 l. fall. e che non fosse possibile una sorta di conversione dell’impugnazione, anche perché presentata quando il termine per proporre quella prevista dall ‘a rt. 36 cit. era spirato.
RAGIONE_SOCIALE, quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, depositato in data 12
luglio 2018, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso il fallimento di RAGIONE_SOCIALE e il comitato dei creditori del medesimo fallimento.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
La ricorrente e il comitato dei creditori hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Considerato che :
4. Occorre preliminarmente rilevare che RAGIONE_SOCIALE ha depositato, nei termini previsti dall’art. 372 cod. proc. civ., il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 17 gennaio 2020 con cui è stato omologato il concordato fallimentare proposto da RAGIONE_SOCIALE a seguito di parere favorevole espresso dai curatori del fallimento e dal comitato dei creditori della procedura.
La proposta di concordato omologata, prevedendo ‘ il trasferimento, ad uno o più soggetti individuati, del coacervo di beni che compongono l’attivo fallimentare ‘, ha comportato il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti in ordine alle modalità di liquidazione dell’attivo fallimentare e, con ciò, dell’interesse al ricorso.
Nessun dubbio può sorgere quanto all’ammissibilità del deposito di tale provvedimento, dato che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che l’art. 372 cod. proc. civ., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso. La cessazione della materia del contendere così determinatasi giustifica non già l’inammissibilità del ricorso in cassazione, bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, dei provvedimenti già emessi, oramai privi di attualità, e, dall’altro, l’adozione di una
pronuncia finale sulle spese secondo una valutazione di soccombenza virtuale (Cass. 26299/2018, Cass. 15042/2018, Cass. 17817/2016, Cass. 9753/2017, Cass. 19160/2007).
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti e cassato senza rinvio il decreto impugnato.
La presentazione da parte di un terzo e l’omologazione di un concordato fallimentare nel corso della procedura costituiscono una grave ed eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti, cassa senza rinvio il decreto del giudice delegato in data 6 marzo 2018 e dispone l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
Così deciso in Roma in data 26 giugno 2024.