Cessazione materia del contendere: quando un accordo chiude il processo
L’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, n. 3540 del 7 febbraio 2024, offre un chiaro esempio di come un accordo tra le parti possa determinare la cessazione della materia del contendere anche nel giudizio di legittimità. Questa pronuncia è fondamentale per comprendere il valore degli accordi transattivi e i loro effetti sul processo, specialmente per quanto riguarda la gestione delle spese legali.
I Fatti della Causa: dal Tribunale alla Cassazione
La vicenda legale ha origine dalla richiesta di una società ferroviaria di ottenere la restituzione di una somma di denaro, versata in esecuzione di una sentenza di primo grado poi riformata. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda della società, confermando la decisione precedente.
Contro la sentenza d’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando vizi nella decisione. La controparte si è difesa con un controricorso. Tuttavia, prima che la Corte Suprema potesse decidere nel merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo.
L’Accordo e la Cessazione Materia del Contendere
Durante il giudizio in Cassazione, le parti hanno sottoscritto un verbale di conciliazione stragiudiziale, risolvendo la controversia in via amichevole. Questo documento, depositato agli atti, ha dimostrato il raggiungimento di un accordo transattivo sulla questione oggetto del contendere.
L’esistenza di tale accordo ha modificato radicalmente lo scenario processuale. È venuto meno, infatti, l’interesse giuridicamente rilevante di entrambe le parti a ottenere una pronuncia dalla Corte. Di fronte a questa situazione, il Collegio non ha potuto fare altro che prendere atto della risoluzione extragiudiziale della lite e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la propria decisione sulla base di principi consolidati. In primo luogo, ha riconosciuto che il verbale di conciliazione è un atto idoneo a provare l’avvenuta transazione e, di conseguenza, la fine della controversia.
L’accordo tra le parti fa venir meno la ragione stessa del processo, ovvero la necessità di un intervento del giudice per dirimere un conflitto. La conseguenza diretta è la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda le spese legali, la Corte ha ritenuto giustificata la loro integrale compensazione. Dal momento che la lite si è conclusa per volontà congiunta delle parti, non vi era ragione di addossare i costi a una sola di esse. Ciascuna parte, quindi, ha sostenuto le proprie spese.
Infine, i giudici hanno chiarito un importante aspetto fiscale: non ricorrevano i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato. Tale sanzione, prevista dall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, si applica solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, ipotesi non verificatesi nel caso di specie, poiché il processo si è estinto per una causa diversa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. Un accordo transattivo non solo consente alle parti di trovare una soluzione condivisa e soddisfacente, ma può anche portare all’estinzione del processo in qualsiasi fase e grado, compreso il giudizio di Cassazione. La decisione evidenzia come la volontà delle parti, formalizzata in un accordo, prevalga sulla prosecuzione del contenzioso, con effetti significativi anche sulla regolamentazione delle spese processuali e sugli oneri fiscali accessori.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si estingue perché, a seguito di eventi successivi al suo inizio come un accordo tra le parti, è venuto meno l’interesse a ottenere una decisione dal giudice sulla controversia.
Qual è l’effetto di un accordo transattivo su un processo in corso?
Un accordo transattivo, se depositato in giudizio, dimostra che la lite è stata risolta. Di conseguenza, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, ponendo di fatto fine al processo.
In caso di cessazione della materia del contendere per accordo, chi paga le spese legali?
Come stabilito in questa ordinanza, la Corte può disporre la compensazione delle spese. Ciò significa che ciascuna parte si fa carico dei costi del proprio avvocato, poiché la fine del giudizio dipende dalla volontà comune e non dalla vittoria di una parte sull’altra.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3540 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 3540 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 21960-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – Società RAGIONE_SOCIALE, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Oggetto
Cessazione materia del contendere
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 13/12/2023
CC
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 840/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 02/03/2021 R.G.N. 1244/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dalla Consigliera NOME COGNOME.
Rilevato che :
La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di RAGIONE_SOCIALE, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata rigettata la domanda proposta dalla società nei confronti di NOME e volta ad ottenere la restituzione della somma versata in esecuzione della sentenza del tribunale di Castrovillari (n. 438/1999), poi riformata.
Avverso tale sentenza di RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. NOME ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che :
4 . Preliminarmente, deve darsi atto dell’avvenuto deposito del verbale di conciliazione stragiudiziale sottoscritto tra le parti il 15 giugno 2023.
Dal verbale di conciliazione risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo sulla controversia in oggetto e tale verbale è idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente mancanza di interesse delle parti a proseguire il giudizio, il che giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio.
6 . Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228, atteso che l’obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato è correlato unicamente alle ipotesi di integrale rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell’impugnazione, (Cass. n. 3688 del 2016; n. 23175 del 2015), nel caso di specie non sussistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Così deciso nell’adunanza camerale del 13 dicembre 2023