Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31658 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 31658 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 21020/2018 proposto da:
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso l o studio dell’a AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME
– ricorrenti –
Oggetto
Pubblico impiego.
Sanità.
Subordinazione.
Remunerazione.
R.G.N. 21020/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 3/10/2023
CC – Aula B
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
e sul riunito ricorso successivo proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME
– intimati –
avverso la sentenza n. 231/2017 della CORTE D ‘ APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 4/1/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal AVV_NOTAIO;
rilevato che i difensori delle parti hanno depositato istanza congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, «non avendo più le parti interesse alla prosecuzione del giudizio», con richiesta di «integrale compensazione delle spese di lite»;
ritenuto, pertanto, che è venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale, in ragione della sistemazione data alla lite e al rapporto sottostante dall ‘ accordo intervenuto, che sostituisce la disciplina previgente e anche le statuizioni nel merito della sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 8980/2018);
dato atto, infine, che, in base all’esito del giudizio, non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 , comma 1 -quater , del D.P.R. 115 del 2002, posto che tale meccanismo sanzionatorio è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell ‘ efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell ‘ impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre la declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta il venir meno dell ‘ efficacia della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo negoziale fra le parti;
P.Q.M.
la Corte:
dichiara la cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione; ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della insussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1 -bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, il 3/10/2023.