Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 30445 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 30445 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25278/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME ,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO che l a rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3296/2020 depositata il 29/09/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Con sentenza n. 143 del 2013 il Tribunale di Torre Annunziata condannò NOME COGNOME, proprietaria di un immobile sito in Gragnano in INDIRIZZO, all’arretramento ad una distanza 10 metri dal fronte del fabbricato dell’odierna ricorrente dei ‘ casotti realizzati in violazione, così come meglio individuati dal c.t.u .’
La decisione venne impugnata , e l’appello accolto alla luce degli esiti della ctu, sicché all’RAGIONE_SOCIALE fu ordinato di arretrare il fabbricato di sua proprietà fino ad osservare la distanza di dieci metri dal confine con la proprietà di NOME COGNOME.
3.Avverso la prefata decisione è formulato ricorso affidato a due motivi. Resiste NOME COGNOME con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente va dato atto che le parti, congiuntamente, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, in ogni caso con spese integralmente compensate, avendo rinunciato agli atti del giudizio per essere intervenuta transazione tra le stesse.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione integrale, tra le parti, delle spese del presente giudizio.
3.Invero, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, comma 3, 383 e 384 c.p.c. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso
(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8980 del 11/04/2018; conf. Cass., Sez. L, Sentenza n. 24632 del 02/10/2019 e Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10483 del 19/04/2023).
La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485 del 12/10/2018).
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Roma, 18 settembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME