Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14016 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14016 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6519/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocato COGNOME NOME (EMAIL) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME (EMAIL), COGNOME NOME (EMAIL) giusta procura speciale in calce al ricorso.
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dell’RAGIONE_SOCIALE (EMAIL), presso cui sono domiciliati.
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 71/2022 depositata il 04/02/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Potenza n. 71/2022 del 4 febbraio 2022.
Resiste con controricorso il Ministero.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1, cod. proc. civ.
Le parti hanno depositato congiuntamente istanza di cessazione della materia del contendere.
La ricorrente ha depositato memoria illustrativa in cui si riporta a tale istanza.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘ Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sull’eccezione di RAGIONE_SOCIALE relativa alla necessità di detrarre, dall’importo dovuto alla P.A. a titolo di restituzione del contributo ricevuto, la parte dei contributi utilizzati in esecuzione della convenzione poi risolta in sede arbitrale calcolati soprattutto in relazione al valore del manufatto realizzato ed acquisito in proprietà dalla P.A. e dei materiali a tal fine impiegati ‘ .
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘ Nullità della
sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c.: omessa pronuncia sull’eccezione di COGNOME di compensazione di qualsivoglia credito riconosciuto alla P.A. con il maggior credito risarcitorio di COGNOME, come accertato dal lodo del 13.05.1993 ‘
Con il terzo motivo, svolto per il caso di rigetto dei precedenti , la ricorrente denuncia ‘ Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. in relazione agli artt. 394, co. 3, c.p.c. e 384, co. 2 c.p.c. ‘
Il motivo censura la sentenza per il caso in cui si dovesse reputare che il silenzio sulle eccezioni di RAGIONE_SOCIALE (di rideterminazione dell’importo del credito restitutorio della P.A. e di compensazione), anziché omessa pronuncia (come dedotto nel primo e nel secondo motivo), configuri implicita declaratoria di inammissibilità, per essere tali eccezioni nuove. Se così fosse la sentenza di rinvio sarebbe viziata: ex art. 394, comma 3, cod. proc. civ., che dice inammissibili in sede di rinvio le eccezioni nuove, nel senso di svolte per la prima volta, ma non anche, come nel caso di specie, le eccezioni rimaste nei precedenti gradi di merito assorbite e sempre riproposte ex art. 346 cod. proc. civ.; ed ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., che impone al giudice del rinvio di uniformarsi a quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale, nel caso di specie, con la sentenza n. 29653/2017 aveva espressamente chiarito che il giudice del rinvio dovesse conoscere anche delle eccezioni svolte da COGNOME RAGIONE_SOCIALE circa il credito restitutorio della P.A. conseguente alla risoluzione della convenzione.
Con il quarto motivo, svolto per il caso di rigetto dei precedenti , la ricorrente denuncia ‘ Falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., rilevante ex art. 360, n. 3, c.p.c. ‘
Il motivo censura la sentenza per il caso in cui si reputasse che il silenzio sulle eccezioni di RAGIONE_SOCIALE (di rideterminazione dell’importo del credito restitutorio della P.A. e
di compensazione, di cui al primo ed al secondo motivo) vada qualificato quale rigetto implicito di tali eccezioni per essere esse precluse da un asserito giudicato interno di accertamento del credito della P.A. formatosi nel passaggio dal primo al secondo grado di giudizio. Il passaggio della sentenza di primo grado, valorizzato dalla sentenza di rinvio, non configura accertamento del credito restitutorio della P.A., ma mera motivazione meritale ad abundantiam , poiché resa dal Tribunale dopo aver dichiarato la sua carenza di potestas decidendi per assenza di domanda.
Rileva il Collegio in via preliminare che risulta depositata telematicamente istanza congiunta delle parti di declaratoria di cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Pertanto deve essere pronunciata declaratoria di cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2024.