SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ANCONA N. 1329 2025 – N. R.G. 00000818 2023 DEPOSITO MINUTA 31 10 2025 PUBBLICAZIONE 31 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI ANCONA
I^ Sezione Civile
La Corte di Appello di Ancona – I sezione civile II collegio – composta dai seguenti magistrati:
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Presidente rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del RAGIONE_SOCIALE contenziosi dell’anno 2023 e promossa
DA
(CF. ), rappresentata e difesa dall’Avv.
NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in Ancona, INDIRIZZO, presso lo studio del detto procuratore
APPELLANTE
CONTRO
con sede legale in Roma (RM), al INDIRIZZO codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese di Roma n. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Ascoli Piceno ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ascoli Piceno, INDIRIZZO P.
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1011/2023 pubblicata in data 09.08.2023 dal Tribunale di Ancona in materia di contratti bancari/ ripetizione dell’indebito
Conclusioni: come da note telematiche in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva, questa Corte territoriale ha accolto parzialmente l’appello promosso da avverso la sentenza in epigrafe, disponendo la prosecuzione del giudizio per la rinnovazione della consulenza contabile/bancaria; con separata ordinanza sono stati formulati i quesiti e contestualmente, in alternativa all’approfondimento istruttorio, è stata formulata una proposta conciliativa ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. del seguente tenore: riduzione della pretesa creditoria complessiva vantata da parte appellante in euro 150.000,00 (determinata operando una riduzione di circa il 30% sulla ipotesi 4.3.1 dell’originaria perizia), somma da intendersi comprensiva di interessi; pagamento immediato di tale somma; compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese del secondo grado.
e hanno accettato la proposta conciliativa rispettivamente in data 23.07.2025 ed in data 12.09.2025.
Osserva pertanto la Corte che l’accettazione della proposta da parte dell’appellante e della Banca appellata comporta la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse RAGIONE_SOCIALE parti alla prosecuzione della lite, a tanto provvedendosi con sentenza.
Va infatti ricordato che secondo Cassazione Civile sez. III ord. 13.05.2021 n. 12899 Il giudice il quale ritenga perfezionato un accordo conciliativo fra le parti non può più pronunciare alcuna sentenza di condanna, in quanto, se è stato raggiunto un accordo, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del grado vanno compensate, in forza della proposta conciliativa accettata.
N on sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che l’impugnazione non è stata respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile.
PQM
La Corte d’Appello, definitivamente pronunciando nel procedimento di appello proposto da avverso , così decide:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa fra le parti le spese di lite del grado
Ancona, li 28.10.2025
Il Presidente est.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME