Ordinanza di Cassazione Civile Sez. U Num. 5970 Anno 2025
Civile Ord. Sez. U   Num. 5970  Anno 2025
Presidente: COGNOME PASQUALE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione  iscritto al n. 16153/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME, con domicilio digitale in atti.
-RICORRENTE- contro
RAGIONE_SOCIALE,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.ti COGNOME NOME  e COGNOME NOME con domicilio digitale in atti.
–
CONTRORICORRENTE- nel  giudizio  pendente  dinanzi  al  TRIBUNALE LUCCA n. 1360/2023 R.G..
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1.La RAGIONE_SOCIALE ha evocato in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, società di diritto statunitense, dinanzi al Tribunale di Lucca, esponendo che, nel corso del 2021, la convenuta, broker nel settore della vendita di imbarcazioni di lusso, aveva segnalato alla RAGIONE_SOCIALE una cliente – NOME COGNOME interessata all’acquisto di un a nave da diporto modello Mangusta Oceano e che le trattative non erano andate a buon fine, tanto che la nave era stata ceduta ad altro. Successivamente la NOME aveva acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE una diversa nave, mod. Mangusta Gransport TARGA_VEICOLO mt., per cui la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto il pagamento di una provvigione pari al 5% del prezzo , ritenendo che l’affare fosse stato concluso grazie alla sua intermediazione.
H a chiesto di dichiarare l’insus sistenza del diritto alla provvigione o di determinarne il giusto ammontare, in misura non superiore ad € 300.000,00.
La  convenuta  ha  contestato  la  domanda  eccependo  il  difetto  di giurisdizione  del  giudice  italiano;  ha  chiesto,  in  subordine,  di sospendere  il  giudizio,  stante  la  pendenza  in  Florida  di  altra controversia con lo stesso oggetto tra le stesse parti.
In  pendenza  di  giudizio  la  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto regolamento preventivo di giurisdizione in tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il    primo  motivo denuncia la violazione degli artt. 3 della L. 218/95,  7  del  Regolamento  n.  1215/12,  5  della  Convenzione  di Bruxelles  del  27.9.1968,  ratificata  con  L.  804/1971,  per  aver l’attrice instaurato  il  giudizio  dinanzi  al  giudice  italiano  in  base  al
criterio del forum destinatae solutionis . Secondo la ricorrente, l’art. 3 della l. 218/1995 contiene un rinvio dinamico alla Convenzione di Bruxelles, ai regolamenti UE 44/2001, nonché al l’art. 7 Reg. UE n. 1215/2012,  secondo  cui ‘ nelle materie contrattuali involgenti rapporti di vendita di beni o prestazioni di servizi la giurisdizione va determinata  in  base  al  luogo  di  esecuzione  della  obbligazione caratterizzante il contratto di cui si discute ‘ .
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 57 della L. 218/1995, 4 del Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (cosiddetto ‘ Roma I ‘) , per aver la società attrice instaurato la causa senza tener conto del criterio del c.d. collegamento allo stato di residenza della parte che aveva eseguito la parte principale del contratto, oltre che in violazione della legge applicabile al contratto.
Il  terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 7, comma primo, della  L.  218/95,  per  aver  la  resistente  ritenuto  che  tra  le  due diverse controversie, pendenti rispettivamente in Italia e in Florida, intercorresse un rapporto di litispendenza internazionale da risolvere a favore del giudizio instaurato per primo, trascurando il diverso  contenuto  delle  domande,  l ‘ una  rivolta  a  negare  il  diritto alla  provvigione  e l’altra riguardante  esclusivamente  il  suo  esatto ammontare.
Con istanza congiunta del 9.12.2024, le parti hanno chiesto di  dichiarare  la  cessazione  della  materia  del  contendere,  avendo definito la lite con accordo del 28.10.2024 depositato in atti.
Va  dichiarata  la  cessazione  della  materia  del  contendere  per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulla giurisdizione, avendo la parti conciliato la lite, come da accordo del 28.10.2024 in atti,  restando  superate  le  questioni  di  inammissibilità  del  ricorso poste in rilievo dal Pubblico ministero nelle conclusioni scritte.
Le spese sono integralmente compensate su concorde richiesta di parte.
dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite