SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 2578 2026 – N. R.G. 00009935 2024 DEPOSITO MINUTA 18 02 2026 PUBBLICAZIONE 18 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. NOME COGNOME
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo contenzioso generale AVV_NOTAIO‘anno 2024, posta in deliberazione all’udienza del 3 febbraio 2026, (senza termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, in persona del Dott. , in qualità di legale rappresentante AVV_NOTAIOa società che svolge l’incarico di Amministratore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché
Prof. elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE degli AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresentano e difendono per procura in atti
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All’udienza del 3 febbraio 2026, le parti richiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione AVV_NOTAIOe spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra proponeva opposizione al decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 2 gennaio 2024 e con le era stato ingiunto il pagamento, nei confronti del AVV_NOTAIO‘importo di euro 15.218,71, oltre interessi e spese. Contestava la pretesa creditoria azionata in sede monitoria da controparte, evidenziando come, in base agli accordi raggiunti con il proprio ex coniuge, Prof. quest’ultimo si era fatto carico di sostenere il pagamento integrale degli oneri condominiali richiesti, obbligo non adempiuto. Concludeva pertanto richiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa del Prof. la revoca del decreto ingiuntivo. Si costituiva in giudizio il , che richiamava il diritto AVV_NOTAIO‘amministratore di riscuotere gli oneri condominiali da ciascuno dei titolari di diritti reali sulle singole unità […
immobiliari e l’irrilevanza, pertanto, degli accordi intervenuti fra gli ex coniugi.
Concludeva richiedendo il rigetto AVV_NOTAIO‘opposizione.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il Prof. che contestava le deduzioni attoree e concludeva richiedendo il rigetto AVV_NOTAIOa domanda avanzata nei suoi confronti.
La causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 3 febbraio 2026, senza termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, non richiesti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che nelle note scritte depositate per l’udienza del 3 febbraio 2026, parte opposta ha dato atto che, nelle more del giudizio, la Sig.ra e il Prof. avevano provveduto al pagamento spontaneo di quanto richiesto in sede monitoria, comprensivo di interessi e spese legali; il ha pertanto rilevato di aver notificato atto di rinuncia al decreto ingiuntivo, concludendo, nella presente sede, per la cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere, con compensazione AVV_NOTAIOe spese di lite.
Anche le altre parti, nelle note depositate, hanno richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione AVV_NOTAIOe spese.
Deve quindi ritenersi, tenuto conto AVV_NOTAIOe illustrate deduzioni AVV_NOTAIOe parti, che le stesse abbiano conciliato la presente controversia e che pertanto, avuto riguardo a quanto dedotto, debba essere dichiarata, come richiesto, la cessazione AVV_NOTAIOa materia del contendere con compensazione integrale AVV_NOTAIOe spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio AVV_NOTAIOe parti, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere;
II) Compensa interamente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Roma il 16 febbraio 2026
IL GIUDICE