Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 28174 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 28174 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1450-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 1450NUMERO_DOCUMENTO2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/09/2023
CC
avverso la sentenza n. 524/2020 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 08/07/2020 R.G.N. 760/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato che:
con la sentenza impugnata, in sede di rinvio, ed in riforma della pronunzia del Tribunale di Siracusa, è stato dichiarato illegittimo il licenziamento intimato dalla ‘RAGIONE_SOCIALE‘ a NOME, e, per l’effetto, la società è stata condannata a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro e a pagargli un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, dovuta dal 22 giugno 2010, limitatamente a 8 mensilità per ciascun anno, fino alla data di effettiva reintegrazione;
a sostegno della propria decisione, il giudice del gravame ha evidenziato che la lettera del 17 marzo 2010, con la quale la predetta società aveva comunicato al lavoratore lo sbarco per avvicendamento e la ‘conseguente risoluzione del rapporto di lavoro’, era stata interpretata dal giudice di primo grado quale atto di licenziamento, senza tuttavia attribuire il giusto rilievo – anche secondo quanto precisato nella sentenza n. 10279/2018 di questa Corte (che aveva cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Catania del 10 febbraio 2016, confermativa di quella del giudice di primo grado) -a determinate circostanze di fatto (ossia la consegna al lavoratore, al termine di nove imbarchi precedenti, di altrettante note di sbarco, tutte del medesimo tenore letterale, che non potevano essere, pertanto, intese come definitivi recessi, dal momento che il lavoratore medesimo, in ogni occasione,
era stato poi convocato per nuovi imbarchi; la consegna al lavoratore di una busta paga, relativa alla mensilità di febbraio 2010, che riportava, quale data di assunzione, quella del primo imbarco effettuato su navi della società; l’invio all’RAGIONE_SOCIALE, da parte della società medesima, due settimane dopo lo sbarco del 17 marzo del 2010, della denuncia delle retribuzioni percepite, priva della menzione di un comunicato licenziamento); ne conseguiva che la mancata impugnazione non poteva determinare alcuna preclusione in ordine alla verifica della legittimità, o meno, della successiva cancellazione del lavoratore dal ‘turno particolare’, preannunciata con nota del 22 giugno 2010;
per la cassazione della decisione ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘ , che ha depositato memoria;
NOME COGNOME ha resistito con controricorso;
il P.G. non ha formulato richieste;
chiamata la causa all’adunanza camerale del 19 settembre 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).
Considerato che:
con il primo motivo la ricorrente -denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1363 c.c., 1367 c.c. e 6, comma 1, della legge n. 604 del 1966, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. – si duole che il giudice di appe llo, nell’interpretare la menzionata lettera non quale comunicazione di licenziamento, bensì quale atto di partecipazione con funzione meramente ricognitiva della interruzione del rapporto determinata da clausola collettiva, non abbia fatto corretto uso dei canoni interpretativi di legge, e, in particolare di quello letterale, avendo, peraltro, omesso di considerare che: a) anche le
precedenti note comunicate al lavoratore costituivano licenziamenti, seppur diretti a porre fine al rapporto non in via definitiva; b) l’erronea indicazione sulle buste paga della data di assunzione non poteva essere decisiva a fini interpretativi; c) la trasmissione all’RAGIONE_SOCIALE del prospetto delle retribuzioni dopo lo sbarco del 17 marzo 2010 era dovuta per legge, a prescindere dalla vigenza o meno del rapporto di lavoro nautico di riferimento;
con il secondo motivo, in via di subordine – denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 18 della legge n. 300 del 1970, nella formulazione anteriore alla novella di cui alla legge n. 92 del 2012, 2697 c.c., 2727 c.c. e 2729 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. -lamenta che il predetto giudice abbia rigettato l’eccezione di ‘aliunde perceptum’, ritenuta generica e tardiva in quanto non riproposta nella memoria difensiva di secondo grado, così disapplicando il principio in base al quale deve essere detratto dal risarcimento dovuto quanto percepito dal lavoratore per il lavoro svolto altrove;
con il terzo motivo -denunciando nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., 210 c.p.c., 345 c.p.c., 437 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. -si duole che la Corte territoriale abbia disatteso la richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., con motivazione del tutto insufficiente.
Ritenuto che:
in ragione del verbale di conciliazione prodotto – dal quale risulta che le parti hanno dichiarato di volere definire transattivamente e conciliare la presente causa a spese integralmente compensate e di ritenere cessata la materia del contendere -, sottoscritto in data 13 dicembre 2022 in sede sindacale, deve essere dichiarata la cessazione della
materia del contendere anche in ordine alle spese del giudizio;
va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , ai sensi dell’art. 13, comma quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dell ‘ ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio , la ‘ratio’ del citato art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l ‘ inammissibilità originaria del gravame ma non, come nella specie, per quella sopravvenuta (cfr., tra le altre, Cass. 23/02/2023, n. 5603).
PQM
dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in ordine alle spese del giudizio.
Il Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME