Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7850 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7850 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
R.G.N. 6817/2022
C.C. 6/11/2024
DIRITTI REALI
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6817/2022 ) proposto da:
COGNOME NOME e VENUTO NOME, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti –
contro
COGNOME e COGNOME NOME COGNOME quali eredi di COGNOME NOME, rappresentate e difese dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Roma, al INDIRIZZO
-controricorrenti –
VENUTO NATALE, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente –
Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 5708/2021, pubblicata il 18 agosto 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 novembre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
lette la memoria delle parti ricorrenti depositata ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. e le osservazioni depositate dai ricorrenti e dal controricorrente Venuto Natale a seguito della concessione del termine di cui all’art. 384, comma 3, c.p.c.
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato COGNOME NOME e COGNOME NOME convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, COGNOME NOME al fine di sentir accertare l’intervenuta usucapione della complessiva quota di ½, per quote di ¼ ciascuno, dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO piano INDIRIZZO, interno 15, distinto al NCEU partita 75782, foglio 904, part.lla 230 sub 13.A.
Il COGNOME Natale si costituiva in giudizio ed aderiva alla domanda attorea richiamando anche apposito accordo intervenuto tra le parti con il quale, in esito a procedimento di mediazione, aveva riconosciuto il diritto reclamato dagli attori.
Con atto del gennaio 2014 interveniva in giudizio il terzo COGNOME NOME, nella qualità di creditore procedente nei confronti di COGNOME NOME (genitrice dei due COGNOME) in forza
di pignoramento immobiliare del 22 aprile 1993 eseguito su 7/12 della quota all’epoca di sua proprietà, instando per il rigetto della pretesa attorea sul presupposto che il loro possesso -ove comprovato -avrebbe dovuto essere ritenuto illegittimo e clandestino e, perciò, inidoneo ai fini dell’usucapione e sicuramente non opponibile allo stesso creditore.
L’adito Tribunale di Roma, con sentenza n. 8362/2016, rigettava la domanda degli attori e regolava le complessive spese giudiziali.
Decidendo sull’appello formulato dagli stessi attori soccombenti, la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellato COGNOME NOME (cui successivamente erano subentranti gli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME) e nella contumacia dell’altro appellato COGNOME COGNOME, con sentenza n. 5708/2021, rigettava il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado in favore dei citati eredi del COGNOME NOME.
A fondamento dell’adottata decisione la Corte laziale, previa conferma dell’ammissibilità dell’intervento in giudizio del terzo creditore COGNOME NOMECOGNOME ravvisava l’infondatezza degli altri motivi di gravame, condividendo la motivazione del giudice di primo grado sul mancato raggiungimento della prova della intenzione manifesta degli appellanti di escludere l’altro comproprietario dal possesso del bene comune, ravvisando l’inidoneità allo scopo anche del richiamato accordo negoziale concluso in sede di mediazione nel maggio 2011.
Contro la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi (di cui i primi due suddivisi in due sub-censure), COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Hanno resistito con un congiunto controricorso gli intimati COGNOME NOME e COGNOME NOME e, con un separato controricorso, Venuto Natale.
Il Consigliere delegato della Sezione ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ravvisando l’ inammissibilità o, comunque, la manifesta infondatezza di tutti i motivi.
I ricorrenti, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, hanno chiesto la decisione del ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380 -bis c.p.c.
Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l’adunanza camerale nelle forme dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
Con ordinanza interlocutoria n. 32220/2024, essendosi venuta a porre la questione della configurabilità o meno di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, tenuto conto della intervenuta rinuncia dei controricorrenti eredi del terzo creditore intervenuto nei gradi di merito e della non opposizione dell’altro controricorrente Venuto Natale alla domanda di usucapione dei ricorrenti, è stato concesso alle parti – ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c. un termine per il deposito di eventuali osservazioni sulla suddetta questione rilevata d’ufficio (memorie poi presentate sia dai ricorrenti principali che dal controricorrente COGNOME COGNOME), riservando all’esito la decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rileva il collegio che sussistono, nella fattispecie, i presupposti per pervenire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, in conformità alla loro stessa richiesta (a cui ha aderito anche il controricorrente
Venuto NOME) formulata nelle osservazioni depositate ai sensi del richiamato art. 384, comma 3, c.p.c.
Invero, tale definizione del presente giudizio trova giustificazione nella produzione degli effetti delle condizioni stabilite (dagli stessi ricorrenti e dal controricorrente COGNOME COGNOME) nel verbale di mediazione (debitamente sottoscritto) dell’8 maggio 2011 con la presenza di apposito notaio e poi omologato con decreto giudiziale del 28 giugno 2011 (verbale di accordo negoziale peraltro reiterato in data 10 febbraio 2025), nonché nella sopravvenuta circostanza che le intimate -controricorrenti COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME (eredi del terzo COGNOME NOME, quale terzo intervenuto nei gradi di merito, nella qualità di creditore che aveva proceduto a pignoramento su porzione del bene oggetto della domanda di usucapione appartenente all’epoca alla comproprietaria COGNOME NOME) hanno – a mezzo del loro difensore nominato con procura speciale – rinunciato, con il controricorso dalle stesse depositato, all’intervento spiegato dal loro dante causa in giudizio (e, quindi, anche a tutte le difese successive) per avvenuto soddisfacimento dei loro diritti di credito (invocando, altresì, la compensazione delle spese di lite).
Pertanto, in conseguenza di questo sviluppo processuale, deve ritenersi ormai insussistente ogni situazione di contrasto tra le parti (v. Cass. SU n. 8980/2018 e Cass. n. 10483/2023 sugli effetti della definizione della lite in esito ad accordo negoziale), anche in virtù della suddetta sopravvenuta rinuncia delle eredi dell’intervenuto creditore pignoratizio alle loro pretese.
Ciò legittima la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso in questione, con
la conseguente compensazione integrale delle spese di questo giudizio tra tutte le parti (proprio in ragione dell’epilogo del processo determinato dalla concorde volontà delle parti stesse).
In dipendenza dell’adottata pronuncia non trova applicazione il disposto dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero le spese del presente giudizio fra tutte le parti.
Così deciso, in Roma, in data 6 novembre 2024 e, a seguito