Cessazione Materia del Contendere: Quando l’Accordo tra le Parti Ferma il Processo
Nel mondo del diritto, non tutte le controversie giungono a una sentenza che stabilisce un vincitore e un vinto. A volte, il percorso processuale si interrompe prima, non per un vizio di forma, ma per la volontà stessa delle parti. L’istituto della cessazione materia del contendere è un esempio perfetto di questa dinamica, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Il caso in esame, nato da una disputa lavorativa, si è concluso proprio con questa formula, a seguito di un accordo raggiunto tra un lavoratore e la sua azienda.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riconoscendo il diritto di un lavoratore a una specifica retribuzione per i giorni di ferie, aveva deciso di compensare integralmente le spese legali tra le parti. La motivazione di tale scelta risiedeva nell’accoglimento solo parziale delle richieste del lavoratore e nell’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sulla materia.
Insoddisfatto della decisione sulle spese, il lavoratore ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. A sua volta, la società datrice di lavoro ha risposto con un controricorso, proponendo anche un ricorso incidentale basato su tre distinti motivi. La controversia, quindi, era pienamente pendente di fronte alla Suprema Corte, pronta per essere decisa nel merito.
La Svolta: La Conciliazione in Sede Sindacale
Prima che la Corte potesse pronunciarsi, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno trovato un accordo. Con un atto di conciliazione stipulato in sede sindacale, il lavoratore e l’azienda hanno risolto la loro lite in modo definitivo. A seguito di questo accordo, lo stesso ricorrente ha depositato una memoria in cui chiedeva alla Corte di dichiarare la cessazione della materia del contendere, specificando che tale richiesta includeva anche la questione delle spese di lite, che era il cuore del suo ricorso.
La Decisione della Cassazione e la Cessazione Materia del Contendere
Preso atto dell’avvenuta conciliazione e della richiesta del ricorrente, la Corte di Cassazione ha accolto l’istanza. Con una breve ordinanza, il Collegio ha dichiarato formalmente la cessazione materia del contendere. Questo significa che, venendo meno il disaccordo tra le parti grazie all’accordo raggiunto, è venuto meno anche l’interesse a ottenere una pronuncia giurisdizionale. Il processo, di fatto, si è estinto perché non aveva più un oggetto su cui decidere.
Le Motivazioni
La motivazione alla base di questa decisione è insita nella natura stessa del processo civile, governato dal principio della domanda e della disponibilità dei diritti. Le parti sono padrone della lite e, se trovano un accordo che soddisfa i loro interessi, il sistema giudiziario non può che prenderne atto. L’accordo transattivo ha risolto ogni aspetto della controversia, compreso quello relativo alle spese legali, rendendo inutile e superfluo proseguire il giudizio in Cassazione. La richiesta esplicita del ricorrente di chiudere il caso ha semplicemente formalizzato una situazione già consolidata a livello sostanziale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza, pur nella sua semplicità, offre un’importante lezione pratica. Dimostra come gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione, siano efficaci non solo per prevenire le liti, ma anche per porre fine a quelle già in corso, persino nell’ultimo grado di giudizio. La cessazione materia del contendere rappresenta il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, che la migliore soluzione a un conflitto è spesso quella trovata dalle parti stesse, al di fuori delle aule di tribunale. Questo permette un notevole risparmio di tempo e risorse sia per i contendenti che per il sistema giudiziario.
Cosa succede a un processo in Cassazione se le parti si mettono d’accordo?
Se le parti raggiungono un accordo che risolve completamente la controversia, il processo si conclude. La Corte, su richiesta di parte, dichiara la “cessazione della materia del contendere”, archiviando il caso senza emettere una sentenza sul merito del ricorso.
Cosa significa esattamente “cessazione della materia del contendere”?
Significa che l’oggetto della lite, ovvero il conflitto di interessi che ha dato origine alla causa, non esiste più. Poiché le parti hanno risolto il loro disaccordo autonomamente, viene a mancare la necessità di una pronuncia del giudice.
La conciliazione ha riguardato anche le spese legali oggetto del ricorso?
Sì. L’ordinanza precisa che il ricorrente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere “anche con riferimento alle spese di lite”. Ciò indica che l’accordo transattivo tra le parti ha coperto e risolto tutti gli aspetti della controversia, incluse le spese processuali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8159 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8159 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5820/2024 R.G. proposto da : COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
ENTE RAGIONE_SOCIALE
-intimato- sul controricorso incidentale proposto da RAGIONE_SOCIALE domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 367/2024 depositata il 21/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 21.2.24 la corte d’appello di Napoli ha dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe percepire per ciascun giorno di ferie una retribuzione comprensiva dell’indennità per equa dell’indennità compensative e dell’indennità di turno e condannato RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma relativa oltre accessori.
In particolare, la corte ha ritenuto di compensare le spese del doppio grado di giudizio per l’accoglimento solo parziale della domanda e l’oscillamento giurisprudenziale in materia.
Avverso tale sentenza ricorre sulle spese il lavoratore per un motivo, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE, che propone ricorso incidentale per tre motivi, cui resiste con controricorso il lavoratore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con atto del 24.7.24 le parti hanno conciliato la lite in sede sindacale, sicché la ricorrente con memoria del 4.2.25 ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
p.q.m.
dichiara cessata la materia del contendere anche con riferimento alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio