Cessazione della materia del contendere: quando un accordo chiude il processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un accordo tra le parti possa portare alla cessazione della materia del contendere, un istituto processuale che determina l’estinzione del giudizio. Anche quando una causa è giunta al suo ultimo grado, davanti alla Corte di Cassazione, la volontà delle parti di porre fine alla lite attraverso una conciliazione prevale, rendendo superflua una pronuncia del giudice. Analizziamo come questo principio è stato applicato in un recente caso di licenziamento.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dall’impugnazione di un licenziamento da parte di un lavoratore. Dopo una prima decisione sfavorevole in Corte d’Appello, il lavoratore decideva di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, proponendo ricorso. Tuttavia, in una fase successiva alla presentazione del ricorso, le parti coinvolte — il lavoratore e la società — raggiungevano un accordo transattivo in sede sindacale. A seguito di questa conciliazione, lo stesso lavoratore depositava in Cassazione un’istanza per far dichiarare l’estinzione del giudizio, proprio in virtù dell’avvenuta cessazione della materia del contendere.
La Decisione della Corte di Cassazione e la cessazione materia del contendere
La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza del ricorrente. Analizzando il verbale di conciliazione prodotto, i giudici hanno constatato che le parti avevano effettivamente risolto la loro controversia. La definizione della lite, intervenuta dopo l’inizio del processo di cassazione, ha comportato la sostituzione della regolamentazione giudiziale (quella della sentenza d’appello impugnata) con un nuovo assetto di interessi voluto e concordato dalle parti stesse. Di conseguenza, è venuto meno l’oggetto stesso del giudizio, portando la Corte a dichiarare cessata la materia del contendere, come stabilito anche da precedenti pronunce delle Sezioni Unite.
Le Motivazioni
La motivazione alla base della decisione risiede nel principio fondamentale secondo cui il processo ha lo scopo di risolvere una controversia esistente tra le parti. Se le parti, autonomamente, trovano un accordo che soddisfa i loro interessi e pone fine al conflitto, il giudizio perde la sua funzione. L’accordo di conciliazione rappresenta una nuova regolamentazione del rapporto controverso, che si sostituisce a quella che sarebbe potuta scaturire dalla sentenza. In questo scenario, l’interesse ad ottenere una pronuncia giurisdizionale viene meno, e il processo non può che concludersi con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha inoltre specificato che, in questi casi, non si procede alla condanna alle spese processuali, poiché la risoluzione amichevole della lite supera anche la necessità di stabilire chi avesse ragione o torto.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione. Dimostra che è possibile porre fine a un contenzioso legale in qualsiasi fase e grado del giudizio, persino davanti alla Suprema Corte. Per le parti, ciò significa poter evitare i tempi lunghi e i costi di un intero processo, raggiungendo una soluzione certa e condivisa. Per il sistema giudiziario, favorisce la deflazione del contenzioso, permettendo ai giudici di concentrarsi sui casi in cui un intervento è realmente necessario. La cessazione della materia del contendere si conferma quindi un istituto chiave che valorizza l’autonomia delle parti e l’efficienza della giustizia.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che la controversia tra le parti si è conclusa per fatti accaduti dopo l’inizio del processo (in questo caso, un accordo di conciliazione), rendendo inutile una decisione del giudice sul merito della questione.
Un accordo tra le parti può fermare un processo in Corte di Cassazione?
Sì, come dimostra questa ordinanza. Un accordo di conciliazione, raggiunto dopo la presentazione del ricorso per cassazione, determina la cessazione della materia del contendere e, di conseguenza, la fine del giudizio.
Chi paga le spese legali in caso di cessazione della materia del contendere derivante da un accordo?
Nel caso specifico, la Corte ha stabilito che non vi era luogo a provvedere sulle spese. Questa è una conseguenza comune quando la cessazione deriva da un accordo, poiché le parti di solito regolano anche l’aspetto economico delle spese legali all’interno della transazione stessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3608 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3608 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9314-2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 677/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/02/2023 R.G.N. 1449/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
11/12/2024 dal Consigliere Dott. COGNOME
RILEVATO CHE
NOME COGNOME ha proposto ricorso, con 4 motivi, per la cassazione della sentenza n. 677/2023 della Corte d ‘ Appello
Oggetto
Licenziamento rapporto privato
R.G.N. 9314/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
di Nap oli di rigetto dell’impugnativa del lic enziamento intimatogli con lettera 8.4.2020 dalla società in epigrafe;
successivamente ha depositato ‘ istanza per la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ‘ , con allegato verbale di conciliazione in sede sindacale;
la società intimata non si è costituita nel presente giudizio di cassazione;
CONSIDERATO CHE
dal verbale redatto in sede sindacale in data 26/5/2023, prodotto in giudizio, risulta che le parti hanno conciliato la lite; la definizione della lite in sede sindacale intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione, comportando la sostituzione del nuovo assetto pattizio voluto dalle parti del rapporto controverso alla regolamentazione datane dalla sentenza impugnata, determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. SS.UU. n. 8980/2018);
non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di cassazione; non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma nell’adunanza camerale dell’11 dicembre