Cessazione materia del contendere: Quando un Accordo Spegne il Processo
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come un contenzioso, anche complesso e giunto fino all’ultimo grado di giudizio, possa concludersi non con una sentenza di merito ma con una pronuncia di cessazione della materia del contendere. Questo istituto processuale, fondamentale per l’economia dei giudizi, si verifica quando le parti trovano un accordo, rendendo superflua la decisione del giudice. Analizziamo una vicenda relativa alla retribuzione nel pubblico impiego per comprendere meglio questo meccanismo.
I Fatti di Causa
La controversia nasce tra un importante ente previdenziale nazionale e un suo dipendente. Quest’ultimo, tra il 2010 e il 2012, aveva svolto per l’ente stesso delle attività extra rispetto alle sue mansioni ordinarie, specificamente delle stime di immobili nell’ambito di pratiche di mutuo. Per tali incarichi, svolti al di fuori dell’orario di lavoro, il dipendente aveva percepito una remunerazione aggiuntiva, che l’ente aveva in seguito richiesto indietro, ritenendola non dovuta.
Il lavoratore si era quindi rivolto al Tribunale, che gli aveva dato ragione. La decisione era stata confermata anche dalla Corte d’Appello, la quale aveva stabilito che l’attività di stima costituiva un incarico professionale autonomo, conferibile dall’ente ai sensi della normativa sul pubblico impiego (d.lgs. 165/2001), e come tale meritevole di una remunerazione specifica (ad hoc).
L’ente previdenziale, non condividendo la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, portando la questione di fronte alla Suprema Corte.
La Soluzione del Contenzioso e la cessazione materia del contendere
Il nodo giuridico della questione era stabilire se un dipendente pubblico potesse legittimamente ricevere un compenso extra dalla propria amministrazione per incarichi svolti fuori dall’orario di servizio. Si trattava di interpretare correttamente i limiti e le possibilità previste dall’articolo 53 del Testo Unico sul Pubblico Impiego.
Tuttavia, prima che la Corte di Cassazione potesse pronunciarsi sul merito, è intervenuto un fatto nuovo e decisivo: le parti hanno sottoscritto un accordo di conciliazione. L’ente previdenziale ha quindi depositato in udienza un’istanza per far dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, allegando l’accordo siglato. A fronte di ciò, il Collegio non ha potuto fare altro che prendere atto della volontà delle parti di porre fine alla lite.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni dell’ordinanza della Suprema Corte sono estremamente concise e di natura puramente processuale. La Corte non entra nel vivo della questione relativa al diritto del pubblico dipendente a una remunerazione aggiuntiva. Il suo compito, in questo caso, è limitato a una presa d’atto.
Il Collegio ha rilevato che, essendo intervenuto un accordo di conciliazione tra le parti, è venuto meno l’interesse a proseguire il giudizio e a ottenere una pronuncia sul merito del ricorso. La lite, originariamente esistente, è stata risolta autonomamente dai contendenti. Di conseguenza, la Corte dichiara formalmente estinto il processo per cessata materia del contendere, includendo in tale declaratoria anche la regolamentazione delle spese legali, evidentemente oggetto dell’accordo stesso.
Conclusioni
Questa ordinanza dimostra l’importanza e l’efficacia degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la conciliazione. Anche quando un processo ha percorso tutti i gradi di giudizio, le parti mantengono la facoltà di trovare un accordo che soddisfi i loro interessi, evitando i tempi, i costi e l’incertezza di una decisione giudiziale definitiva. Sebbene il caso non fornisca una risposta alla questione di diritto sostanziale, sottolinea un principio fondamentale: il processo è uno strumento a disposizione delle parti, le quali possono decidere di porvi fine in qualsiasi momento attraverso un accordo transattivo, che porta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Cosa significa ‘cessazione della materia del contendere’?
Significa che il processo si estingue senza una decisione sul merito perché è venuto meno il motivo del contendere, come in questo caso in cui le parti hanno raggiunto un accordo di conciliazione per risolvere la loro disputa.
Perché la Corte di Cassazione non si è pronunciata sul diritto del dipendente a ricevere un compenso aggiuntivo?
La Corte non si è pronunciata perché, prima della sua decisione, le parti hanno risolto la lite tramite un accordo privato. La presenza di tale accordo ha reso inutile una pronuncia del giudice, il cui unico compito è stato quello di prendere atto della fine della controversia.
Qual è l’effetto di un accordo di conciliazione su un processo in corso?
Un accordo di conciliazione, se comunicato al giudice, determina la fine del processo. Il giudice, constatato l’accordo, dichiara la cessazione della materia del contendere e il giudizio si estingue.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33862 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 33862 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 27979-2020 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
RETRIBUZIONE PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 27979/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/11/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1258/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/06/2020 R.G.N. 421/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO.
RILEVATO
-che, con sentenza del 17 giugno 2020, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE alla rest ituzione delle somme già corrisposte e poi ripetute in relazione all’attività, assunta come ulteriore rispetto alle mansioni affidate, di stima degli immobili all’interno delle pratiche di mutui effettuate tra il terzo quadrimestre del 2010 ed il secondo quadrimestre del 2012;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto fondata la pretesa alla corresponsione di una remunerazione ad hoc trattandosi di incarico professionale che ben poteva essere conferito dall’RAGIONE_SOCIALE medesimo, così dovendosi interpretare l’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il cui espletamento era previsto al di fuori dell’orario di lavoro;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, lo COGNOME;
-che nelle more dell’udienza di discussione l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE depositava istanza di cessazione della materia del contendere per aver le parti composto la controversia attraverso la sottoscrizione di un accordo di conciliazione, parimenti depositato in allegato
-che, all’odierna udienza, dato atto di tanto, il Collegio dichiarava cessata la materia del contendere;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere tra le parti anche in relazione alle spese di lite.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del