Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26710 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26710 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. RNUMERO_DOCUMENTO 2019 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO giusta procura a margine del ricorso, domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dall’AVV_NOTAIO ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocat ura generale dello Stato, domiciliata in INDIRIZZO;
contro
ricorrente
ROMITO NOME, GUARINO LILIANA
intimati avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2549/2018 pubblicata in data 23/05/2018 non notificata
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso dinanzi alla CTP di Milano avverso un avviso di accertamento emesso nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE a ministero dell’AVV_NOTAIO si contestava la rettifica con la quale l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva rideterminato il reddito imponibile della società medesima.
Si costituiva l’Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso che veniva accolto con sentenza n. 234/2012.
A seguito di appello la CTR della Lombardia accoglieva l’impugnazione proposta dall’Ufficio , in assenza di costituzione della società contribuente.
La società impugnava in cassazione la sentenza esclusivamente per violazione del contraddittorio contestando la validità della notificazione dell’atto di appello al domicilio eletto in Milano presso lo studio del AVV_NOTAIO.
Parallelamente al giudizio tributario pendente dinanzi alla Corte di Cassazione la società RAGIONE_SOCIALE introduceva un giudizio di querela di falso al fine di accertare la falsità materiale dell’avviso di ricevimento della raccomandata.
Il Tribunale di Milano con sentenza n. 754/2017 dichiarava inammissibile la querela proposta in via principale, pronuncia che veniva confermata in sede di appello.
La società proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui la RAGIONE_SOCIALE resisteva o con controricorso.
Parte ricorrente depositava memoria nella quale chiedeva dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la richiesta formulata nella memoria dalla società ricorrente di cessazione della materia del contendere.
Risulta in atti che il Presidente della Sezione tributaria civile con provvedimento del 27 luglio -18 ottobre 2021 cron. 28506, ha decretato l’intervenuta cessazione della materia del contendere del ricorso n. 26547/2014 di COGNOME.COGNOME., riguardante la sentenza della CTR Lombardia n. 143/05/13 avente ad oggetto l’accertamento NUMERO_DOCUMENTO emesso nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE nel quale COGNOME NOME contestava la validità della notifica dell’atto di appello , da quest’ultimo impugnat a con querela di falso su cui verte il presente giudizio di cassazione dinanzi alla prima sezione civile.
Orbene, la cessazione della materia del contendere del giudizio tributario per intervenuta definizione agevolata della controversia non può che far venir meno l’interesse a ricorrere nel giudizio avente ad oggetto la querela di falso della notificazione de ll’atto di appello e ssendo estinto il giudizio in cui era stato prodotto e fatto valere dall’RAGIONE_SOCIALE questo documento.
In altri termini, è sopravvenuta la carenza di interesse RAGIONE_SOCIALE parti in ordine al riconoscimento in sede giudiziale della autenticità della sottoscrizione della cartolina di ricevimento relativa alla notifica dell’atto di appello dinanzi alla CTR Lombardia.
Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio per
sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione della presente controversia.
In ordine alle spese ritiene la Corte di doversi disporre la condanna del ricorrente in favore dell’RAGIONE_SOCIALE , considerato che la cessazione della materia del contendere di questo giudizio viene disposta in virtù del riconoscimento da parte della società contribuente della debenza dei tributi azionati con l’accertamento NUMERO_DOCUMENTO , oggetto di definizione agevolata della controversia nel separato giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore della parte controricorrente da liquidarsi in € 3.000,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione Civile,