Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14168 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 14168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 1825-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE PER IL RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale COGNOME NOME; – ricorrente principale – controricorrente incidentale –
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE complementare
R.G.N. 1825/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/04/2024
CC
e sul ricorso successivo senza N.R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo avverso la sentenza n. 677/2018 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, del 05/07/2018 R.G.N. 409/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
In parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE dichiarava il diritto di COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME al ricalcolo in aumento RAGIONE_SOCIALE pensione integrativa a carico del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Intesa RAGIONE_SOCIALE), mentre riduceva l’importo RAGIONE_SOCIALE riliquidazione
per COGNOME NOME e negava per NOME COGNOME un diritto a differenze pensionistiche.
Avverso la sentenza ricorre NOME COGNOME per quattro motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato. Il RAGIONE_SOCIALE ha a sua volta presentato ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, fondato su due motivi, cui hanno resistito con controricorso NOME COGNOME, e con altro controricorso COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Successivamente, il RAGIONE_SOCIALE rinunciava al ricorso nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinuncia accettata dagli stessi.
Nei rapporti tra il RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME era depositato atto di richiesta congiunta di declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere a spese compensate.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Nei confronti di COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME va dichiarato estinto il giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso. Essendo la rinuncia accettata non si deve provvedere sulle spese di lite (art.391 comma 4 c.p.c.).
Nei rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e COGNOME va invece dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, come da concorde volontà delle parti che dichiarano di aver raggiunto un accordo transattivo. Le spese di lite sono
compensate in adesione alla raggiunta intesa negoziale (nello stesso senso Cass.10483 del 2023).
Trattandosi di pronuncia di estinzione e di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art.13, co.1 -quater d.P.R. n.115/02.
P.Q.M.
di
RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME;
dichiara cessata la materia del contendere tra il predetto RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME;
compensa le spese del presente giudizio di cassazione tra il RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.