Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9578 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31476/2019 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME.
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 588/2019 depositata il 13/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 588/2019 del 13 marzo 2019, con cui la Corte d’appello di Firenze ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza del Tribunale di Firenze ed ha invece accolto l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
In data anteriore all’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente istanza congiunta di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 133, 1362, 1351 e 1987 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione degli lartt. 112 e 345 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.’.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 1460 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ‘Omessa pronuncia sul sesto motivo di appello, violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., comma 2, n. 4 in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 4’ .
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ‘ Nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, n. 5, non avendo la corte preso in considerazione il fatto storico relativo al sesto motivo di appello’.
Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ‘Contraddit torietà della motivazione. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2697 cod. civ.’.
Osserva preliminarmente il Collegio che prima dell’adunanza camerale i difensori delle parti hanno depositato telematicamente ‘istanza congiunta di cessazione della materia del contendere’ in cui dichiarano che, a seguito di trattative, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, in virtù del quale si sono obbligati a non coltivare ulteriormente l’odierno giudizio ed a richiedere la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 5 febbraio 2024.
Il Presidente NOME COGNOME