Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8177 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19109/2022 R.G.
proposto da
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ex lege dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale all’indirizzo EMAIL
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO, con domicilio digital e all’indirizzo EMAIL – controricorrente –
e contro
NOME COGNOME
– intimato – avverso la sentenza n. 235 RAGIONE_SOCIALE CORTE D ‘ APPELLO di MILANO, pubblicata il 25/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19/2/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la memoria dei ricorrenti;
RILEVATO CHE:
–NOME COGNOME proponeva opposizione alla cartella di pagamento notificatagli il 29/11/2017 da RAGIONE_SOCIALE nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano – Ufficio Recupero Crediti e di RAGIONE_SOCIALE-Riscossione e recante la pretesa creditoria di Euro 163.332,96, oltre a oneri di riscossione, per recupero di spese processuali di un procedimento penale nel quale l’opponente era stato condannato con sentenza irrevocabile;
-s osteneva l’opponente che era intervenuta la prescrizione del credito e che era maturata la decadenza ex artt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e 227ter d.P.R. n. 115 del 2002; inoltre, deduceva che la cartella era affetta da un’omessa o carente motivazione («recupero spese processuali relative alla sentenza penale n. 892 del 06.03.2006»), inidonea a identificare le spese del procedimento, svoltosi nei confronti di numerosi imputati e per diversi reati, e a riferire concretamente la spese per intercettazioni ai reati per i quali era stato condannato;
-il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2673 del 4/5/2020, respingeva l’opposizione ;
-i nvestita dell’impugnazione del COGNOME, la Corte d’appello di Milano, in accoglimento dell’appello, con la sentenza n. 235 del 25/1/2022, dichiarava la nullità del ruolo esecutivo e RAGIONE_SOCIALE cartella di pagamento notificata il 29/11/2017;
-avverso tale decisione proponevano un unico ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; RAGIONE_SOCIALE, col proprio controricorso, aderiva alle istanze dei ricorrenti; non svolgeva difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME;
-in data 14/10/2023, i ricorrenti avanzavano istanza per la declaratoria di cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere (con compensazione integrale RAGIONE_SOCIALE spese di lite), perché «a seguito RAGIONE_SOCIALE proposizione del ricorso per cassazione nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, l’Amministrazion e finanziaria ha emesso nuove cartelle di pagamento nei confronti dei
coobbligati solidali e, in particolare, per quanto qui di interesse, una nuova cartella di pagamento pro quota nei confronti del sig. COGNOME, complessivamente pari ad euro 14.848,45; a seguito dell’accettazione RAGIONE_SOCIALE proposta transattiva formulata da controparte avente ad oggetto il pagamento dell’importo richiesto con la cartella di pagamento suindicata, è venu to meno l’interesse del RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE ricorrente a proseguire il giudizio avente ad oggetto la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’ Appello di Milano n. 235/2022»;
-all ‘ esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio del 19/2/2024, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, cod. proc. civ.;
CONSIDERATO CHE:
-l’emissione di nuove cartelle di pagamento (presumibilmente, sostitutive di quella impugnata) e la sopravvenuta definizione transattiva conclusa dalle parti comportano la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere;
-non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, nemmeno in base al criterio di soccombenza virtuale, attesa la indefensio dell’ intimato e considerata la natura meramente adesiva del controricorso di RAGIONE_SOCIALE;
-è ictu oculi evidente che, in ragione RAGIONE_SOCIALE qualità soggettiva dei ricorrenti (Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal versamento del tributo), il pagamento del contributo unificato è escluso, sicché può essere omessa l’attestazione sui presupposti processuali per il cd. raddoppio (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020);
p. q. m.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione Civile,