Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28334 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28334 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3536/2023 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE),
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in Boscoreale INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende,
-controricorrente-
nonchè contro
Liquidazione Giudiziale della RAGIONE_SOCIALE , -intimata- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 4070/2022, depositata il 27/12/2022.
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio tenutasi in data 11/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 La Corte d’Appello di Milano, con l’impugnata sentenza, rigettava il reclamo, ex art. 51 d.lvo 14/2019 (di seguito denominato ‘C.C.I.I’), avverso la sentenza n. 108/2022 del Tribunale di Monza che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE ad istanza del creditore COGNOME NOME.
1.1. La Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha confermato la legittimazione in capo a COGNOME NOME a proporre istanza di fallimento fondata su credito di € 36.000 di cui alle cambiali precettate.
1.2 In particolare, secondo quanto ricostruito dall’impugnata sentenza, il credito originario, già oggetto di transazione di € 88.000, era stato parzialmente pagato dalla RAGIONE_SOCIALE; per regolare il pagamento delle cambiali residue interveniva un secondo atto intestato ‘ atto di transazione con accollo liberatorio ‘, tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il terzo, RAGIONE_SOCIALE, che dichiarava di accollarsi il debito residuo.
1.3 La Corte riteneva tuttavia che, poiché il pagamento pacificamente non era ancora avvenuto, l’accollo liberatorio era divenuto inefficace.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi. COGNOME NOME ha svolto difese con controricorso e con memoria ex art. 380bis1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Non ricorrono i presupposti per la riunione del presente procedimento alla causa n.r.g 21904/2023, pendente presso
questo Ufficio, avente ad oggetto il ricorso per Cassazione promosso dallo RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n.1825/2023 del 5/6/2023 che ha deciso il ricorso in revocazione della sentenza di reclamo, trattandosi di due diversi giudizi rispetto ai quali non sussiste una stretta necessità di trattazione congiunta ed in riunione, anche in considerazione della rispettiva calendarizzazione per come già disposta nel medesimo ruolo complessivo d’udienza dello stesso Collegio.
2. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo – omesso esame, ex art. 360, comma 1° n. 5, c.p.c. di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza di fatto relativa al pagamento effettuato in data 31.12.2021 e, dunque, ad efficacia e adempimento dell’accordo transattivo del 21.12.2021;
secondo motivo – nullità della sentenza o del procedimento per mancata considerazione del documento rilevante per la controversia e costituito dalla contabile bancaria del bonifico effettuato e dunque del pagamento dell’importo transattivo convenuto;
terzo motivo – violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1° n. 3, c.p.c. per avere la Corte, affermando che il pagamento non fosse ancora avvenuto, errato nella ricognizione del materiale probatorio e del contenuto oggettivo del medesimo.
3 Non è necessario pervenire alla disamina dei motivi.
3.1 Va, infatti, precisato che la sentenza n. 4070/2022, con la quale la Corte d’Appello di Milano ha rigetto il reclamo avverso la sentenza di liquidazione giudiziale emessa dal Tribunale di Monza, è stata sia oggetto del presente ricorso per cassazione, trattato alla odierna adunanza camerale, che di ricorso per revocazione proposto innanzi alla Corte d’Appello di Milano che, con sentenza n. 1824/2023, depositata il 05/06/2023, ha accolto la domanda,
proposta da RAGIONE_SOCIALE, di revocazione della sentenza oggetto del ricorso per cassazione e, in accoglimento del reclamo, ha revocato la sentenza del giudice di primo grado, che aveva dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, disponendo gli adempimenti successivi di cui all’art. 53 ‘C.C.I.I.’.
3.2 Avverso tale pronuncia è stato proposto da COGNOME ricorso per Cassazione dal quale ha avuto origine il procedimento n.r.g 21904/23, che, chiamato per la trattazione in pubblica udienza nella stessa data fissata per l’adunanza camerale della presente causa, è stato deciso con sentenza di rigetto del ricorso.
3.3 È dunque divenuta definitiva la sentenza della Corte d’Appello di revoca della pronuncia dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE.
3.4 Appare perciò di tutta evidenza come il passaggio in giudicato della sentenza di revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale abbia determinato il venir meno dell’ oggetto del presente ricorso per Cassazione.
3.5 Avendo il ricorrente ottenuto il bene della vita richiesto (la rimozione della decisione di liquidazione giudiziale) è sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
3.6 Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, esso va dunque valutato (cfr., tra le tante Cass. 21951/2013, S.U. 10553/2017, 9201/2021, 11836/2025).
4 Le spese di lite vengono compensate in ragione del fatto che al momento della presentazione del ricorso per cassazione da parte della odierna ricorrente non era ancora intervenuta la sentenza di
revoca e avuto riguardo al contenuto e alle argomentazioni dei motivi del ricorso che denunciano, nella sostanza, vizi di errore di percezione.
5 Nell’ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione, non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. “doppio contributo unificato”.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Dispone compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME